Sentenza del 18/01/2016 n. 168 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo Tributario - Preavviso di fermo - Impugnazione basata su vizi della cartella di pagamento presupposta - Inammissibilità ricorso - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992, ciascun atto autonomamente impugnabile può essere contestato soltanto per i propri vizi. Pertanto, i vizi delle cartelle di pagamento devono essere fatti valere impugnando tempestivamente le cartelle stesse e non possono essere dedotti, in via derivata, contro il successivo preavviso di fermo amministrativo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo deducendo vizi riferiti alle cartelle di pagamento presupposte, anziché contestare esclusivamente eventuali vizi propri del preavviso di fermo.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.
La norma impone di contestare ogni atto tributario autonomamente impugnabile esclusivamente per i difetti che lo riguardano direttamente. I vizi dell'atto presupposto non possono essere fatti valere contro un atto successivo, salvo specifiche ipotesi riconosciute dall'ordinamento, come la mancata notificazione dell'atto presupposto.
Massime di principio
- Quando si impugna un atto della riscossione, occorre verificare quali vizi riguardino direttamente quell'atto e quali, invece, riguardino atti precedenti.
- Le cartelle di pagamento devono essere contestate nei termini propri di impugnazione; non è normalmente possibile recuperare tali contestazioni impugnando successivamente un preavviso di fermo.
- Il preavviso di fermo può essere contestato per vizi propri, come difetti di notifica del preavviso, carenza dei presupposti, errori nell'individuazione del debitore o del veicolo e irregolarità procedurali.
- La deduzione di vizi relativi esclusivamente alle cartelle presupposte comporta, in linea generale, l'inammissibilità del ricorso contro il preavviso di fermo.
- Prima di agire è necessario ricostruire la sequenza degli atti notificati e verificare se l'atto presupposto sia stato effettivamente notificato: la mancata notificazione può assumere rilievo nel giudizio contro l'atto successivo, diversamente dalla semplice contestazione tardiva del contenuto della cartella.
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