Ordinanza n. 105/2026 - Salerno, Sezione 3
per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni alla salute, deducendo che le patologie — esiti di tiroidectomia totale e trattamento radioterapico con iodio 131 per carcinoma papillare con metastasi linfonodali, ipotiroidismo secondario, obesità e recidiva metastatica linfonodale latero-cervicale sinistra — sarebbero insorte in conseguenza del servizio prestato nell'Esercito Italiano e, in particolare, della partecipazione a diverse missioni all'estero. Ha prospettato una riconducibilità causale delle patologie all'esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle e/o ai cicli vaccinali effettuati in vista delle missioni. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e difendendosi nel merito. Il Collegio, ritenendo necessari accertamenti specialistici per decidere la controversia, ha disposto una verificazione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda risarcitoria nel merito e ha disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. Il verificatore, individuato nel Direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL, con facoltà di delega a un medico idoneo del medesimo Istituto e di avvalersi di ausiliari specialistici, dovrà accertare, secondo il criterio del più probabile che non, se le patologie siano riconducibili all'esposizione a uranio impoverito, nanoparticelle o ai cicli vaccinali connessi alle missioni, verificando anche la compatibilità temporale tra l'insorgenza delle patologie e la cronologia delle missioni. Dovrà inoltre valutare il danno biologico, anche qualora la risposta al primo quesito sia negativa, determinandone l'incidenza sull'integrità psico-fisica e quantificandolo secondo le Tabelle del Tribunale di Milano. Infine, dovrà applicare il principio della compensatio lucri cum damno, detraendo dal danno risarcibile gli importi eventualmente già percepiti dal ricorrente a titolo indennitario. Sono garantiti il contraddittorio, la partecipazione dei consulenti tecnici di parte e la possibilità di formulare osservazioni sulla bozza di relazione. La relazione dovrà essere depositata entro 150 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. È stato disposto un anticipo di euro 2.000 sul compenso e sulle spese del verificatore, provvisoriamente posto a carico paritario del ricorrente e del Ministero, con rinvio del giudizio all'udienza pubblica del 3 novembre 2026. La domanda risarcitoria resta quindi non ancora decisa.
Norme richiamate
art. 66, comma 3, c.p.a.
previa presentazione, unitamente alla relazione, di apposita nota da parte del verificatore medesimo
Consente al giudice di disporre la verificazione e di prevedere un anticipo sul compenso del verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico delle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente
Giustifica l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente
Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute del ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente
Concorre a fondare la prescrizione di oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la decisione di una domanda risarcitoria per danni alla salute dipende da accertamenti medico-scientifici specialistici sulla riconducibilità causale delle patologie all'attività di servizio o a specifiche esposizioni, il giudice amministrativo può disporre verificazione, assicurando il contraddittorio tra le parti e la partecipazione dei consulenti tecnici di parte.
- Nell'accertamento del nesso causale in materia di danno alla salute, la verificazione può essere orientata al criterio civilistico del "più probabile che non" e deve considerare anche la compatibilità temporale tra l'esposizione o l'attività dedotta e l'insorgenza delle patologie.
- La valutazione del danno biologico può essere disposta anche in via subordinata rispetto all'accertamento del nesso causale, così da consentire la quantificazione della menomazione anche qualora il primo accertamento abbia esito negativo, senza anticipare la decisione finale sulla domanda risarcitoria.
- Nella quantificazione del danno risarcibile, l'importo eventualmente già percepito dal danneggiato a titolo indennitario può essere detratto in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
- La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio delle parti: il verificatore può sottoporre il ricorrente a visita specialistica, trasmettere una bozza di relazione, ricevere osservazioni entro un termine assegnato e prendere specificamente posizione sulle conclusioni dei consulenti di parte.
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