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Sentenza

Sentenza n. 6121/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 02749/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2749/2025 nella parte relativa al pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2749/2025, passata in giudicato, che aveva respinto l'appello del Comune contro una sentenza del TAR Campania e aveva condannato il Comune al pagamento, in favore della ricorrente, di euro 6.000,00 oltre accessori di legge e spese generali. Dedotta l'inerzia dell'amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione coattiva dell'obbligo di pagamento, la corresponsione degli interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito né ha fornito elementi ostativi all'adempimento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato al Comune di dare esatta esecuzione alla sentenza ottemperanda, disponendo il pagamento di euro 6.000,00 oltre accessori di legge e spese generali entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, con maggiorazione degli interessi legali maturati dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. In caso di ulteriore inerzia dopo la scadenza del termine, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, o un funzionario da lui delegato, con incarico di sostituirsi all'amministrazione e provvedere all'esecuzione entro i successivi sessanta giorni dall'insediamento, su istanza della ricorrente. L'eventuale compenso del commissario è posto a carico del Comune. La penalità di mora non è stata applicata, poiché la natura dell'obbligo e la previsione degli interessi legali sino al soddisfo sono state ritenute sufficienti. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità non è stata applicata, ritenendo sufficiente la corresponsione degli interessi legali sulla sorte capitale sino all'effettivo soddisfo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza passata in giudicato che abbia condannato un'amministrazione al pagamento di somme deve essere eseguita mediante ordine all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato, con corresponsione degli accessori e degli interessi maturati secondo quanto stabilito dal giudice dell'ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nell'autorità prefettizia o in un funzionario da essa delegato, affinché si sostituisca all'amministrazione nell'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora può non essere disposta quando, in relazione alla natura dell'obbligo e alla previsione degli interessi legali sino all'effettivo pagamento, il giudice ritenga già adeguatamente assicurata la tutela del creditore del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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