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Ordinanza

Ordinanza n. 1939/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la correzione della sentenza n. 397 del 19 gennaio 2025, pronunciata da questa Sezione sul ricorso r.g. n. 6525 del 2020;

Giustizia amministrativa202006525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanzaaltro

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato n. 397 del 19 gennaio 2025, limitatamente all’omessa indicazione di un difensore nell’epigrafe

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha chiesto la correzione di errore materiale della sentenza n. 397 del 19 gennaio 2025, deducendo che l’avvocato Alessio Cicchinelli, costituitosi quale ulteriore difensore in data 31 marzo 2025, non era stato indicato nell’epigrafe della pronuncia tra i patrocinatori. Dagli atti risultava l’effettivo deposito dell’atto di costituzione del nuovo difensore.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., ritenendo sussistente un errore materiale nell’omessa indicazione del difensore risultante dagli atti processuali. Ha disposto l’integrazione dell’epigrafe della sentenza n. 397 del 19 gennaio 2025 con il nominativo dell’avvocato Alessio Cicchinelli e ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. La correzione non incide sul contenuto decisorio della sentenza originaria.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Consente la correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze; la disposizione è stata applicata all’omessa indicazione, nell’epigrafe, di un difensore risultante costituito agli atti.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Prevede gli adempimenti di annotazione conseguenti alla correzione della sentenza, ordinati alla Segreteria.

Massime di principio

  • L’omessa indicazione nell’epigrafe di un difensore che risulti regolarmente costituito dagli atti processuali integra un errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a., senza necessità di modificare il contenuto decisorio della sentenza.
  • La correzione dell’errore materiale deve essere disposta mediante integrazione dell’epigrafe della sentenza e annotazione della correzione da parte della Segreteria secondo le modalità previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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