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Sentenza

Sentenza n. 1246/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento - del provvedimento prot. GSEWEB2024_1053485NP adottato dal Gestore dei Servizi Ener-getici – GSE S.p.a. in data 20 dicembre 2024 e trasmesso in pari data, recante "Richiesta di ammissione al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo Agro-voltaico”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRV00043, comprensi-vo dell’installazione di un impianto agrivoltaico con potenza pari a 40.800,00 kW, nel Co-mune di SERRAMANNA (SU) - Comunicazione di esclusione"; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, ove occorrer possa, le Tabelle "A" e "B" contenenti, rispettivamente, la "Graduatoria degli impianti iscritti all'Asta ai sensi del D.M. n. 436 del 22 dicembre 2023 e risultati in posizio-ne tale da rientrare nel contingente di potenza, nel limite delle risorse finanziarie disponi-bili specificate all'art. 1 del DM Agrivoltaico, secondo quanto indicato nel Bando del 31 maggio 2024 Codice identificativo dell'Asta: AS_2024" e "l'Elenco degli impianti esclusi dall'Asta Codice identificativo dell'Asta: AS_2024”, pubblicati sul sito del GSE, nella parte in cui non risulta ammesso al finanziamento in esame il progetto della ricorrente, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti, E PER L’ACCERTAMENTO del diritto di Sardinia Agro Solar Energy S.r.l. ad ottenere il contributo in conto capitale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1. “Sviluppo Agrovoltaico”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRV00043, com-prensivo dell’installazione di un impianto agrivoltaico con potenza pari a 40.800,00 kW, nel Comune di Serramanna (SU);

Giustizia amministrativa202502829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del GSE di esclusione della richiesta di ammissione a un contributo PNRR per la realizzazione di un impianto agrivoltaico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il GSE aveva disposto l'esclusione della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante previsti nell'ambito del PNRR per la realizzazione di un impianto agrivoltaico nel Comune di Serramanna, nonché gli atti presupposti e consequenziali, comprese le graduatorie e gli elenchi degli impianti esclusi. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a ottenere il contributo. Successivamente, con dichiarazione depositata l'11 novembre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione con cui la ricorrente ha manifestato di non avere più interesse alla decisione. Il giudice ha ritenuto che, in presenza di una dichiarazione espressa e in assenza di repliche o diverse richieste delle parti resistenti, il principio dispositivo in senso ampio impedisca di decidere il merito o di procedere d'ufficio, non potendo il giudice sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state compensate fra tutte le parti in ragione della natura e delle ragioni della decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina, in assenza di repliche o di diverse richieste delle controparti, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce alla parte ricorrente la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; il giudice non può decidere il merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • Quando il ricorrente manifesta la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve prendere atto di tale dichiarazione e non può proseguire autonomamente l'esame della controversia.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieImpianti da fonti rinnovabiliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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