Cassazione Civile, Ordinanza n. 08806/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Una società aveva acquistato nel 2006 un fabbricato in corso di ristrutturazione con atto rogato da un notaio. In seguito ha convenuto il professionista lamentando, da un lato, che nell'atto non fosse stata rilevata una ipoteca già iscritta prima del rogito e, dall'altro, che l'atto di vendita fosse stato trascritto tardivamente, consentendo l'iscrizione di una ulteriore ipoteca dopo l'acquisto. La società ha chiesto il risarcimento sia delle spese sostenute per completare la ristrutturazione sia del mancato guadagno per la mancata vendita degli appartamenti ricavati dall'immobile. Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del notaio e liquidato un risarcimento molto elevato; la Corte d'appello aveva invece riformato, ma la precedente sentenza di Cassazione aveva cassato con rinvio, indicando che potevano sussistere danni diversi dall'espropriazione e che andava valutato il danno secondo un giudizio prognostico. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha condannato di nuovo il notaio, ma per un importo inferiore, ritenendo provato solo parte del danno: 400.000 euro per la terza ipoteca iscritta dopo il rogito, 4.000 euro per la restituzione della caparra, e 200.000 euro per il lucro cessante relativo alla mancata vendita degli altri appartamenti; ha invece escluso altre voci di danno. Il notaio ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, violazione del giudicato di rinvio, illogicità della motivazione, assenza di allegazioni e prova, erronea ammissione del danno da ipoteca successiva, errata liquidazione del danno da caparra e del lucro cessante, nonché questioni sulle spese. I controricorrenti, quali successori della società acquirente, hanno proposto ricorso incidentale sostenendo che la Corte di rinvio aveva illegittimamente escluso il danno riferito anche alla prima ipoteca, già esistente al momento del rogito, pur essendo stato tale pregiudizio allegato sin dall'inizio e ricompreso nella quantificazione di primo grado.
La decisione
La Cassazione ha accolto sia i primi tre motivi del ricorso principale sia i tre motivi del ricorso incidentale. Ha ritenuto, per un verso, che la motivazione della Corte territoriale fosse logicamente viziata nella parte in cui aveva riconosciuto 400.000 euro per la terza ipoteca: la sentenza di rinvio aveva trasformato impropriamente un danno da ritardata trascrizione in un danno da mancata informazione su un'ipoteca ancora non esistente al momento del rogito, con evidente incoerenza causale. Per altro verso, ha ritenuto fondata la censura incidentale perché la Corte d'appello aveva escluso in modo apodittico il danno connesso alla prima ipoteca, nonostante tale voce fosse già compresa nella liquidazione di primo grado e non risultasse rinunciata dalla parte. L'accoglimento di tali motivi ha comportato la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame della quantificazione dei danni risarcibili; i restanti motivi del ricorso principale sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 384 c.p.c.
La Corte di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può disattenderne gli accertamenti vincolanti.
art. 392 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotti temi incompatibili con il perimetro fissato dalla cassazione.
art. 2909 c.c.
Il giudicato vincola le parti e il giudice del rinvio nei limiti dell'accertamento coperto da giudicato.
art. 1223 c.c.
Il risarcimento richiede un nesso causale tra inadempimento e danno conseguenza, da apprezzare in modo coerente con il fatto generatore.
art. 2697 c.c.
La prova del danno e del nesso causale segue le ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove deve essere coerente e non può tradursi in un ragionamento illogico o contraddittorio.
art. 111 Cost.
La motivazione deve essere intelligibile e logicamente coerente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione sufficiente e non insanabilmente contraddittoria.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve esporre in modo chiaro le ragioni della decisione.
art. 345 c.p.c.
In appello non possono essere introdotte eccezioni nuove in senso stretto, ma le mere difese non sono soggette allo stesso limite.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può omettere di pronunciare su domande o questioni devolute, né pronunciare oltre i limiti del chiesto.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, salvo diversa regolazione legale.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese richiede i presupposti previsti dalla legge.
art. 385 c.p.c.
Il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di cassazione e di rinvio secondo l'esito della causa.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il principio di diritto e i limiti dell'accertamento già compiuto dalla Cassazione; non può riformulare la fattispecie in modo incompatibile con quanto statuito in sede rescindente.
- Il nesso causale tra inadempimento del professionista e danno deve essere ricostruito in modo logicamente coerente rispetto al tempo in cui l'omissione si colloca: non è ammissibile imputare al professionista la mancata informazione su un evento non ancora verificatosi alla data dell'atto.
- Quando una voce di danno risulti già compresa nella domanda e nella liquidazione di primo grado, il giudice del rinvio non può escluderla in modo apodittico assumendo, senza chiari elementi, che la parte vi abbia rinunciato.
- La prova del danno futuro o del lucro cessante può essere raggiunta mediante un giudizio prognostico fondato su circostanze concrete, ma la motivazione deve spiegare in modo non contraddittorio perché da quei fatti derivi, secondo normalità causale, la perdita patrimoniale.
- La sentenza è nulla se la motivazione è internamente incoerente al punto da rendere incomprensibile il percorso logico-giuridico seguito per la quantificazione del risarcimento.
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