Cassazione Penale, Sentenza n. 21223/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto che fosse riconosciuta e applicata la disciplina della continuazione tra più condanne emesse in epoche diverse (fatti del 2016, 2017 e 2023), sostenendo che i reati erano collegati da un unico disegno criminoso e/o dalla sua condizione di tossicodipendenza quale causa comune che avrebbe collegato la ricettazione del 2017 con la rapina del 2023. Ha denunciato violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e carenza/contraddittorietà della motivazione, lamentando inoltre che il giudice non avrebbe valutato la contiguità di alcuni reati (es. due fatti del 25 agosto 2017) e non avrebbe esaminato la possibilità di riconoscere la continuazione per gruppi omogenei di reati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che per il riconoscimento della continuazione è necessaria la prova di un "unico disegno criminoso" inteso come programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte almeno delineate nelle loro linee essenziali. Il Tribunale di Savona ha motivato l'esclusione della continuazione con argomenti ritenuti corretti: eterogeneità dei beni giuridici lesi, notevole distanza temporale tra le fattispecie (2016, 2017, 2023), diversità dei luoghi e assenza di collanti probatori sufficienti (in particolare manca prova che la tossicodipendenza abbia concretamente collegato e determinato le condotte). La Corte ha richiamato i criteri probatori (omogeneità, contiguità spazio-temporale, causali comuni, modalità, sistematicità) e ha osservato che lo stato di tossicodipendenza rileva soltanto se dimostrato specificamente come collegato ai reati in questione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, codice penale
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Richiama la disciplina della continuazione: occorre un "unico disegno criminoso" che preveda, almeno in linea generale, la commissione di più reati come mezzo per il conseguimento di un fine comune; non si confonde con una generica propensione delinquenziale.
art. 671 codice procedura penale
Norma che regola le riunificazioni/riconoscimenti di continuazione in fase esecutiva; richiede motivazione concreta e verifica degli indici (omogeneità, contiguità, causalità, modalità) per riconoscere la continuazione.
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 (Eloumari)
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615
Precisa che l'unicità del disegno non è il mero programma di vita delinquenziale ma una deliberazione iniziale di più condotte finalizzate a un unico scopo; non è necessaria una progettazione dettagliata, basta una delineazione nelle linee essenziali.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
Elenca gli indici probatori per la continuazione (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità, sistematicità) e sottolinea che la presenza di alcuni indici non è sufficiente se i successivi reati sono frutto di determinazioni estemporanee.
Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014 (Iannella)
Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490
Stabilisce che lo stato di tossicodipendenza può essere considerato come indizio ai fini della continuazione solo se i reati sono collegati e dipendenti da tale stato e se vi sono anche gli altri requisiti della continuazione.
Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020 (Stante)
Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187
Il giudice dell'esecuzione che omette di considerare o svaluta ingiustificatamente lo stato di tossicodipendenza specificamente dedotto e documentato viola l'obbligo di motivazione; tuttavia la rilevanza sussiste solo se lo stato è provato e connesso ai reati.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione occorre dimostrare un "unico disegno criminoso": non è sufficiente la mera propensione o pluralità di reati, serve una programmazione iniziale almeno nelle linee essenziali.
- I fattori da valutare sono cumulativi e vanno considerati insieme: omogeneità dei reati e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, causalità comune, modalità di commissione, sistematicità e abitudini di vita.
- La distanza temporale significativa e la diversità dei luoghi e dei beni giuridici lesi indeboliscono fortemente la tesi della continuazione, salvo chiari elementi di collegamento.
- Lo stato di tossicodipendenza è un elemento indiziario rilevante solo se è specificamente documentato e dimostrato come causa o collegamento diretto di alcune condotte; non basta la sua mera esistenza.
- Il giudice deve motivare concretamente e analiticamente la decisione sull'eventuale continuazione; valutazioni generiche o formule di stile possono essere censurate se mancasse un'adeguata analisi degli elementi probatori.
- In casi complessi è utile prevedere, ove possibile, la valutazione dell'eventuale continuazione per gruppi omogenei di reati commessi in epoche contigue, ma il ricorrente deve fornire elementi concreti per ciascun gruppo.
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