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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21223/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto che fosse riconosciuta e applicata la disciplina della continuazione tra più condanne emesse in epoche diverse (fatti del 2016, 2017 e 2023), sostenendo che i reati erano collegati da un unico disegno criminoso e/o dalla sua condizione di tossicodipendenza quale causa comune che avrebbe collegato la ricettazione del 2017 con la rapina del 2023. Ha denunciato violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e carenza/contraddittorietà della motivazione, lamentando inoltre che il giudice non avrebbe valutato la contiguità di alcuni reati (es. due fatti del 25 agosto 2017) e non avrebbe esaminato la possibilità di riconoscere la continuazione per gruppi omogenei di reati.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che per il riconoscimento della continuazione è necessaria la prova di un "unico disegno criminoso" inteso come programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte almeno delineate nelle loro linee essenziali. Il Tribunale di Savona ha motivato l'esclusione della continuazione con argomenti ritenuti corretti: eterogeneità dei beni giuridici lesi, notevole distanza temporale tra le fattispecie (2016, 2017, 2023), diversità dei luoghi e assenza di collanti probatori sufficienti (in particolare manca prova che la tossicodipendenza abbia concretamente collegato e determinato le condotte). La Corte ha richiamato i criteri probatori (omogeneità, contiguità spazio-temporale, causali comuni, modalità, sistematicità) e ha osservato che lo stato di tossicodipendenza rileva soltanto se dimostrato specificamente come collegato ai reati in questione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, codice penale

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Richiama la disciplina della continuazione: occorre un "unico disegno criminoso" che preveda, almeno in linea generale, la commissione di più reati come mezzo per il conseguimento di un fine comune; non si confonde con una generica propensione delinquenziale.

  • art. 671 codice procedura penale

    Norma che regola le riunificazioni/riconoscimenti di continuazione in fase esecutiva; richiede motivazione concreta e verifica degli indici (omogeneità, contiguità, causalità, modalità) per riconoscere la continuazione.

  • Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 (Eloumari)

    Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615

    Precisa che l'unicità del disegno non è il mero programma di vita delinquenziale ma una deliberazione iniziale di più condotte finalizzate a un unico scopo; non è necessaria una progettazione dettagliata, basta una delineazione nelle linee essenziali.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074

    Elenca gli indici probatori per la continuazione (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità, sistematicità) e sottolinea che la presenza di alcuni indici non è sufficiente se i successivi reati sono frutto di determinazioni estemporanee.

  • Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014 (Iannella)

    Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490

    Stabilisce che lo stato di tossicodipendenza può essere considerato come indizio ai fini della continuazione solo se i reati sono collegati e dipendenti da tale stato e se vi sono anche gli altri requisiti della continuazione.

  • Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020 (Stante)

    Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante, Rv. 278187

    Il giudice dell'esecuzione che omette di considerare o svaluta ingiustificatamente lo stato di tossicodipendenza specificamente dedotto e documentato viola l'obbligo di motivazione; tuttavia la rilevanza sussiste solo se lo stato è provato e connesso ai reati.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione occorre dimostrare un "unico disegno criminoso": non è sufficiente la mera propensione o pluralità di reati, serve una programmazione iniziale almeno nelle linee essenziali.
  • I fattori da valutare sono cumulativi e vanno considerati insieme: omogeneità dei reati e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, causalità comune, modalità di commissione, sistematicità e abitudini di vita.
  • La distanza temporale significativa e la diversità dei luoghi e dei beni giuridici lesi indeboliscono fortemente la tesi della continuazione, salvo chiari elementi di collegamento.
  • Lo stato di tossicodipendenza è un elemento indiziario rilevante solo se è specificamente documentato e dimostrato come causa o collegamento diretto di alcune condotte; non basta la sua mera esistenza.
  • Il giudice deve motivare concretamente e analiticamente la decisione sull'eventuale continuazione; valutazioni generiche o formule di stile possono essere censurate se mancasse un'adeguata analisi degli elementi probatori.
  • In casi complessi è utile prevedere, ove possibile, la valutazione dell'eventuale continuazione per gruppi omogenei di reati commessi in epoche contigue, ma il ricorrente deve fornire elementi concreti per ciascun gruppo.

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