Cassazione Civile, Ordinanza n. 07224/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto alla Corte d'appello la liquidazione dei compensi per l'attività svolta in favore di alcuni assistiti in un giudizio relativo alla stima dell'indennità di esproprio. La Corte d'appello aveva liquidato i compensi prendendo come base il decisum, cioè la somma effettivamente attribuita agli assistiti, pari a circa 648 mila euro, e non la somma originariamente indicata nella domanda (260 mila euro) o il disputatum. I clienti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 10 e 14 c.p.c. e dell'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 127/2004, sostenendo che la liquidazione avrebbe dovuto essere calcolata sul disputatum e che il criterio del decisum richiamato dalla giurisprudenza si applicherebbe solo quando sia stata chiesta una somma eccessiva rispetto a quella riconosciuta, non anche nel caso inverso in cui la somma liquidata dal giudice sia maggiore di quella domandata. Hanno inoltre richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 19014/2007 e sostenuto che non dovesse essere valorizzata la circostanza che la sentenza di merito, posta a base della pretesa compensativa, fosse stata impugnata per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la liquidazione dei compensi operata dalla Corte d'appello. Ha affermato che, ai fini della liquidazione degli onorari dell'avvocato a carico del cliente, il valore della controversia può essere adeguato al valore effettivo e sostanziale della lite, e che quando la domanda contenga una richiesta determinata accompagnata dalla formula "o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia", tale espressione consente di riferirsi alla somma effettivamente attribuita dal giudice. Ha quindi ritenuto corretta la liquidazione sulla base del decisum, soprattutto in una vicenda in cui l'importo riconosciuto era superiore alla somma inizialmente indicata. Ha inoltre precisato che la pendenza del giudizio di cassazione sulla sentenza di merito non incide sul potere del giudice di liquidare il compenso entro i limiti tariffari, trattandosi di valutazione discrezionale non sindacabile in legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 10 c.p.c.
richiamato come criterio generale per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza e, per rinvio, della liquidazione del compenso
art. 14 c.p.c.
nelle cause relative a somme di denaro, il valore si determina in base alla somma indicata dall'attore, cioè al disputatum iniziale
art. 6, commi 1 e 2, D.M. 127/2004
per la liquidazione degli onorari si guarda al valore della causa determinato secondo il codice di procedura civile, ma è consentito il riferimento al valore effettivo della controversia quando risulti manifestamente diverso da quello presunto
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 5 D.M. 127/2004
evocato dai ricorrenti in relazione agli aumenti del compenso in considerazione dei risultati conseguiti dal cliente
art. 6, comma 1, D.M. 127/2004
menzionato dalla Corte d'appello ma riferito, secondo la Cassazione, alla liquidazione dei compensi a carico della parte soccombente
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, il valore della controversia va ancorato al valore effettivo della lite e al risultato concretamente conseguito, non essendo imposto un automatismo esclusivo sul valore originariamente domandato.
- Quando la domanda introduttiva contenga una richiesta determinata seguita dalla formula "o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia", tale clausola consente di considerare non vincolante l'importo specificamente indicato e di liquidare il compenso sulla somma effettivamente attribuita dal giudice.
- Il criterio del disputatum e quello del decisum non sono antitetici: concorrono a esprimere il principio di proporzionalità e adeguatezza del compenso rispetto all'effettiva portata della controversia.
- Nei limiti della tariffa, la determinazione del compenso professionale è valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se compresa tra minimo e massimo tariffari.
- La pendenza di un giudizio di legittimità sulla decisione di merito posta a base della pretesa del professionista non incide, di per sé, sulla liquidazione del compenso già maturato, se il giudice di merito ha correttamente applicato i criteri tariffari.
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