Tribunale, Sentenza T-378/20
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 14 aprile 2021. — Ryanair DAC contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Mercato danese del trasporto aereo – Aiuto concesso dalla Danimarca a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID‑19 – Garanzia – Decisione di non sollevare obiezioni – Impegni che condizionano la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione. — Causa T-378/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Ryanair contro la decisione della Commissione che aveva autorizzato una garanzia danese a favore di SAS per compensare i danni causati dalla pandemia di COVID-19. Ha ritenuto che l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE non imponga di aiutare tutte le vittime di un evento eccezionale e che la misura fosse proporzionata, in quanto inferiore al danno stimato e soggetta a verifica ex post. Ha inoltre escluso violazioni del principio di non discriminazione, della libertà di stabilimento, della libera prestazione di servizi e dell’obbligo di motivazione.
Aiuto di Stato danese sotto forma di garanzia a favore di SAS per compensare i danni della pandemia di COVID-19: legittimità della decisione di compatibilità ex articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e assenza di violazione di non discriminazione, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi e obbligo di motivazione
La questione giuridica
Se la Commissione avesse errato nel dichiarare compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, una garanzia danese a favore di SAS destinata a compensare i danni della pandemia di COVID-19, in particolare: se tale disposizione consenta un aiuto a favore di una sola impresa; se la misura fosse proporzionata e adeguatamente quantificata; se violasse il principio di non discriminazione, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi; se la Commissione dovesse aprire il procedimento d’indagine formale; e se la decisione fosse sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE consente di autorizzare aiuti destinati a compensare i danni causati da un evento eccezionale anche se essi beneficiano una sola impresa, purché la misura sia diretta alla compensazione del danno effettivo o prevedibile e non lo superi; non esiste alcun obbligo di estendere l’aiuto a tutte le vittime dell’evento. La Commissione può basarsi su una quantificazione prospettica sufficientemente precisa e su impegni di conguaglio ex post per escludere la sovracompensazione; una misura individuale, per il solo fatto di avvantaggiare un’unica impresa, non viola di per sé il principio di non discriminazione né, in assenza di effetti restrittivi autonomi dimostrati, la libertà di stabilimento o la libera prestazione di servizi. La decisione era inoltre sufficientemente motivata e non sussistevano gravi difficoltà tali da imporre l’apertura del procedimento formale.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 58, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 100, paragrafo 2, TFUE
- Regolamento (CE) n. 1008/2008
- Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 28, 106, paragrafo 2, 144, paragrafo 7, 151, 152, 154, paragrafo 3
- Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 107 TFUE e 108 TFUE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie
Aiuto di Stato danese a favore di SAS per i danni da COVID-19
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da Ryanair DAC contro la decisione della Commissione del 15 aprile 2020 che aveva dichiarato compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, una garanzia concessa dalla Danimarca a SAS AB per compensare i danni derivanti dalla pandemia di COVID-19.
Fatti e procedimento principale
Il 10 aprile 2020 la Danimarca aveva notificato una misura di aiuto sotto forma di garanzia su una linea di credito rinnovabile fino a 1,5 miliardi di SEK. La Commissione l’aveva qualificata come aiuto di Stato e l’aveva ritenuta compatibile in quanto destinata a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale. Ryanair aveva impugnato la decisione chiedendone l’annullamento; il Tribunale aveva ammesso il procedimento accelerato e l’intervento della Danimarca, della Repubblica francese e di SAS a sostegno della Commissione.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente deduceva cinque motivi:
- violazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE perché la misura avrebbe compensato i danni subiti da una sola vittima;
- errore nella valutazione della proporzionalità e rischio di sovracompensazione;
- violazione delle norme e dei principi UE sulla liberalizzazione del trasporto aereo, non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi;
- violazione dei diritti procedurali per mancata apertura del procedimento d’indagine formale;
- violazione dell’obbligo di motivazione ex articolo 296, secondo comma, TFUE.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 107, paragrafi 1 e 2, lettera b), TFUE, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 296, secondo comma, TFUE. Sul piano della libertà di circolazione e del trasporto aereo menziona l’articolo 18 TFUE, l’articolo 56 TFUE, l’articolo 58, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 100, paragrafo 2, TFUE e il regolamento (CE) n. 1008/2008. Viene inoltre richiamata la comunicazione della Commissione sugli aiuti sotto forma di garanzie e il regolamento di procedura del Tribunale per gli aspetti processuali.
Ragionamento sul primo motivo: aiuto a favore di una sola impresa
Il Tribunale afferma che l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE non impone agli Stati membri di concedere aiuti per tutti i danni causati da un evento eccezionale, né di beneficiare tutte le vittime dell’evento. L’obbligo di notifica ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE non si traduce in un obbligo di concedere l’aiuto. Di conseguenza, il fatto che la misura sia riservata a SAS non integra di per sé un errore di diritto.
Ragionamento sul secondo motivo: proporzionalità e assenza di sovracompensazione
Il Tribunale ricorda che, trattandosi di una deroga al divieto generale di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE va interpretato restrittivamente: solo gli svantaggi economici causati direttamente dall’evento eccezionale possono essere compensati. Tuttavia, la Commissione aveva indicato un metodo sufficientemente preciso per la quantificazione del danno, fondato su perdita di reddito, costi variabili evitati e margine di profitto, con valutazione provvisoria del danno tra 5 e 15 miliardi di SEK. La misura garantita, pari a 1,5 miliardi di SEK, risultava inferiore al danno stimato e, in ogni caso, la Danimarca si era impegnata a effettuare una valutazione ex post e a recuperare eventuali eccedenze.
Il Tribunale esclude anche che la Commissione dovesse considerare i danni subiti dalle altre compagnie aeree danesi: la compatibilità va valutata rispetto al danno del beneficiario della misura, e gli Stati membri non sono tenuti a compensare tutte le vittime. Quanto al momento di fruizione dell’aiuto, la garanzia non implicava il pagamento immediato dell’intero importo garantito; il vantaggio era determinabile come differenza di tasso e non risultava dimostrato che l’aiuto avrebbe superato il danno effettivo.
Ragionamento sul terzo motivo: non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi
Il Tribunale precisa che un aiuto di Stato, anche se individuale, può naturalmente avvantaggiare una sola impresa senza violare automaticamente il principio di non discriminazione. La differenza di trattamento è giustificata se è collegata all’obiettivo legittimo della misura e rimane proporzionata. Nel caso di specie, l’obiettivo della misura era solo compensare il danno subito da SAS a causa della pandemia, non preservare in sé la connettività danese o scandinava. La scelta di SAS era giustificata dalla sua maggiore esposizione al danno, data la sua rilevante quota di mercato in Danimarca e nell’area scandinava.
Quanto alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, il Tribunale osserva che la ricorrente non ha dimostrato in che modo l’esclusività della misura avrebbe concretamente dissuaso Ryanair dallo stabilirsi in Danimarca o dal prestare servizi da e verso tale Stato. In assenza di un effetto restrittivo autonomo e dimostrato, non sussiste violazione di tali libertà.
Ragionamento sul quarto motivo: diritti procedurali e procedimento formale
Il quarto motivo è considerato privo di autonomia, perché sostanzialmente riproduce le censure già esaminate nel merito. Il Tribunale ricorda che un motivo fondato sui diritti procedurali serve a dimostrare l’esistenza di serie difficoltà tali da imporre l’apertura del procedimento d’indagine formale; tuttavia Ryanair non ha indicato elementi specifici, limitandosi a riproporre gli argomenti di merito. Non vi era quindi necessità di un esame separato sul punto.
Ragionamento sul quinto motivo: obbligo di motivazione
La decisione impugnata è ritenuta sufficientemente motivata alla luce della natura dell’atto, adottato nella fase di esame preliminare ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nella quale è sufficiente esporre le ragioni per cui non sussistono gravi difficoltà. La Commissione aveva indicato il metodo di calcolo del danno, l’importo stimato, il tasso di interesse applicabile in assenza della misura, l’assenza di necessità di quantificare un vantaggio concorrenziale distinto, nonché gli elementi che giustificavano il beneficio esclusivo in favore di SAS. Anche il richiamo alle restrizioni di viaggio e alla possibilità che il danno si estendesse fino al 2021 non rendeva la motivazione contraddittoria.
Decisione e effetti
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna Ryanair alle spese della Commissione, comprese quelle relative alla domanda di trattamento riservato, mentre Danimarca, Francia e SAS sopportano le proprie spese.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che:
- l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE consente aiuti mirati a compensare danni da evento eccezionale anche se a favore di una sola impresa;
- la Commissione può approvare una valutazione provvisoria del danno se il metodo è sufficientemente preciso e vi sono meccanismi di recupero di eventuali eccedenze;
- la sola natura individuale e selettiva dell’aiuto non basta a dimostrare discriminazione o restrizione delle libertà fondamentali;
- nelle decisioni di non obiezione adottate in fase preliminare, la motivazione deve essere idonea a far comprendere perché non vi siano gravi difficoltà, non a svolgere un’istruttoria completa.
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