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Sentenza

Sentenza n. 163/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento di AGEA del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-), emesso dal dirigente dell’Ufficio del contenzioso comunitario dell’organismo pagatore della stessa AGEA, adottato nei confronti del sig. -OMISSIS- (spedito in data -OMISSIS-e ricevuto dal destinatario il successivo 22 luglio); - di ogni eventuale ulteriore provvedimento premesso e/o conseguente e/o presupposto.

Giustizia amministrativa202400661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento AGEA di accertamento di un credito per indebita percezione di contributi comunitari nel settore del tabacco e intimazione alla restituzione, con avviso di escussione della polizza fideiussoria e di compensazione sui futuri pagamenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imprenditore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui AGEA aveva accertato un credito di euro 7.166,25, oltre interessi, per asserita indebita percezione di un contributo relativo alla campagna tabacco 2002, intimandone la restituzione e prospettando l’incameramento della polizza fideiussoria e la deduzione del debito dai futuri pagamenti. Ha dedotto: nullità o illegittimità per difetto assoluto di attribuzione e violazione della disciplina europea e nazionale, sostenendo che AGEA non avrebbe il potere di accertare autonomamente l’indebita percezione e di procedere al recupero; difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione degli artt. 3 e 10 della l. 241/1990, perché il provvedimento si sarebbe limitato a richiamare l’imputazione penale, la sentenza di non luogo a procedere per prescrizione e una nota del Comando carabinieri, senza illustrare gli elementi specifici posti a fondamento dell’accertamento e senza esaminare le controdeduzioni; insussistenza dei presupposti, travisamento, illogicità, contraddittorietà e sviamento, valorizzando la sentenza penale, la documentazione sulla produzione e consegna del tabacco, la prassi dei depositi temporanei e l’archiviazione dei procedimenti a carico dei tecnici incaricati dei controlli; illegittimità dell’escussione della polizza fideiussoria; illegittimità della prospettata deduzione del debito dai futuri pagamenti; prescrizione della pretesa restitutoria. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione sulla questione relativa alla polizza. Ha inoltre dichiarato inutilizzabile, perché tardiva, la memoria difensiva depositata dall’Amministrazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto quanto all’impugnazione del provvedimento di accertamento e recupero e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione limitatamente alle censure relative all’escussione della polizza fideiussoria. Il TAR ha ritenuto già definitivamente affermata la giurisdizione amministrativa sulla controversia relativa al potere di AGEA di accertare l’indebita percezione e recuperare gli aiuti. Ha respinto il primo motivo, riconoscendo ad AGEA, quale organismo responsabile della gestione degli aiuti della politica agricola comune, il potere di accertare l’indebita percezione e attivare le procedure di recupero. Ha invece accolto i motivi relativi al difetto di istruttoria e motivazione: la mera imputazione penale e una sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, che non affermava la responsabilità specifica del ricorrente, non erano sufficienti a dimostrare l’indebita percezione. AGEA avrebbe dovuto svolgere un’autonoma e specifica valutazione degli elementi istruttori, esaminare le controdeduzioni dell’interessato e verificare le circostanze dedotte sulla produzione e consegna del tabacco. Il semplice richiamo a valutazioni generali contenute nella sentenza penale e alla nota del Comando carabinieri, senza confronto con le deduzioni difensive, non consentiva di comprendere le ragioni dell’accertamento. È stato accolto anche il motivo relativo alla deduzione dai futuri pagamenti, in quanto la sua illegittimità discendeva dall’erroneità dell’accertamento principale. La questione della prescrizione è rimasta assorbita. Le contestazioni sulla polizza sono state devolute al giudice ordinario, trattandosi di controversia concernente un rapporto privatistico di garanzia. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere la nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione effettiva e comprensibile; il provvedimento è stato annullato perché non consentiva di individuare gli elementi specifici posti a fondamento dell’accertamento dell’indebita percezione.

  • art. 10, lett. b), l. 241/1990

    Le osservazioni dell’interessato devono essere esaminate dall’amministrazione; il mero richiamo alla loro presentazione, senza una valutazione sostanziale, non è sufficiente.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine di trenta giorni liberi per il deposito delle memorie è perentorio; la memoria dell’Amministrazione depositata tardivamente è stata dichiarata inutilizzabile.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti questioni rilevate d’ufficio, come avvenuto per il possibile difetto di giurisdizione sulla controversia relativa alla polizza.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini e con le modalità previste dalla disposizione.

  • art. 33, comma 1, d.lgs. 228/2001

    È richiamato nel quadro dei poteri di AGEA di sospensione delle erogazioni e, secondo il giudice, conferma il complessivo potere dell’organismo pagatore di verificare i requisiti e recuperare gli aiuti indebitamente percepiti.

  • art. 5-ter reg. (CE) n. 885/2006

    È stato invocato in relazione al recupero degli aiuti e alla deduzione del debito dai futuri pagamenti; l’illegittimità della deduzione è stata ritenuta conseguente all’insufficiente accertamento dell’indebita percezione.

  • art. 32 reg. (CE) n. 1290/2005

    È stato invocato dal ricorrente nel contestare il potere di AGEA, ma il giudice ha riconosciuto in capo all’Agenzia la competenza al recupero delle somme indebitamente percepite.

  • art. 3 d.lgs. 165/1999

    Richiamato per descrivere il ruolo di AGEA quale organismo di coordinamento e rappresentante dello Stato nei rapporti con la Commissione europea in materia di aiuti agricoli.

  • art. 12, comma 7, d.l. 6 luglio 2002, n. 95

    Indicato quale disposizione successiva all’art. 3 del d.lgs. 165/1999 nel quadro normativo delle competenze di AGEA.

  • art. 3 d.lgs. 21 maggio 2018, n. 74

    Richiamato quale disciplina successiva relativa alle funzioni di AGEA.

  • art. 2947 c.c.

    La prescrizione della pretesa è stata dedotta dal ricorrente, ma la relativa questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • AGEA, quale organismo responsabile della gestione degli aiuti della politica agricola comune, è competente ad accertare l’indebita percezione di contributi agricoli e ad avviare le procedure per il recupero delle somme non dovute, anche mediante gli strumenti previsti dalla disciplina applicabile.
  • La mera imputazione penale non dimostra la commissione dell’illecito amministrativo e l’indebita percezione dell’aiuto; l’amministrazione può utilizzare gli atti dell’indagine penale e le sentenze che dichiarano la prescrizione, ma deve procedere a una valutazione autonoma, specifica e individualizzata del materiale istruttorio.
  • Una sentenza penale di non luogo a procedere per prescrizione, priva di un accertamento specifico della responsabilità dell’interessato, non può essere utilizzata da sola come prova definitiva dell’indebita percezione di contributi, soprattutto quando le valutazioni penali siano generali e riferite a una pluralità di imputati.
  • Nel procedimento di recupero di aiuti pubblici, l’amministrazione deve esaminare in modo effettivo e motivato le controdeduzioni dell’interessato e confrontarsi con gli elementi specifici da questi dedotti; il mero richiamo alla presentazione delle osservazioni o l’adesione a valutazioni generiche di altro organo non soddisfano l’obbligo di motivazione e istruttoria.
  • Le controversie relative all’escussione di una polizza fideiussoria o di un contratto autonomo di garanzia attengono a un rapporto privatistico e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la garanzia sia prestata a tutela della restituzione di contributi pubblici.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimentoIstruttoria processualeGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizionePartecipazione procedimentale

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