Cassazione Penale, Ordinanza n. 22199/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già giudicati separatamente in sede di cognizione. Ha dedotto, in sintesi, che il giudice dell'esecuzione avrebbe disatteso l'orientamento di legittimità sui criteri di accertamento dell'unicità del disegno criminoso, perché la sostanziale omogeneità delle condotte e la ravvicinata collocazione temporale dei fatti deporrebbero per la continuazione. Ha inoltre sostenuto che, essendo la continuazione già stata riconosciuta in sede di merito per alcuni reati, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata per discostarsi da tale valutazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente applicato i principi in materia di continuazione, motivando in modo adeguato e non illogico l'esclusione dell'unicità del disegno criminoso sulla base della distanza temporale di almeno un anno tra i fatti, della diversità dei luoghi di commissione e del carattere indeterminato e temporalmente indefinito del programma delittuoso. Ha inoltre ritenuto immune da censure la motivazione con cui era stata valorizzata, per due episodi, la sussistenza della continuazione per la commissione nello stesso giorno, in territorio contiguo e con medesimo modus operandi, mentre gli altri episodi presentavano causale estemporanea. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
norma che consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra reati già giudicati separatamente, previa rigorosa verifica dell'unicità del disegno criminoso
art. 81 c.p.
richiamato quale base del vincolo della continuazione riconosciuto per alcuni episodi commessi nello stesso giorno, in contesto spaziale contiguo e con identico modus operandi
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede esecutiva, una verifica rigorosa e approfondita dell'effettiva preordinazione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali al momento del primo fatto.
- L'omogeneità delle violazioni, l'identità o affinità del bene tutelato e la contiguità spazio-temporale degli illeciti sono solo indici sintomatici, non sufficienti da soli a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
- Quando i reati sono commessi a distanza temporale significativa, può presumersi, salvo prova contraria, che i fatti successivi non fossero stati specificamente progettati al momento del primo reato; in tale situazione la continuazione può essere esclusa.
- Il giudice dell'esecuzione può discostarsi dal precedente riconoscimento della continuazione in sede di cognizione, ma deve motivare in modo specifico se ritiene di non estendere quel giudizio ai reati oggetto della nuova domanda, specie quando vi sia prossimità temporale o spaziale.
- La valutazione degli elementi rivelatori dell'unicità o pluralità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, non illogica e non travisante i fatti.
- Un ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con le argomentazioni decisive dell'ordinanza impugnata è inammissibile.
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