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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25010/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata il 20/07/2022 rispetto a sentenza irrevocabile del 20/06/2020 (termine biennale ex art. 315 c.p.p.). Il ricorrente ha contestato che la Corte d'Appello non abbia computato la sospensione feriale prevista dalla legge n. 742/1969 (62 giorni), che secondo la giurisprudenza si applica anche al termine biennale per la proposizione della domanda di riparazione perché quest'ultima costituisce l'unico rimedio per ottenere l'indennizzo e il rapporto ha natura sostanzialmente civile; dedotta violazione di legge e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che al termine biennale previsto dall'art. 315 c.p.p. si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, e che la Corte d'Appello non ha tenuto conto dei 62 giorni di sospensione. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte d'Appello di Messina per il prosieguo e per la regolamentazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 315 cod. proc. pen.

    termine biennale per la proposizione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione

    Il termine biennale è da considerare, ai fini della sospensione feriale, un termine processuale/di decadenza entro il quale il processo deve essere instaurato; pertanto è assoggettato alla sospensione prevista dalla L. n. 742/1969 quando la proposizione della domanda costituisce l'unico rimedio per il riconoscimento del diritto all'indennizzo.

  • Legge 7 ottobre 1969, n. 742 (art. 1 e disciplina sulla sospensione dei termini nel periodo feriale)

    sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (62 giorni)

    La sospensione feriale opera anche sui termini di decadenza fissati per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio quando la domanda costituisce l'unico rimedio per la tutela del diritto; quindi si applica anche al termine biennale ex art. 315 c.p.p.

  • Sezioni Unite civili, n. 17781 del 22/07/2013

    interpretazione estensiva della locuzione 'termini processuali' ai fini della sospensione feriale

    Ha stabilito che la sospensione feriale si estende anche ai termini entro i quali il processo deve essere instaurato se l'azione giudiziale rappresenta l'unico rimedio per il titolare del diritto, principio poi applicato alla domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

  • Giurisprudenza di legittimità, Sez. 4 (es. n. 34362/2021, n. 43105/2022, n.17623/2023)

    orientamenti recenti della Corte di Cassazione sulla sospensione feriale applicata al termine biennale di cui all'art. 315 c.p.p.

    Confermano il principio che il termine biennale per la riparazione per ingiusta detenzione è soggetto alla sospensione feriale secondo la L. n. 742/1969, superando precedenti orientamenti contrari.

Massime di principio

  • Quando una norma fissa un termine entro il quale deve essere proposta l'azione e la proposizione dell'azione è l'unico rimedio per ottenere il diritto, la sospensione feriale (L. n. 742/1969) può applicarsi anche a quei termini di decadenza.
  • Il termine biennale ex art. 315 c.p.p. per la domanda di riparazione per ingiusta detenzione va considerato, ai fini della sospensione feriale, come termine processuale/di instaurazione del giudizio e quindi soggetto alla sospensione estiva (62 giorni).
  • In casi di rigetto per tardività bisogna verificare sempre il computo delle sospensioni legali (feriale e altri casi) prima di dichiarare inammissibile la domanda.
  • La natura civile del rapporto relativo alla riparazione per ingiusta detenzione (anche se trattato dinanzi al giudice penale) giustifica l'applicazione di principi civilistici di interpretazione delle sospensioni dei termini.
  • Se l'autorità giudicante omette di considerare sospensioni di termini rilevanti ciò può costituire motivo di annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in sede di impugnazione.

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