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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35843/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva emesso, a seguito di questionario e più contraddittori, un avviso di accertamento nei confronti della società per maggiori IVA e IRAP relative al 2005 e avvisi nei confronti dei soci per maggior reddito di partecipazione IRPEF. La pretesa era fondata sullo studio di settore, con riduzione dei maggiori ricavi inizialmente ipotizzati dopo il contraddittorio. In primo grado la società aveva ottenuto l’annullamento dell’atto, mentre uno dei soci aveva visto accolte le proprie difese per un vizio di sottoscrizione/delega e l’altro per un vizio collegato alla costituzione in giudizio. In appello la CTR aveva riformato in parte la decisione, ritenendo legittimo l’accertamento da studi di settore e rideterminando comunque i maggiori ricavi. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione della disciplina sugli studi di settore, sostenendo che l’accertamento era fondato solo su di essi e senza ulteriori elementi; 2) insussistenza della grave incongruenza richiesta dalla legge; 3) difetto di motivazione dell’avviso, perché non erano indicati gli ulteriori elementi e le ragioni dello scostamento; 4) nullità della sentenza per mancata considerazione integrale della consulenza tecnica di parte; 5) per uno dei soci, omessa motivazione sulla riforma della sentenza che aveva riconosciuto il vizio di sottoscrizione; 6) per lo stesso socio, violazione delle norme sulla validità della sottoscrizione e delega del funzionario, con conseguente nullità dell’avviso e dell’atto di costituzione in giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo legittimo l’accertamento fondato non solo sullo studio di settore ma anche su ulteriori elementi concreti emersi dal contraddittorio, dalla riduzione della pretesa fiscale, dalla bassa redditività della società e dallo scostamento riscontrato in più annualità; ha inoltre escluso che il giudice di merito fosse tenuto ad aderire integralmente alla consulenza tecnica di parte. Ha invece accolto il quinto e il sesto motivo proposti dal socio che aveva contestato il vizio di sottoscrizione/delega, perché la CTR aveva riformato la decisione di primo grado con una motivazione meramente apparente, formulata per stile e priva di effettiva spiegazione del rigetto delle eccezioni sul vizio dell’atto. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tali motivi, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Le spese sono state poste a carico della società e del socio rimasto soccombente rispetto ai motivi rigettati.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma primo, n. 3; comma primo, n. 4

    è la norma processuale che consente di denunciare in cassazione violazioni di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente o altri vizi processuali

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo di impugnazione varia in base alla data di introduzione del giudizio di primo grado; nel caso concreto la Corte ha ritenuto applicabile il termine annuale

  • art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331 del 1993

    l’accertamento da studi di settore richiede la presenza di una grave incongruenza tra dichiarato e accertato, da valutare in concreto

  • art. 10, L. n. 146 del 1998

    richiamata insieme alla disciplina degli studi di settore come base della pretesa impositiva

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973

    norma invocata quale base dell’accertamento analitico-induttivo in presenza di elementi presuntivi rilevanti

  • art. 42, D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per contestare la validità dell’avviso di accertamento e la necessità di corretta sottoscrizione/delega

  • art. 56, D.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato tra le norme sulla validità dell’atto impositivo IVA

  • art. 7, L. n. 212 del 2000

    richiamato per il difetto di motivazione dell’atto impositivo

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare la mancata integrale considerazione della consulenza di parte; la Corte ribadisce che il giudice deve esaminare le prove, non aderire alle conclusioni di parte

  • art. 5, L. n. 241 del 1990

    richiamato in tema di delega e legittimazione del funzionario firmatario

  • art. 6, L. n. 241 del 1990

    richiamato in tema di partecipazione procedimentale e regolarità dell’azione amministrativa

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, la legittimità della pretesa non dipende dalla mera applicazione meccanica dello studio: il giudice deve verificare se l’Ufficio abbia svolto una più ampia valutazione del caso concreto e se risultino elementi ulteriori idonei a corroborare la pretesa.
  • La "grave incongruenza" richiesta dalla disciplina sugli studi di settore è nozione relativa, da apprezzare in concreto in relazione alle caratteristiche dell’attività, alla redditività dell’impresa e allo scostamento registrato rispetto ai dati dichiarati.
  • Se il contraddittorio con il contribuente ha effettivamente inciso sulla determinazione del reddito accertato e l’Ufficio ha ridotto significativamente la pretesa, ciò può costituire indice della non meramente automatica applicazione dello studio di settore.
  • Il giudice di merito, anche quando tenga conto di una consulenza tecnica di parte, non è vincolato ad accoglierne integralmente le conclusioni; è sufficiente che ne dia esame e le valorizzi nei limiti ritenuti pertinenti.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando il giudice si limiti a formule di stile prive di reale spiegazione delle ragioni per cui respinge una specifica eccezione, soprattutto se relativa alla validità dell’atto impositivo o alla legittimazione del sottoscrittore.
  • Nel giudizio di legittimità sul termine di impugnazione, la decorrenza del termine lungo va determinata in base alla data di introduzione del giudizio di primo grado secondo il regime applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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