Sentenza n. 1397/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, che aveva ordinato l’emissione della Carta Docente e l’accredito di 500 euro per ciascuna ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato all’emissione in loro favore della Carta Docente e all’assegnazione di 500 euro ciascuna, oltre agli accessori indicati nel titolo. Il ricorso è stato proposto dopo l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo. È stata inoltre richiesta la rivalutazione monetaria, la penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante il pagamento delle spettanze dovute secondo il dispositivo della sentenza del giudice ordinario. Ha disposto, in caso di ulteriore inerzia e su istanza della parte interessata, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, individuato nel responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Ha applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria: il giudice ordinario non si era pronunciato sul punto e, per i crediti retributivi successivi al 31 dicembre 1994, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, salva la prova che la rivalutazione ecceda gli interessi legali, prova non fornita. Ha posto le spese di lite a carico dell’amministrazione, liquidandole in 189 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza e il giudice, verificati il titolo esecutivo e l’inadempimento, può ordinare l’esecuzione, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Fondamento della penalità di mora applicata all’amministrazione inadempiente, quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l’adempimento delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione, il cui inutile decorso consente l’attivazione dell’ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi per i crediti retributivi del pubblico dipendente successivi al 31 dicembre 1994; la rivalutazione può spettare solo per l’eventuale eccedenza rispetto agli interessi, con esclusione di questi ultimi.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua la Carta Docente e le finalità per le quali può essere utilizzato l’importo accreditato in esecuzione del titolo giudiziale.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro; l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale quando affidato a un dirigente dell’amministrazione resistente.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la condanna dell’amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta su istanza della parte interessata.
- Il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, costituisce presupposto per l’attivazione dell’ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata in un giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, anche in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
- Per i crediti retributivi di un pubblico dipendente maturati dopo il 31 dicembre 1994, rivalutazione monetaria e interessi legali non sono cumulabili; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto per l’eventuale eccedenza rispetto agli interessi, purché tale eccedenza sia provata.
- L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell’amministrazione resistente deve essere svolto senza compenso autonomo, poiché rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
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