Cassazione Civile, Ordinanza n. 29822/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a determinati immobili. I contribuenti hanno impugnato l'atto davanti alla CTP di Roma, che ha accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello alla CTR Lazio, ma il giudice regionale ha rigettato l'impugnazione ritenendola inconferente perché riferita a un diverso accertamento catastale e a particelle catastali diverse da quelle oggetto di causa. L'Ufficio ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per apparente motivazione. In particolare, ha sostenuto che l'erroneo riferimento a un diverso numero di accertamento e a particelle diverse fosse un mero refuso e che la decisione della CTR fosse affetta da motivazione solo apparente.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso e, comunque, infondate le ulteriori censure. Ha osservato che la CTR aveva motivato in modo chiaro e sufficiente il rigetto dell'appello, evidenziando che l'impugnazione dell'Ufficio si riferiva ad atti e immobili diversi da quelli controversi; ciò rendeva l'appello del tutto inconferente e, addirittura, potenzialmente inammissibile. La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza regionale aveva spiegato che l'appello non colpiva nel merito la decisione di primo grado, limitandosi a contestarne la motivazione. Il ricorso è stato quindi respinto e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 132 c.p.c.
richiamato implicitamente attraverso la censura di motivazione apparente; la Corte esclude che la sentenza impugnata sia priva di motivazione o solo apparente.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere la ratio decidendi; non lo è se la sentenza espone in modo chiaro le ragioni della decisione, anche sinteticamente.
- L'impugnazione che si riferisca a un atto diverso o a beni diversi da quelli oggetto del giudizio è inconferente e non può utilmente censurare la decisione impugnata.
- In cassazione non è sufficiente dedurre un errore materiale o un refuso se la sentenza di merito ha comunque espresso una motivazione coerente e riferibile al decisum.
- Le censure prive di rilevanza rispetto alla ratio decidendi sono inammissibili; quando la ragione decisiva della decisione è correttamente individuata e non scalfita, il ricorso va respinto.
Come è indicizzato
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