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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11952/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la sua responsabilità per un reato previsto dall'art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26, in relazione a somme indebitamente percepite e poi restituite in rate. Con il primo motivo ha dedotto la mancata applicazione dell'art. 2 c.p., sostenendo che l'abrogazione del delitto avrebbe dovuto operare retroattivamente in suo favore. Con il secondo motivo ha lamentato l'inosservanza dell'art. 131-bis c.p. e il travisamento della prova, sostenendo che l'offesa dovesse essere qualificata di particolare tenuità anche per la restituzione del maltolto effettuata dopo il fatto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, affermando che l'abrogazione del reato disposta dall'art. 1, comma 318, l. n. 197/2022, con salvezza delle sanzioni per i fatti commessi fino al termine di efficacia della disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior di cui all'art. 2, comma 2, c.p. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte di merito; è stata ritenuta non censurabile la valutazione di fatto sull'assenza dei presupposti della particolare tenuità, considerando l'ammontare delle somme indebitamente percepite e il danno economico alla pubblica amministrazione, e precisando che la restituzione post factum non può da sola rendere tenue un'offesa che tale non era al momento della commissione. Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non è stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 c.p.

    la regola della lex mitior non opera quando una disciplina abrogatrice preveda espressamente la salvezza delle sanzioni per i fatti commessi entro il periodo di efficacia della norma incriminatrice

  • art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    norma incriminatrice oggetto di abrogazione a decorrere dal 1 gennaio 2024, ma con permanenza della rilevanza penale per i fatti commessi nel periodo di vigenza

  • art. 1, comma 318, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    disposizione abrogativa che fa salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto va valutata in base all'entità complessiva dell'offesa; la condotta successiva può essere considerata ma non basta da sola a mutare la natura non tenue dell'offesa

  • art. 133, comma primo, c.p.

    parametri utilizzabili per il giudizio complessivo sull'entità dell'offesa ai fini della particolare tenuità

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità

  • art. 186 disp. att. c.p.p.

    richiamata tramite Corte costituzionale ai fini della disciplina della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, ove pertinente nel quadro dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • L'abrogazione di una fattispecie incriminatrice può essere accompagnata da una clausola di salvezza che deroga alla retroattività della lex mitior, mantenendo la punibilità dei fatti commessi nel periodo di vigenza della norma.
  • La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva dell'offesa alla luce dei parametri dell'art. 133 c.p.; la restituzione successiva del profitto o del danno non è, da sola, sufficiente a rendere tenue un'offesa che non lo era originariamente.
  • Le censure in cassazione che si risolvono nella mera riproposizione di doglianze di fatto già esaminate e logicamente respinte dal giudice di merito sono inammissibili, se non evidenziano manifeste illogicità o errori di diritto.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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