Sentenza n. 10099/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento 1. del provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova scritta e di tutti i relativi atti, verbali e determinazioni della Commissione esaminatrice del 21 luglio 2025 - ivi compresi quelli di estremi ignoti e non accessibili - adottati nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 75 unità di personale non dirigenziale nell'Area delle elevate professionalità del Ministero della Cultura, relativamente alla posizione della ricorrente; 2. della graduatoria - o dell'elenco - degli ammessi alla prova scritta del medesimo concorso; 3. di ogni provvedimento, anche implicito o di estremi sconosciuti, di esclusione e non ammissione della ricorrente alla prova scritta e di attribuzione del voto che abbia precluso il superamento della prova preselettiva; 4. di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, sia precedenti che successivi, compresi verbali e atti di estremi ignoti che abbiano disposto la valutazione e l'attribuzione del punteggio della prova preselettiva, con particolare riferimento ai quiz nn. 13, 29 e 36 - ovvero ai quiz di ragionamento logico-matematico non previsti dal bando - in assunta difformità rispetto alle previsioni della lex specialis; 5. del bando di concorso, nella parte in cui abbia consentito l'adozione di criteri valutativi e metodi di somministrazione e correzione delle prove non conformi alla legge e alla trasparenza, nonché nella parte in cui abbia autorizzato l'utilizzo di procedure informatiche prive di idonei sistemi di riesame e correzione delle criticità derivanti da domande ambigue o prive di risposta corretta, nonché di ogni atto che abbia escluso la ricorrente per effetto dei quiz n. 13, 29, 36 riferiti a materie estranee a quelle previste dal bando. 6. di tutti i provvedimenti e verbali della Commissione esaminatrice, di estremi ignoti, ivi compresi quelli relativi all'adozione dei quiz, dei correttori utilizzati, dei criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione delle prove, nella parte in cui hanno determinato l'esclusione della ricorrente per irregolarità o per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa adottata, comprese le determinazioni assunte nelle singole riunioni della Commissione; 7. di tutti i provvedimenti e verbali della Commissione esaminatrice, di estremi ignoti, che abbiano determinato e recepito i quesiti destinati alla prova preselettiva, con particolare riferimento al recepimento del quiz n. 3 recante più di una risposta corretta; 8. di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi all'organizzazione e allo svolgimento delle prove d'esame, nonché di tutti i singoli atti adottati dalla Commissione a carico della ricorrente, con declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive del concorso; 9. di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, precedenti o successivi - ivi compresi delibere e provvedimenti di estremi sconosciuti - che abbiano impartito istruzioni operative per la prova e successivamente abbiano leso i diritti e le ragioni della ricorrente; e per l'adozione di misura cautelare volta a ordinare all'Amministrazione di consentire l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova scritta programmata nelle date del 9 e 10 ottobre 2025; nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad accedere alla prova scritta del concorso; e la condanna dell'Amministrazione intimata ad ammettere parte ricorrente alla prova scritta del concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova scritta di un concorso pubblico, con impugnazione degli atti di valutazione della prova preselettiva, dei quiz e della graduatoria degli ammessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e commissione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la propria non ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 75 unità di personale non dirigenziale nell’Area delle elevate professionalità del Ministero della Cultura. Ha contestato gli atti, i verbali e le determinazioni della Commissione esaminatrice, la graduatoria o l’elenco degli ammessi, l’attribuzione del punteggio nella prova preselettiva e gli atti relativi alla predisposizione, somministrazione e correzione dei quiz. In particolare, ha dedotto l’illegittimità della valutazione riferita ai quiz nn. 13, 29 e 36, ritenuti estranei alle materie previste dal bando, nonché del quiz n. 3, ritenuto recante più di una risposta corretta. Ha inoltre censurato i criteri valutativi, le modalità informatiche di correzione e l’assenza di adeguati sistemi di riesame degli eventuali quesiti ambigui o privi di risposta corretta. Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto ad accedere alla prova scritta e l’ammissione, anche con riserva, alla medesima prova, inizialmente programmata per il 9 e 10 ottobre 2025. Nel corso del giudizio, con dichiarazione e memoria del 18 maggio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Non è stata quindi esaminata alcuna delle censure relative alla prova preselettiva, ai quiz, ai criteri di valutazione, alle modalità informatiche di correzione o alla non ammissione alla prova scritta. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, ritenendone sussistenti i presupposti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene una situazione che determina il venir meno dell’interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro della disciplina applicabile alla definizione del giudizio in relazione alla sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l’atto amministrativo.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la controversia non viene definita nel merito e il giudice non può pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, le spese di lite possono essere compensate qualora il giudice ravvisi specifici presupposti per tale regolazione.
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