Cassazione Civile, Ordinanza n. 04456/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore)
La controversia
Alcuni utenti del servizio idrico integrato convennero in giudizio il gestore per ottenere l'accertamento della non debenza di somme richieste a titolo di "conguagli regolatori" riferiti al periodo 2005/2011, con domanda di ripetizione di quanto già pagato. Sostenevano che la pretesa fosse illegittima perché in contrasto con il principio di irretroattività degli atti amministrativi e, in ogni caso, estinta per prescrizione quinquennale. Il giudice di pace accolse la domanda; il tribunale confermò, ritenendo la giurisdizione ordinaria, ma affermando che il recupero tariffario "ora per allora" fosse incompatibile con irretroattività, affidamento e buona fede, e ritenendo assorbita la prescrizione. Il gestore ricorse per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, perché la controversia investirebbe la legittimità di scelte tecnico-discrezionali delle autorità regolatorie sul costo del servizio idrico; 2) violazione di varie norme europee, nazionali e regolatorie in materia di tariffa idrica e art. 1339 c.c., sostenendo che i conguagli regolatori sono componenti legittime della tariffa, inserite di diritto nel contratto di fornitura, e che il gestore si era limitato ad applicare provvedimenti amministrativi cogenti; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che il termine decorresse solo dalla quantificazione e autorizzazione dei conguagli da parte dell'autorità d'ambito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha ritenuto fondato il secondo motivo nei limiti indicati, e ha dichiarato inconferente il terzo motivo perché riguardante una questione dichiarata assorbita dal giudice di merito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo e rinviato al Tribunale, in diversa composizione, perché verifichi in concreto se i conguagli richiesti rispondano ai requisiti di pertinenza, corrispettività, oggettività e congruità, e non servano invece a ribaltare sull'utenza errori di gestione o di previsione del gestore. La Corte ha precisato che il recupero "ora per allora" non è in astratto escluso, ma è legittimo solo per costi imprevisti e imprevedibili, effettivamente correlati al servizio reso e non riconducibili a inefficienze o a costi non ammissibili. La rivalutazione monetaria era già stata esclusa dalla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
invocato per denunciare il difetto di giurisdizione; la Corte ha però confermato la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie tra utente e gestore sulla tariffa del servizio idrico
art. 113 c.p.c.
richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla giurisdizione
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
richiamato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione amministrativa
art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
richiamato nel motivo di merito sulla disciplina del servizio idrico integrato
art. 154 d.lgs. n. 152/2006
"La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato... in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi... Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"
la tariffa idrica è corrispettivo del servizio e deve assicurare copertura integrale dei costi, ma ogni voce tariffaria deve restare ancorata a costi effettivi, pertinenti e correlati al servizio reso
art. 9 Dir. 2000/60/CE
impone agli Stati membri di tenere conto del principio di recupero dei costi dei servizi idrici; la Corte ne ricava che il recupero è possibile, ma entro i limiti della corrispettività e dell'economicità del servizio
art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011
richiamato quale base del trasferimento di funzioni regolatorie all'autorità competente
art. 10 d.l. n. 70/2011, conv. in L. n. 106/2011
richiamato quale base normativa del metodo tariffario idrico e del recupero dei costi
art. 3 D.P.C.M. 22 luglio 2012
richiamato nel quadro normativo della regolazione tariffaria
art. 1339 c.c.
le determinazioni tariffarie entrano di diritto nel regolamento di fornitura; ciò non esonera però il gestore dall'onere di provare la legittimità concreta dei conguagli richiesti
art. 2935 c.c.
richiamato nel motivo sulla decorrenza della prescrizione
art. 2948, n. 4, c.c.
richiamato dagli utenti e dal ricorrente per la prescrizione quinquennale delle somme periodiche
art. 380 bis.1 c.p.c.
norma sul rito camerale di trattazione in Cassazione
art. 9 della direttiva 2000/60/CE
interpretato come fondamento del principio di recupero dei costi e della politica dei prezzi dell'acqua
art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
interpretato come disposizione che qualifica la tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato e impone la copertura integrale dei costi
Cass., Sez. U., n. 29593/2022
utilizzata come precedente sulla giurisdizione ordinaria nelle controversie tra utente e gestore del servizio idrico e sul perimetro dei conguagli regolatori
Cass., Sez. U., n. 5386/2022
richiamata per affermare che il contratto di utenza può prevedere meccanismi di revisione in presenza di eventi che alterino l'equilibrio contrattuale
Cass. n. 17959/2021
richiamata per affermare l'illegittimità di meccanismi di recupero meramente retroattivi di perdite pregresse non correlati a criteri contabili e matematici di imputazione
Cass., Sez. U., n. 13533/2001
richiamata sul principio che i fatti costitutivi della pretesa gravano sulla parte che la formula
Cons. Stato n. 1882/2016
richiamata per il principio secondo cui il recupero dei costi consente di riconoscere al gestore solo costi giustificati e corrispondenti a variazioni strutturali del servizio
Cons. Stato n. 3484/2022
richiamata per i criteri di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, competenza e trasparenza delle voci tariffarie
Cons. Stato n. 8502/2020
richiamata in continuità sui medesimi criteri di legittimità delle componenti tariffarie
Corte cost. n. 26/2011
richiamata per la nozione di rilevanza economica del servizio idrico integrato e la necessità di copertura dei costi in un determinato periodo di tempo
art. 9, direttiva 2000/60/CE
usata per spiegare che la tariffazione può basarsi anche su modalità diverse dal solo consumo effettivo, purché volte al recupero di costi del servizio
art. 1339 c.c.
richiamato due volte come meccanismo di inserzione automatica nel contratto della disciplina tariffaria regolatoria
Massime di principio
- Nelle controversie tra utente e gestore di un servizio pubblico a rilevanza economica sulla pretesa tariffaria, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la domanda riguarda l'esecuzione del singolo rapporto di utenza e non la legittimità dell'atto amministrativo in sé.
- Il principio del recupero integrale dei costi dei servizi idrici consente, in astratto, l'adozione di conguagli tariffari anche riferiti a costi non immediatamente coincidenti con il consumo del periodo, ma solo entro il perimetro della corrispettività e della pertinenza al servizio reso.
- È illegittimo trasferire sugli utenti, tramite conguagli regolatori, errori di gestione, errori previsionali o costi non giustificati e non correlati al servizio, poiché la tariffa ha natura di corrispettivo e non può divenire strumento di copertura indiscriminata di perdite pregresse.
- Quando il gestore pretende il recupero retroattivo di costi tariffari, incombe su di esso l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'imprevedibilità del costo e la sua pertinenza/corrispettività rispetto al servizio offerto.
- La clausola contrattuale che recepisce la disciplina tariffaria regolatoria mediante inserzione automatica ex art. 1339 c.c. non elimina il controllo giudiziale sulla concreta riconducibilità delle singole voci ai criteri legali e regolatori di legittimità.
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