Cassazione Penale, Sentenza n. 20179/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rilevato che è stata presentata una valida e rituale remissione di querela e la conseguente accettazione; trattandosi di reato procedibile a querela, il reato si è estinto. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Grosseto, aveva assolto l'imputato dal reato di falso (riqualificato ex art. 485 c.p.) perché il fatto non era più previsto come reato e aveva rideterminato la pena per il reato di truffa semplice. Il ricorso in Cassazione è stato proposto dal Marra; negli atti è stata poi acquisita la remissione di querela da parte della persona offesa (Rusci Emiliano) e l'accettazione della stessa da parte del ricorrente.
Norme richiamate
art. 485 cod. pen.
La Corte di merito aveva riqualificato il fatto alla previsione di tale articolo e aveva ritenuto che quella fattispecie non fosse più prevista come reato, determinando l'assoluzione per tale capo.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto per evidenziare che, dall'analisi delle sentenze di merito, non sussistevano i presupposti per pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129; la Corte ha invece ritenuto applicabile l'estinzione del reato per remissione di querela.
remissione di querela (principio)
La remissione di querela validamente resa e accettata estingue il reato procedibile a querela, con conseguente impossibilità di proseguire nel processo; questa estinzione giustifica l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se la persona offesa presenta una remissione di querela valida e l'imputato la accetta, il reato procedibile a querela si estingue e il giudice può annullare la sentenza senza rinvio.
- La remissione di querela produce effetto estintivo solo per reati procedibili a querela; per reati perseguibili d'ufficio la remissione non impedisce l'azione penale.
- La validità formale della remissione e la prova dell'accettazione sono elementi decisivi: la loro acquisizione agli atti consente alla Corte di Cassazione di pronunciarsi per estinzione senza necessità di rinvio.
- L'estinzione del reato per remissione non esclude la possibilità di addebitare le spese processuali all'imputato, come avvenuto nella sentenza esaminata.
- Quando una sentenza di merito ha già riqualificato i fatti o escluso punibilità per una parte delle imputazioni, la remissione successiva può comportare l'estinzione del procedimento rispetto alle sole fattispecie procedibili a querela, con effetti diversi sulle altre imputazioni eventualmente ancora perseguibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20117/2022 del 24/05/2022
- Sentenza penale · 24 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20118/2022 del 24/05/2022
- Sentenza penale · 24 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20120/2022 del 24/05/2022
- Sentenza penale · 24 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20123/2022 del 24/05/2022
- Sentenza penale · 24 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20125/2022 del 24/05/2022
- Sentenza penale · 24 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20128/2022 del 24/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →