Sentenza n. 1756/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docenti e degli interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato con cui il Ministero era stato condannato a corrisponderle la retribuzione professionale docenti per i rapporti di lavoro a termine di durata complessiva non inferiore a 180 giorni nell’arco di ciascun anno di servizio, oltre agli interessi legali. Nonostante la quantificazione delle somme, le diffide, l’atto di precetto e un tentativo di pignoramento presso terzi, l’obbligazione era rimasta ineseguita al momento della proposizione del ricorso. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l’avvio delle procedure di pagamento e, successivamente, l’accredito degli arretrati sul cedolino stipendiale della ricorrente. Quest’ultima ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
Il TAR ha rilevato l’integrale adempimento dell’obbligo nascente dal giudicato e la conseguente piena soddisfazione della pretesa azionata. Poiché è venuta meno la situazione di inottemperanza durante il giudizio, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l’Amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso e a seguito di una prolungata inerzia; sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
L’integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio, con venir meno della situazione di inottemperanza e dell’interesse alla decisione, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’obbligo derivante dal giudicato durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, quando la pretesa del ricorrente risulti completamente soddisfatta e sia venuta meno la situazione di inottemperanza.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando l’adempimento intervenga solo dopo la proposizione del ricorso.
- La prolungata inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato giustifica l’imputazione delle spese processuali all’amministrazione, anche se il giudizio si conclude senza una pronuncia di merito sull’inottemperanza per effetto dell’adempimento sopravvenuto.
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