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Sentenza

Sentenza n. 4557/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica semplificata n. 24 del 1/07/2022.

Giustizia amministrativa202301577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione paesaggistica semplificata n. 24 del 1° luglio 2022, rilasciata in favore della proprietaria dell'immobile controinteressato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'autorizzazione paesaggistica semplificata, deducendo che essa consentisse non già lievi modifiche ai prospetti per l'installazione di una ringhiera e di una scala a chiocciola, ma la trasformazione della copertura dell'edificio in un terrazzo praticabile, con aumento della superficie fruibile, rilevanti modifiche dei prospetti e aggravio dei carichi sulle strutture esistenti. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001, dell'art. 1 l.r. Campania n. 19/2001, nonché eccesso di potere e omessa o carente istruttoria, sostenendo che l'intervento richiedesse preventivamente il permesso di costruire e non fosse riconducibile agli interventi assentibili mediante DIA o SCIA alternativa. Con il secondo motivo ha denunciato la carenza di istruttoria, rilevando l'assenza di una verifica effettiva della legittimità urbanistico-edilizia del fabbricato preesistente e la presenza di difformità rispetto ai titoli originari: ulteriori corpi di fabbrica, modifiche dei prospetti, soppressione di scale, ampliamento del cortile, incremento dei volumi e mutamenti di destinazione d'uso. Ha inoltre contestato l'idoneità dei successivi titoli edilizi, riguardanti il frazionamento, una tettoia e interventi di manutenzione, a legittimare la creazione di nuove superfici utili, nuovi volumi o incrementi volumetrici. Infine, ha censurato l'applicazione del silenzio-assenso orizzontale alla proposta di autorizzazione paesaggistica in area vincolata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'autorizzazione paesaggistica semplificata. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché l'intervento effettivamente descritto nella relazione tecnica richiamata dall'autorizzazione aveva portata innovativa e comportava la trasformazione della copertura in terrazzo praticabile, l'aumento della superficie fruibile e significative modifiche dei prospetti; pertanto non poteva essere autorizzato mediante il procedimento paesaggistico semplificato senza la previa acquisizione del permesso di costruire. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, poiché l'amministrazione non aveva verificato la piena regolarità urbanistico-edilizia del fabbricato preesistente, presupposto per l'utilizzo della SCIA alternativa al permesso di costruire e per l'intervento autorizzato. I titoli successivi richiamati dall'amministrazione non erano idonei a legittimare le difformità e gli incrementi di superficie e volume già riscontrati. Il giudice ha inoltre ritenuto illegittimo il richiamo al silenzio-assenso orizzontale sulla proposta di autorizzazione paesaggistica in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Ha posto le spese a carico del Comune, liquidandole in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato; ha compensato le spese tra la ricorrente e la controinteressata non costituita. Ha affermato il conseguente dovere ripristinatorio dello stato dei luoghi a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    Gli interventi che comportano trasformazioni urbanistiche ed edilizie rilevanti, quali aumento della superficie fruibile, nuovi volumi o modifiche significative dei prospetti, richiedono il preventivo permesso di costruire.

  • art. 1 l.r. Campania n. 19/2001

    L'intervento controverso non rientra tra quelli assentibili mediante il regime regionale semplificato della denuncia di inizio attività.

  • art. 2 l.r. Campania n. 19/2001

    Il regime della denuncia di inizio attività non è utilizzabile per interventi che comportino la creazione di nuove superfici utili, nuovi volumi o incrementi dei volumi legittimamente esistenti.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La decisione è stata trattata in udienza di smaltimento da remoto secondo il rito camerale previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • La trasformazione di una copertura in terrazzo praticabile, quando determina un aumento della superficie fruibile, modifiche significative dei prospetti e un aggravio dei carichi strutturali, costituisce intervento edilizio innovativo e non può essere ricondotta a una lieve modifica dei prospetti o a un intervento di manutenzione; essa richiede il previo titolo edilizio prescritto per gli interventi soggetti a permesso di costruire.
  • L'autorizzazione paesaggistica, anche se rilasciata in forma semplificata, non può fungere da titolo edilizio né legittimare interventi che avrebbero dovuto essere previamente assentiti mediante permesso di costruire.
  • Il procedimento semplificato e l'utilizzo della SCIA alternativa al permesso di costruire presuppongono la piena legittimità urbanistico-edilizia dell'immobile preesistente; l'amministrazione deve verificarla prima di autorizzare ulteriori interventi.
  • Titoli edilizi successivi riferiti a frazionamenti, tettoie o interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria non possono legittimare la realizzazione di nuove superfici utili, nuovi volumi, incrementi volumetrici o modifiche dei prospetti non compresi nel loro oggetto.
  • In presenza di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, il silenzio-assenso orizzontale non può essere invocato per ritenere perfezionata la proposta di autorizzazione paesaggistica, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggisticaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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