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Ordinanza

Ordinanza n. 11820/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202509131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ha disposto che il ricorrente integri la documentazione depositata, limitatamente alla dimostrazione degli adempimenti effettuati presso il Comune in relazione al requisito alloggiativo. Ha fissato per il prosieguo l'udienza pubblica del 22 gennaio 2027 e ordinato alla segreteria di comunicare l'ordinanza.

TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro e conseguente rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso in Italia di lavoratori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Roma del 15 luglio 2025, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta rilasciato il 2 maggio 2023 e, conseguentemente, è stata respinta la domanda finalizzata all'autorizzazione all'ingresso in Italia di alcuni lavoratori. Nel corso del giudizio il Tribunale ha rilevato che, con riferimento al requisito alloggiativo, la documentazione prodotta consisteva nella sola richiesta telematica presentata al portale RIA il 22 luglio 2025, senza la prova che il ricorrente si fosse già recato presso il Comune per protocollare l'istanza e depositare la documentazione necessaria. Il giudice ha pertanto ritenuto necessaria un'integrazione documentale a carico della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito della disciplina degli accertamenti e degli incombenti istruttori.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato nell'ambito della disciplina istruttoria del processo amministrativo.

Massime di principio

  • Quando la documentazione prodotta in giudizio non dimostra integralmente gli adempimenti necessari per comprovare un requisito rilevante ai fini del provvedimento amministrativo, il giudice può disporre un'integrazione documentale a carico della parte interessata prima di decidere il merito.
  • La mera presentazione telematica di una richiesta non dimostra, di per sé, l'avvenuto perfezionamento degli ulteriori adempimenti amministrativi richiesti, quando sia necessario provare anche la protocollazione dell'istanza e il deposito della documentazione presso l'amministrazione competente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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