Regolamento (UE) 2019/398
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/398 della Commissione, dell'8 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 616/2007 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari supplementari nel settore del pollame e che deroga a tale regolamento per l'anno contingentale 2018/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro dei contingenti tariffari UE per il pollame contenuto nel regolamento (CE) n. 616/2007, al fine di recepire l’accordo tra Unione europea e Cina concluso nel contesto della controversia DS492. Introduce nuove quote e adegua le modalità di gestione, di ripartizione temporale, di presentazione delle domande e di prova dell’origine per vari gruppi di prodotti. Per l’anno contingentale 2018/2019 stabilisce inoltre deroghe e tempistiche transitorie, così da rendere disponibili i quantitativi proporzionali dal 1° aprile 2019.
Modifica i contingenti tariffari UE nel settore del pollame per includere gli impegni verso la Cina e disciplina regole transitorie per l'anno contingentale 2018/2019.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti a base di carni di pollame e di preparazioni di carne di pollame disciplinati dal regolamento (CE) n. 616/2007, originari del Brasile, della Thailandia, della Cina e di altri paesi terzi indicati nell’allegato I. Riguarda operatori importatori, richiedenti titoli o diritti di importazione e autorità competenti degli Stati membri. Sono previste esclusioni e regole specifiche per alcuni gruppi di contingenti (in particolare gruppi 3, 4B, 5B, 6B, 6C, 6D, 8, 9 e 10) e applicazione temporale differenziata dal 1° aprile 2019, con entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/398: contingenti tariffari nel settore del pollame
Il regolamento dà attuazione agli impegni assunti dall’Unione europea verso la Repubblica popolare cinese nell’ambito della controversia DS492 e adegua, di conseguenza, il regolamento (CE) n. 616/2007 sui contingenti tariffari del settore del pollame. La disciplina interviene sia sul regime ordinario di gestione delle quote, sia su specifiche misure transitorie per l’anno contingentale 2018/2019, tenendo conto della data di entrata in vigore dell’accordo con la Cina.
Contesto e finalità
La Commissione richiama l’accordo in forma di scambio di lettere concluso con la Cina, firmato il 18 settembre 2018 e concluso con decisione del Consiglio (UE) 2019/143. Poiché l’accordo prevede l’apertura di nuovi contingenti tariffari per taluni prodotti a base di carni di pollame, il regolamento modifica il sistema già previsto dal regolamento (CE) n. 616/2007, che disciplina i contingenti nel settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.
Modifiche al regime generale dei contingenti
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1 del regolamento del 2007, chiarendo che i contingenti tariffari elencati nell’allegato I sono aperti per le importazioni dei prodotti oggetto degli accordi con Brasile, Thailandia e Cina. Viene confermato che i contingenti hanno periodicità annua dal 1° luglio al 30 giugno.
La gestione temporale dei quantitativi è articolata in sottoperiodi per la maggior parte dei gruppi:
- 30% dal 1° luglio al 30 settembre;
- 30% dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- 20% dal 1° gennaio al 31 marzo;
- 20% dal 1° aprile al 30 giugno.
Non sono invece suddivisi in sottoperiodi i gruppi 3, 4B, 5B, 6B, 6C e 10. Per i gruppi 5A e 5B è prevista una gestione in due fasi: prima l’assegnazione dei diritti di importazione, poi il rilascio dei titoli di importazione.
Domande, titoli e condizioni sull’origine
Il regolamento interviene anche sulle modalità di presentazione delle domande. Per i gruppi 3, 6A, 6B, 6C, 6D e 8 è consentito presentare più domande di titoli di importazione per uno stesso gruppo, purché i prodotti siano originari di paesi diversi e ogni domanda riguardi un solo paese di origine; le domande devono essere presentate contemporaneamente e sono considerate, ai fini del massimale, come un’unica domanda.
Quanto all’obbligo di importare dal paese indicato, esso vale per i titoli rilasciati, salvo per i gruppi 3, 6A, 6B, 6C, 6D e 8. Per i gruppi soggetti all’obbligo, nella casella 8 della domanda e del titolo deve essere indicato il paese di origine e deve essere barrata la dicitura "sì".
Cauzioni, notifiche e prova dell’origine
L’articolo 5 sostituito fissa le cauzioni da depositare con la domanda di titolo:
- 50 EUR/100 kg per i gruppi 2, 3, 6A, 6B, 6C, 6D, 8, 9 e 10;
- 10 EUR/100 kg per i gruppi 1, 4A, 4B e 7;
- 35 EUR/100 kg per le domande di diritti di importazione relative ai gruppi 5A e 5B.
Per i gruppi 3, 4B, 5B, 6B, 6C e 10 non si applica la comunicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, lettera a).
Inoltre, l’immissione in libera pratica è subordinata, per alcuni gruppi, alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti del paese interessato, secondo gli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447:
- Cina per i gruppi 9 e 10;
- Brasile per i gruppi 1, 4A, 4B e 7;
- Thailandia per i gruppi 2, 5A e 5B.
Tale requisito non si applica ai gruppi 3, 6A, 6B, 6C, 6D e 8.
Deroghe specifiche per l’anno contingentale 2018/2019
L’articolo 2 introduce deroghe specifiche per l’anno contingentale 2018/2019, rese necessarie dal fatto che l’accordo con la Cina entra in vigore il 1° aprile 2019 e che il periodo di presentazione delle domande relativo al trimestre 1° aprile-30 giugno sarebbe già scaduto.
Per i gruppi 6C, 6D, 9 e 10 sono messi a disposizione quantitativi proporzionali limitati per il 2018/2019:
- 15 tonnellate per il numero d’ordine 09.4266;
- 15 tonnellate per il numero d’ordine 09.4267;
- 1 250 tonnellate per il numero d’ordine 09.4268;
- 1 500 tonnellate per il numero d’ordine 09.4269;
- 150 tonnellate per il numero d’ordine 09.4283.
Le domande di titoli per i gruppi 6C e 10, nonché quelle relative al sottoperiodo 1° aprile-30 giugno per i gruppi 6D e 9, devono essere presentate tra l’8° e il 15° giorno di calendario successivo alla data di applicazione del regolamento, entro le ore 13:00 di Bruxelles. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi richiesti entro il settimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di presentazione, mentre i titoli sono rilasciati dal settimo e comunque non oltre il dodicesimo giorno lavorativo successivo a tale termine. Infine, tra il 16 e il 31 maggio 2019, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi previsti dai titoli rilasciati.
Allegato I: struttura dei contingenti
L’allegato sostituito elenca i contingenti per carni di pollame salate o in salamoia, preparazioni di carne di pollame diverse dal tacchino e preparazioni di carne di tacchino. Per ciascun gruppo sono indicati paese, periodicità di gestione, numero d’ordine, codice NC, dazio doganale, quantitativi annui e limiti minimi/massimi per domanda. Tra i gruppi figurano contingenti per Brasile, Thailandia, Cina e contingenti erga omnes o per "altri" paesi terzi, con specifica distinzione tra gruppi trimestrali e annuali.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° aprile 2019. In quanto regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (CE) n. 616/2007
L’articolo 1 sostituisce diverse disposizioni del regolamento del 2007 per includere i contingenti tariffari derivanti dagli accordi UE-Brasile, UE-Thailandia e UE-Cina. L’allegato I è sostituito integralmente con il nuovo elenco dei gruppi, dei codici NC, dei dazi, dei quantitativi annui, dei quantitativi minimi e massimi per domanda.
Gestione annuale e ripartizione in sottoperiodi
I contingenti sono aperti su base annua dal 1° luglio al 30 giugno. Per tutti i gruppi salvo 3, 4B, 5B, 6B, 6C e 10, il quantitativo annuo è ripartito in quattro sottoperiodi: 30% dal 1° luglio al 30 settembre, 30% dal 1° ottobre al 31 dicembre, 20% dal 1° gennaio al 31 marzo e 20% dal 1° aprile al 30 giugno. I gruppi 3, 4B, 5B, 6B, 6C e 10 non sono suddivisi in sottoperiodi. I gruppi 5A e 5B sono gestiti in due fasi: assegnazione di diritti di importazione e successivo rilascio di titoli di importazione.
Regole sulle domande e sull’origine dei prodotti
Per i gruppi 3, 6A, 6B, 6C, 6D e 8 è consentito presentare più domande di titoli di importazione per prodotti di un solo gruppo originari di paesi diversi, purché le domande siano presentate contemporaneamente e ciascuna riguardi un solo paese di origine; ai fini del massimale del paragrafo 5 sono considerate un’unica domanda. I titoli comportano l’obbligo di importare dal paese indicato, salvo per i gruppi 3, 6A, 6B, 6C, 6D e 8; per i gruppi soggetti a tale obbligo, la casella 8 del titolo e della domanda deve indicare il paese di origine e la dicitura "sì" deve essere barrata.
Cauzioni e garanzie
Alla presentazione della domanda di titolo è richiesta una cauzione di 50 EUR/100 kg per i gruppi 2, 3, 6A, 6B, 6C, 6D, 8, 9 e 10; di 10 EUR/100 kg per i gruppi 1, 4A, 4B e 7; di 35 EUR/100 kg per le domande di diritti di importazione relative ai gruppi 5A e 5B.
Comunicazioni agli Stati membri e deroga a obblighi di notifica
Per i gruppi 3, 4B, 5B, 6B, 6C e 10 non si applica la comunicazione prevista all’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, lettera a).
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti della Cina per i gruppi 9 e 10, del Brasile per i gruppi 1, 4A, 4B e 7, o della Thailandia per i gruppi 2, 5A e 5B, conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Tale requisito non si applica ai gruppi 3, 6A, 6B, 6C, 6D e 8.
Deroghe per l’anno contingentale 2018/2019
Per i gruppi 6C, 6D, 9 e 10 sono messi a disposizione quantitativi proporzionali specifici per il 2018/2019: 15 tonnellate per il numero d’ordine 09.4266, 15 tonnellate per 09.4267, 1 250 tonnellate per 09.4268, 1 500 tonnellate per 09.4269 e 150 tonnellate per 09.4283. Sono inoltre fissate scadenze straordinarie per le domande, le notifiche degli Stati membri e il rilascio dei titoli.
Scadenze transitorie per le domande e il rilascio dei titoli
Per il 2018/2019, le domande di titoli per i gruppi 6C e 10 vanno presentate tra l’8° e il 15° giorno di calendario successivo alla data di applicazione del regolamento, entro le ore 13:00 di Bruxelles. Lo stesso termine vale per le domande relative al sottoperiodo 1° aprile-30 giugno per i gruppi 6D e 9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi richiesti entro il settimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di presentazione; i titoli sono rilasciati dal settimo e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo successivo a tale termine. Inoltre, tra il 16 e il 31 maggio 2019 gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi previsti dai titoli rilasciati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° aprile 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 mar 2019Regolamento (UE) 2019/981
- Regolamento · 8 mar 2019Regolamento (UE) 2019/1081
- Regolamento · 7 mar 2019Regolamento (UE) 2019/370
- Regolamento · 7 mar 2019Regolamento (UE) 2019/371
- Regolamento · 7 mar 2019Regolamento (UE) 2019/714
- Regolamento · 7 mar 2019Regolamento (UE) 2019/839
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →