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Sentenza

Sentenza n. 15013/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. 36/2026 del 10 marzo 2026, emessa dal responsabile del Settore 2.1 del Comune di Morlupo, notificata in data 11 marzo 2026, avente ad oggetto: “Ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi e demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo - Irrogazione sanzione ex art. 31 comma 4-bis del DPR 380/01”, con la quale si ordina alla ricorrente, in solido con la Sig.ra Ciocci Catia, il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 20.000,00; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, il verbale di sopralluogo del 14 gennaio 2026, la relazione di servizio del 17 dicembre 2024 prot. 26243, l’ordinanza di demolizione n. 15 del 26 febbraio 2025 e la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 210 del 7 gennaio 2025.

Giustizia amministrativa202606399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale che ingiungeva il pagamento di euro 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 2, 3 e 4-bis, d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che il Comune avrebbe automaticamente fatto coincidere la responsabilità dell’abuso con la titolarità del bene, senza accertare il suo effettivo coinvolgimento nella realizzazione delle opere. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001, eccesso di potere per difetto dei presupposti e violazione dei principi di tipicità e tassatività delle sanzioni, assumendo l’inesistenza di un formale provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. L’ordinanza impugnata riguardava opere edilizie realizzate in assenza di titolo sul lotto di proprietà della ricorrente e di altra proprietaria, nonché la sanzione per la mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 15 del 26 febbraio 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, secondo cui la notificazione dell’ordine di demolizione fa sorgere in capo al destinatario l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi; sia la sanzione pecuniaria sia l’acquisizione al patrimonio comunale costituiscono conseguenze sanzionatorie dell’inosservanza e possono applicarsi anche al proprietario non responsabile della realizzazione dell’abuso, salvo che questi dimostri che l’inottemperanza non gli è imputabile. L’estraneità materiale alla commissione dell’abuso non è quindi sufficiente: il proprietario deve dimostrare di non averlo commesso e di avere intrapreso, nei limiti consentiti dall’ordinamento, iniziative idonee a recuperare la disponibilità del bene e a ottemperare all’ingiunzione, ovvero a indurre il responsabile alla demolizione. Nel caso concreto la ricorrente si era limitata a censurare l’istruttoria comunale, senza allegare o provare né la propria estraneità alla commissione dell’abuso, né l’indisponibilità dell’immobile, né l’attivazione per la demolizione. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto che l’accertamento dell’inottemperanza fosse costituito dall’atto comunale prot. n. 4941 del 4 marzo 2026, adottato congiuntamente dal comandante della Polizia locale e dal responsabile del Settore Gestione del Territorio, organo competente in materia edilizia, e contenente l’espressa dichiarazione di mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione. La circostanza che l’atto non avesse disposto l’acquisizione del bene non ne escludeva la natura di accertamento esterno dell’inottemperanza, poiché l’effetto acquisitivo spettava alla Regione Lazio, quale autorità competente in ragione del vincolo paesaggistico gravante sull’area boscata. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Consente l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione; la sanzione può applicarsi anche al proprietario non responsabile dell’abuso, salvo prova dell’imputabilità a terzi dell’inottemperanza.

  • art. 31, commi 2, 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    Disciplina l’ingiunzione di demolizione, gli effetti dell’inottemperanza e i presupposti collegati alla sanzione e all’acquisizione del bene abusivo.

  • art. 31, comma 6, d.P.R. 380/2001

    Attribuisce la competenza relativa all’effetto acquisitivo all’autorità individuata dalla disciplina di vigilanza, ritenuta nella fattispecie la Regione Lazio in ragione del vincolo gravante sull’area.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare.

  • art. 142, comma 1, lettera g), d.lgs. 42/2004

    È stato richiamato quale base del vincolo paesaggistico relativo all’area boscata interessata dagli abusi, rilevante ai fini dell’individuazione dell’autorità competente per l’effetto acquisitivo.

Massime di principio

  • La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione può essere applicata anche al proprietario che non abbia materialmente realizzato l’abuso, poiché essa sanziona la mancata ottemperanza all’obbligo di ripristino derivante dalla notificazione dell’ordine di demolizione.
  • Il proprietario può andare esente dalla sanzione per inottemperanza soltanto dimostrando sia la propria estraneità alla realizzazione dell’abuso sia l’imputabilità a terzi della mancata demolizione, mediante la prova di essersi attivato, nei limiti consentiti dall’ordinamento, per recuperare la disponibilità del bene o indurre il responsabile a eseguire il ripristino.
  • La mera contestazione dell’insufficienza dell’istruttoria comunale sull’individuazione del responsabile dell’abuso non è sufficiente a escludere la sanzionabilità del proprietario: incombe su quest’ultimo allegare e provare le circostanze concrete che rendono a lui non imputabile l’inottemperanza.
  • L’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione può risultare da un atto comunale avente rilevanza esterna che dichiari espressamente la mancata ottemperanza, anche quando il medesimo atto non disponga l’acquisizione del bene, purché quest’ultima misura spetti a un’autorità diversa in base alla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietà

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