Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17993/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Lagonegro che, in riforma della pronuncia di assoluzione del Giudice di pace di Chiaromonte, lo aveva dichiarato responsabile, ai soli effetti civili, del reato di minaccia (art. 612 c.p.). I mezzi di impugnazione erano: (1) violazione dell'art. 573, comma 1-bis c.p.p. per non aver rinviato gli atti al giudice civile, nonostante l'impugnazione fosse per i soli interessi civili; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova, per mancata motivazione "rafforzata" a fronte della riforma dell'assoluzione; (3) violazioni processuali connesse all'utilizzo in giudizio di registrazioni audio fatte dalla persona offesa (registrate dall'appartamento sovrastante), alla mancata copia forense, al diniego di una perizia fonica per eventuali tagli e identificazione della voce, e alla mancata integrale rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati: il primo motivo perché l'applicazione dell'art. 573, comma 1-bis c.p.p. non poteva essere imposta nei casi in cui la costituzione di parte civile è avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della riforma (richiamando Sez. U. e giurisprudenza consolidata); il secondo motivo perché il Tribunale aveva fornito un'analitica confutazione delle ragioni dell'assoluzione di primo grado (valutando la persona offesa, la convergenza delle dichiarazioni e l'estrazione delle frasi minacciose dalle registrazioni) e la richiesta di una "motivazione rafforzata" risultava generica; il terzo motivo è stato considerato infondato o inammissibile: la registrazione effettuata dalla persona offesa era utilizzabile (non essendo realizzata nel domicilio dell'imputato ma dall'appartamento sovrastante), non era prescritta una copia forense per la sua produzione, la mancata perizia fonica non è gravame rilevabile in cassazione perché non trattasi di prova decisiva affidata al giudice (art. 495, comma 2), e la mancata integrale rinnovazione dell'istruttoria non poteva essere censurata dato che la difesa aveva rinunciato alla rinnovazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Norma sostanziale che tutela dall'atto di minaccia; il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili per le minacce rivolte alla persona offesa.

  • art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.

    "quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile"

    La Corte ha interpretato la norma alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite: il rinvio al giudice civile si applica solo quando la costituzione di parte civile è avvenuta dopo l'entrata in vigore della riforma (post 30/12/2022); non è pertanto automatica l'applicazione retroattiva della disposizione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto l'art. 573, comma 1-bis c.p.p.; la Corte ne ha considerato rilevante la data di entrata in vigore rispetto al momento in cui la parte civile si è costituita.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Violazione di legge processuale dedotta come motivo di ricorso relativo all'applicabilità dell'art. 573 c.p.p.; la Corte ha ritenuto il motivo infondato rispetto alla giurisprudenza vigente.

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha rilevato che l'imputato/difesa aveva rinunciato alla rinnovazione, per cui non poteva poi dolersene.

  • art. 189 e art. 190, comma 1 cod. proc. pen.

    Riferite in tema di prova acquisita in violazione di divieti di legge; la Corte ha distinto tra acquisizioni illegittime operate da autorità e registrazioni autonome compiute da privati, ritenendo utilizzabile la registrazione realizzata dalla persona offesa dall'appartamento sovrastante.

  • art. 495, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che la perizia è mezzo neutro non rientrante nelle prove decisivi la cui mancata esecuzione costituisce motivo di cassazione; dunque il rifiuto di una perizia fonica non integra motivo di cassazione per carenza di prove decisive.

  • art. 14 Costituzione

    Tutela della libertà e della riservatezza della dimora; la Corte ha ritenuto che la registrazione non abbia violato la sfera di intimità dell'imputato poiché effettuata dall'abitazione sovrastante e le parole erano udibili dall'esterno.

Massime di principio

  • Le registrazioni audio effettuate da una parte privata possono essere utilizzate in dibattimento se non sono effettuate all'interno del domicilio dell'altra parte: la tutela della dimora opera se la registrazione invade il domicilio, ma non quando il contenuto è udibile da spazi comuni o da abitazioni contigue.
  • Non è sempre necessaria una copia forense per la produzione di una registrazione privata: l'assenza di formalità nei mezzi di produzione incide sull'attendibilità valutabile dal giudice, non ne determina automaticamente l'inutilizzabilità.
  • La mancata esecuzione di una perizia tecnica (es. perizia fonica) non costituisce in sé motivo di annullamento in Cassazione, perché la perizia è un mezzo neutro e la sua omissione rientra nella discrezionalità del giudice salvo che la perizia stessa sia prova decisiva e irrinunciabile.
  • Se il giudice d'appello riforma un'assoluzione, è richiesto un maggior grado di motivazione ('motivazione rafforzata'), ma l'entità di tale obbligo dipende dal contenuto e dalla completezza della motivazione del primo grado: se la motivazione originaria è generica o meramente assertiva, l'appello non è obbligato a una confutazione analitica punto per punto.
  • La norma di rinvio degli atti al giudice civile (art. 573, comma 1-bis c.p.p.) va applicata tenendo conto della disciplina transitoria e della data di costituzione della parte civile: non sempre è possibile disporre il rinvio automatizzato in appello.
  • La rinuncia alla rinnovazione dell'istruttoria in appello, espressa o tacita dalla difesa, impedisce alla stessa di lamentarne la carenza in sede di impugnazione superiore; la scelta processuale delle parti incide sulla valutabilità dei vizi procedurali.
  • Nella valutazione della prova testimoniale e documentale il giudice può valorizzare elementi di riscontro (es. coerenza delle dichiarazioni, presenza di più testi che confermano e parti della registrazione riproducibili) per superare contraddizioni formali nelle dichiarazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.