Sentenza del 27/08/2018 n. 2044 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - notifica di PVC - notifica di atto di accertamento - termine di 60 giorni - sospensione feriale - si applica. Notifica di PVC - notifica di atto d'accertamento - violazione del termine di 60 giorni - nullità dell'atto successivo - consegue - thema decidendum estraneo ai cd. "tributi armonizzati" - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'atto di accertamento notificato prima del decorso del termine di 60 giorni dalla notifica del PVC. Ha sostenuto che tale termine dovesse essere computato tenendo conto della sospensione feriale e che la sua violazione comportasse la nullità dell'atto successivo, poiché lesiva del diritto di difesa e del principio di leale collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
La decisione
La sentenza ha accolto la contestazione. Ha affermato che la sospensione feriale si applica anche al termine di 60 giorni tra la notifica del PVC e la notifica dell'atto di accertamento. La violazione di tale termine comporta la nullità dell'atto impositivo successivo, anche quando la controversia non riguarda tributi armonizzati, soprattutto se il rispetto del termine avrebbe consentito al contribuente di esercitare concretamente e in modo significativo il proprio diritto di difesa.
Norme richiamate
Articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine dilatorio di 60 giorni decorre dalla notifica del PVC e deve essere rispettato prima dell'emissione dell'atto di accertamento. La sospensione feriale si applica al suo decorso. La violazione determina la nullità dell'atto successivo quando incide concretamente sul diritto di difesa e sul principio di leale collaborazione.
Principio di leale collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria
L'Amministrazione deve consentire al contribuente di conoscere e contestare preventivamente le risultanze del controllo. L'inosservanza del termine dilatorio compromette tale garanzia e può comportare la nullità dell'atto impositivo.
Sospensione feriale dei termini processuali e procedimentali
Il periodo di sospensione feriale deve essere computato anche nel termine intercorrente tra la notifica del PVC e l'emissione dell'atto di accertamento, salvo specifiche deroghe normative.
Massime di principio
- Quando un atto di accertamento segue la notifica di un PVC, occorre verificare che siano trascorsi integralmente almeno 60 giorni, computando anche la sospensione feriale quando applicabile.
- L'emissione anticipata dell'accertamento può determinare la nullità dell'atto, non per una mera irregolarità formale, ma perché limita concretamente la possibilità del contribuente di presentare osservazioni e difendersi.
- La garanzia del termine dilatorio opera anche in controversie estranee ai tributi armonizzati, purché la sua violazione abbia inciso effettivamente sul diritto di difesa.
- Per contestare l'atto è opportuno dimostrare in concreto quali osservazioni, documenti o contestazioni il contribuente avrebbe potuto presentare se il termine fosse stato rispettato.
- L'Amministrazione può derogare al termine soltanto in presenza di una particolare e motivata urgenza, che deve essere indicata e adeguatamente giustificata nell'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 ago 2018Sentenza del 27/08/2018 n. 2047 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 28 ago 2018Sentenza del 28/08/2018 n. 3515 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 29 ago 2018Sentenza del 29/08/2018 n. 21305 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 ago 2018Sentenza del 29/08/2018 n. 21299 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 ago 2018Sentenza del 29/08/2018 n. 21297 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 ago 2018Sentenza del 29/08/2018 n. 9070 - Comm. Trib. Prov. Catania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →