Sentenza del 29/08/2018 n. 21299 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sostenendo che la tardiva prestazione della polizza fideiussoria richiesta per il trasferimento dell'eccedenza di credito IVA nell'ambito della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo non costituisse una violazione meramente formale. Secondo l'Agenzia, l'omessa o tardiva garanzia comportava l'obbligo di versare entro la scadenza l'importo corrispondente al credito compensato e integrava quindi un omesso versamento d'imposta sanzionabile, anche se il credito IVA trasferito fosse effettivamente esistente e non fosse stato arrecato un danno concreto all'Erario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo sostanziale e oggettivamente sanzionabile la tardiva o omessa prestazione della garanzia. La garanzia doveva essere prestata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale; in mancanza, l'importo dell'eccedenza di credito compensata doveva essere versato all'Ufficio entro tale termine. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a pagare all'Agenzia 2.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito, per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5-bis
La disposizione relativa alle violazioni meramente formali non è applicabile quando l'omessa o tardiva garanzia determina l'obbligo di versare l'imposta alla scadenza, poiché la violazione incide sull'obbligo sostanziale di pagamento.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
La norma è richiamata nel motivo di ricorso, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
Disciplina le garanzie relative ai rimborsi e alle eccedenze IVA. Nel sistema della liquidazione IVA di gruppo, il rinvio a tale disposizione rende necessaria la prestazione della garanzia per le eccedenze di credito compensate.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, ultimo comma
Costituisce la base normativa per l'adozione delle disposizioni regolamentari sulla liquidazione dell'IVA di gruppo.
D.M. Finanze 13 dicembre 1979, art. 6, comma 3
Per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, si applicano le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis. Le garanzie devono essere prestate dalle società il cui credito sia stato estinto, per l'ammontare relativo, in sede di presentazione della dichiarazione annuale. In caso di mancata prestazione delle garanzie l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all'ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
La garanzia deve essere prestata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale della società titolare del credito compensato. Se la garanzia manca o è tardiva, l'importo del credito compensato deve essere versato all'Amministrazione entro il termine dichiarativo.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
La mancata tempestiva prestazione della garanzia, producendo l'omesso versamento dell'imposta non garantita alla scadenza, integra una violazione sanzionabile ai sensi della disciplina sull'omesso o tardivo versamento dei tributi.
Massime di principio
- In una procedura fiscale che consente di compensare o trasferire crediti subordinatamente alla prestazione di una garanzia, il rispetto del termine per la garanzia è un requisito sostanziale e non un semplice adempimento formale.
- La tardiva prestazione della garanzia può comportare l'obbligo di versare il credito compensato entro la scadenza prevista; il successivo rilascio della garanzia non elimina automaticamente l'inadempimento già verificatosi.
- La circostanza che il credito tributario sia effettivamente esistente o che non sia dimostrato un danno concreto per l'Erario non esclude necessariamente la sanzionabilità, quando la norma collega espressamente la mancata garanzia all'obbligo di pagamento.
- Per evitare contestazioni, il contribuente deve verificare sia la validità sostanziale del credito sia la tempestiva presentazione della garanzia nella forma e nei termini richiesti dalla disciplina applicabile.
- La distinzione tra violazione formale e sostanziale dipende dagli effetti giuridici dell'inadempimento: se la violazione determina un omesso versamento o incide sulla disponibilità della garanzia fiscale, tende a essere qualificata come sostanziale.
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