Cassazione Penale, Sentenza n. 17728/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado che, in parziale riforma del primo grado, ha rideterminato le pene in seguito ad accordo di concordato in appello: a) Lomidze e Sorohan contestano, in sostanza, vizi della motivazione e della determinazione della pena e questioni connesse all'accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p.; b) Konchoshvili deduce, con due motivi, l'errata attribuzione della responsabilità anche per il reato di detenzione e porto di arma (capo b) nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Lomidze e Sorohan in quanto, avendo questi aderito al concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., le questioni rinunciate non sono sindacabili in Cassazione; per Konchoshvili i motivi sono stati ritenuti inammissibili: la Corte d'appello ha dato motivazione logica e congrua nell'attribuire al ricorrente la responsabilità per il reato al capo b) (rapida condotta congiunta e consapevolezza tra correi) e la negazione delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 1, comma 56, legge n. 103/2017
L'adesione al concordato in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale; le questioni rinunciate non sono sindacabili in Cassazione salvo i profili ammessi (formazione della volontà, consenso del P.M., contenuto difforme della pronuncia).
art. 129 cod. proc. pen.
richiamato nel merito delle questioni non valutabili dopo la rinuncia
La Corte rileva che il giudice d'appello non è tenuto, quando è stato operato il concordato, a motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall'art. 129 o sull'insussistenza di circostanze esimenti o di cause di inutilizzabilità delle prove rinunciate.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiami ai limiti di motivi ammessi in cassazione
I ricorsi per cassazione sono valutati nei limiti richiesti da questa disposizione (limiti di esposizione e di deduzione dei motivi).
art. 616 cod. proc. pen.
applicato per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle Ammende
In caso di dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, la Corte condanna i ricorrenti alle spese e ad una somma da versare alla Cassa delle Ammende.
legge n. 103/2017
Ha reintrodotto la possibilità del concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), con i connessi effetti dispositivi e preclusivi sull'ulteriore sindacato.
Massime di principio
- Se l'imputato aderisce al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., rinuncia a far valere in sede di legittimità le questioni oggetto della rinuncia; la Cassazione è quindi normalmente incompetente a sindacare quelle doglianze.
- Ricorsi per cassazione contro sentenze pronunciate dopo concordato in appello sono ammissibili solo se riguardano: la formazione della volontà dell'accordo, il consenso del pubblico ministero o un contenuto della pronuncia difforme rispetto all'accordo.
- La motivazione del giudice di merito che attribuisce responsabilità ai correi può fondarsi sulla rapidità dell'azione congiunta e sulla consapevolezza reciproca: la condotta di un soggetto che attende in auto può integrare responsabilità se emerge la consapevolezza dei fatti complessivi.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito difficilmente riformabile in Cassazione, purché la motivazione non sia manifestamente illogica.
- In casi simili è strategico concentrare i motivi di impugnazione ammessi (formazione del consenso, eventuale vizio nel procedimento di concordato, difformità della pronuncia rispetto all'accordo) e non sollevare questioni che siano effettivamente oggetto di rinuncia in appello.
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