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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17728/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado che, in parziale riforma del primo grado, ha rideterminato le pene in seguito ad accordo di concordato in appello: a) Lomidze e Sorohan contestano, in sostanza, vizi della motivazione e della determinazione della pena e questioni connesse all'accoglimento del concordato ex art. 599-bis c.p.p.; b) Konchoshvili deduce, con due motivi, l'errata attribuzione della responsabilità anche per il reato di detenzione e porto di arma (capo b) nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Lomidze e Sorohan in quanto, avendo questi aderito al concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., le questioni rinunciate non sono sindacabili in Cassazione; per Konchoshvili i motivi sono stati ritenuti inammissibili: la Corte d'appello ha dato motivazione logica e congrua nell'attribuire al ricorrente la responsabilità per il reato al capo b) (rapida condotta congiunta e consapevolezza tra correi) e la negazione delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    introdotto dall'art. 1, comma 56, legge n. 103/2017

    L'adesione al concordato in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale; le questioni rinunciate non sono sindacabili in Cassazione salvo i profili ammessi (formazione della volontà, consenso del P.M., contenuto difforme della pronuncia).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    richiamato nel merito delle questioni non valutabili dopo la rinuncia

    La Corte rileva che il giudice d'appello non è tenuto, quando è stato operato il concordato, a motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall'art. 129 o sull'insussistenza di circostanze esimenti o di cause di inutilizzabilità delle prove rinunciate.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiami ai limiti di motivi ammessi in cassazione

    I ricorsi per cassazione sono valutati nei limiti richiesti da questa disposizione (limiti di esposizione e di deduzione dei motivi).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicato per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle Ammende

    In caso di dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, la Corte condanna i ricorrenti alle spese e ad una somma da versare alla Cassa delle Ammende.

  • legge n. 103/2017

    Ha reintrodotto la possibilità del concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), con i connessi effetti dispositivi e preclusivi sull'ulteriore sindacato.

Massime di principio

  • Se l'imputato aderisce al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., rinuncia a far valere in sede di legittimità le questioni oggetto della rinuncia; la Cassazione è quindi normalmente incompetente a sindacare quelle doglianze.
  • Ricorsi per cassazione contro sentenze pronunciate dopo concordato in appello sono ammissibili solo se riguardano: la formazione della volontà dell'accordo, il consenso del pubblico ministero o un contenuto della pronuncia difforme rispetto all'accordo.
  • La motivazione del giudice di merito che attribuisce responsabilità ai correi può fondarsi sulla rapidità dell'azione congiunta e sulla consapevolezza reciproca: la condotta di un soggetto che attende in auto può integrare responsabilità se emerge la consapevolezza dei fatti complessivi.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito difficilmente riformabile in Cassazione, purché la motivazione non sia manifestamente illogica.
  • In casi simili è strategico concentrare i motivi di impugnazione ammessi (formazione del consenso, eventuale vizio nel procedimento di concordato, difformità della pronuncia rispetto all'accordo) e non sollevare questioni che siano effettivamente oggetto di rinuncia in appello.

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