Cassazione Penale, Sentenza n. 25971/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Chieti che, su richiesta del P.M., aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Marucci. Il ricorrente denunciava: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 167 e 168 c.p., poiche' il reato commesso nel quinquennio non sarebbe della stessa indole e quindi non avrebbe dovuto comportare la revoca; (2) violazione degli artt. 666 (commi 3, 4 e 6) e 179 c.p.p., deducendo che i reati relativi alla condanna oggetto di sospensione erano stati dichiarati estinti con ordinanza del Tribunale di Pescara del 07/09/2020, ordinanza non impugnata, e dunque la pena non sarebbe eseguibile; in subordine si censurava la mancata notifica al difensore nel procedimento esecutivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: l'identita' dell'indole rileva solo per le contravvenzioni, non per i delitti, per i quali qualsiasi nuovo delitto nel periodo comporta la revoca della sospensione. Ha invece accolto il secondo motivo nella parte in cui rileva che il Tribunale di Pescara aveva dichiarato estinti i reati (artt. 81, 477, 482, 56, 640 c.p.) con ordinanza non impugnata; poiche' l'estinzione del reato comporta l'ineseguibilita' delle pene, l'ordinanza di revoca, fondata sull'errata premessa dell'eseguibilita' della pena, e' stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
La disposizione prevede la revoca della sospensione condizionale per la commissione di nuovo reato nel periodo di prova; la Corte interpreta che l'identita' dell'indole del reato opera solo per le contravvenzioni e non per i delitti, per i quali qualsiasi nuovo delitto e' causa di revoca.
art. 167 cod. pen.
Regola l'estinzione del reato; la Corte evidenzia che, se il reato e' estinto (art. 167, comma secondo), non ha luogo l'esecuzione delle pene, dunque non puo' fondarsi su di essa una revoca per eseguibilita' della pena.
art. 666 cod. proc. pen.
Il richiamo ai commi dell'art. 666 riguarda l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiara l'estinzione dei reati; l'ordinanza non impugnata ha valore vincolante nel procedimento esecutivo e non puo' essere messa in discussione da un successivo provvedimento che disponga l'esecuzione.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Il difensore ha richiamato la norma in ragione di questioni di notifica e rappresentanza nel procedimento esecutivo; la Corte non ha deciso specificamente su tale vizio, avendo ritenuto risolutiva l'estinzione dei reati.
artt. 81, 477, 482, 56, 640 cod. pen.
Sono i reati oggetto della sentenza di condanna originaria che il Tribunale di Pescara ha dichiarato estinti; la dichiarazione di estinzione rende ineseguibili le pene ad esse riferite, con la conseguenza che non puo' legittimamente pronunciarsi la revoca della sospensione condizionale fondata sull'eseguibilita' della pena.
Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 10349/2013; Sez. 1, n. 30011/2014)
La Corte ricorda precedenti secondo cui l'identita' dell'indole del reato, ai fini della revoca ex art.168, riguarda solo le contravvenzioni; per i delitti la mera commissione di un ulteriore delitto e' causa di revoca.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena per nuovo reato ai sensi dell'art. 168 c.p. opera automaticamente per la commissione di un delitto nel periodo di prova, indipendentemente dall'identita' dell'indole: la regola dell'identita' dell'indole interessa soltanto le contravvenzioni.
- Se i reati originari per i quali era stata concessa la sospensione sono stati dichiarati estinti dal giudice dell'esecuzione con ordinanza non impugnata (art. 167 c.p. e art. 666 c.p.p.), le pene non sono eseguibili e qualsiasi provvedimento di revoca fondato sull'eseguibilita' della pena e' illegittimo e va annullato senza rinvio.
- Una ordinanza del giudice dell'esecuzione che dichiara l'estinzione del reato e' efficace e non puo' essere rimessa in discussione nei successivi atti esecutivi se non attraverso i rimedi previsti; pertanto l'accertamento dell'estinzione ha efficacia preclusiva rispetto all'esecuzione.
- Questioni processuali (es. difetto di notifica al difensore) possono assumere rilievo solo se non vengano sconfitte da risoluzioni piu' pregnanti sul piano sostanziale (come l'estinzione del reato); in presenza di estinzione, il vizio procedurale puo' rimanere assorbito.
- Nel caso di revoca illegittima della sospensione perché fondata su un presupposto di eseguibilita' non sussistente, la tutela è l'annullamento del provvedimento senza rinvio.
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