Cassazione Penale, Ordinanza n. 32757/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Tutti i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati, non consentiti in sede di legittimità, aspecifici oppure nuovi rispetto ai motivi d'appello. La responsabilità per i due furti aggravati e il trattamento sanzionatorio sono rimasti fermi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale, confermandone la responsabilità per due reati di furto aggravato, uno consumato e uno tentato, ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 2 c.p. Il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 156, comma 4, c.p.p.; la censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché dagli atti risultava che l'imputato, alla data dell'udienza d'appello, era libero e la difesa non aveva dimostrato una diversa situazione. Il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 624 c.p., contestando la ricostruzione dei fatti, l'attendibilità del riconoscimento dell'imputato mediante filmato e un asserito travisamento della prova. La Corte ha ritenuto il motivo non specifico, perché riproponeva argomenti già dedotti e disattesi in appello, e comunque non consentito in sede di legittimità, non potendo la Cassazione sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito. Il travisamento è stato inoltre ritenuto aspecifico, non essendo stato identificato e dimostrato un dato probatorio incompatibile in modo decisivo con la motivazione impugnata. Il terzo motivo censurava la configurabilità del tentato furto e l'illogicità della motivazione, sostenendo l'assenza della res furtiva. La Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui per il tentato furto non è necessaria l'esistenza materiale della cosa oggetto dell'azione quando la sua mancanza sia soltanto temporanea e accidentale. Il quarto motivo riguardava la determinazione della pena e la motivazione sugli aumenti e sulle diminuzioni. È stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente esercitata mediante riferimento agli artt. 132 e 133 c.p., alla condotta, alla continuazione e alla prossimità della pena al minimo edittale. Il quinto motivo denunciava la mancata applicazione delle pene sostitutive, incluso il lavoro di pubblica utilità, in relazione all'art. 545-bis c.p.p. e all'art. 53 della legge n. 689 del 1981. La censura è stata ritenuta nuova, non essendo stata dedotta con l'atto di appello, e quindi non proponibile per la prima volta in cassazione; la Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nella disciplina transitoria, il giudice d'appello deve pronunciarsi sulle pene sostitutive solo se l'imputato ne abbia fatto richiesta al più tardi durante l'udienza di discussione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 156, comma 4, c.p.p.
La censura relativa alla notificazione o alla partecipazione processuale è infondata quando gli atti dimostrano che l'imputato era libero e la difesa non prova una diversa situazione.
art. 624 c.p.
La responsabilità per furto è stata ritenuta sorretta da una motivazione congrua, fondata anche sul riconoscimento dell'imputato mediante filmato.
art. 625, n. 2, c.p.
La contestazione riguardava furti aggravati; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma dell'aggravante.
art. 606, comma 3, c.p.p.
È inammissibile in cassazione il motivo concernente una questione non dedotta con l'atto di appello.
art. 132 c.p.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali.
art. 133 c.p.
La motivazione sulla pena è adeguata quando richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della valutazione della condotta e della gravità del fatto.
art. 545-bis c.p.p.
La questione relativa all'applicazione delle pene sostitutive deve essere proposta nei tempi processuali previsti e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689
La richiesta di pene sostitutive, compreso il lavoro di pubblica utilità, è soggetta alle condizioni e ai limiti processuali richiamati dalla Corte.
art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Nella disciplina transitoria delle pene sostitutive, il giudice d'appello deve pronunciarsi sulla loro applicabilità soltanto se l'imputato ne abbia fatto richiesta entro l'udienza di discussione del gravame.
art. 20-bis c.p.
La sentenza rileva che nell'atto di appello non risultava alcun richiamo alla disciplina delle pene sostitutive.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che ripropone pedissequamente censure già dedotte in appello e puntualmente disattese è privo della specificità necessaria, perché non svolge una critica argomentata alla decisione impugnata, ed è quindi inammissibile.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle risultanze probatorie a quella compiuta dai giudici di merito quando quest'ultima sia sorretta da motivazione congrua, logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- La denuncia di travisamento della prova è inammissibile se il ricorrente non identifica l'atto processuale, il dato fattuale o probatorio da esso emergente, la prova della sua effettiva esistenza e le ragioni della sua incompatibilità decisiva con la motivazione impugnata.
- Nel tentato furto non è necessaria l'esistenza materiale della res furtiva quando la sua mancanza sia soltanto temporanea e accidentale; in tale situazione non ricorre il reato impossibile.
- La graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e degli aumenti o delle diminuzioni per le circostanze e la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale adempie all'obbligo motivazionale mediante il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti secondo gli artt. 132 e 133 c.p.
- La questione relativa all'applicazione delle pene sostitutive non può essere proposta per la prima volta in cassazione quando non sia stata dedotta in appello. Nella disciplina transitoria, il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi soltanto se l'imputato abbia formulato la richiesta, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.
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