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Ordinanza

Ordinanza n. 1271/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1) Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700), in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Campania; 2) Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Campania per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , nelle parti di interesse; 3) Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025 e del relativo elenco, limitatamente alle parti di interesse; 4) Dell’Esito della prova scritta di parte ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; 5) Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato il 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. la Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. il calendario della prova scritta; i. l’atto di integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. gli esiti anonimi della prova scritta; m. l’avviso relativo al questionario, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; p. eventuale riscontro all’istanza di riesame trasmessa (e reiterata) a mezzo pec; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti e nel senso indicato in narrativa e ad essere consequenzialmente collocata nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti e nel senso indicato in narrativa.

Giustizia amministrativa202600816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Esiti anonimi rettificati della prova scritta, graduatoria degli idonei ed elenco dei vincitori regionali della selezione per 2.700 funzionari giuridico-tributari dell'Agenzia delle Entrate, con richiesta di riesame del punteggio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari, con particolare riferimento alla Regione Campania, contestando l'esito della propria prova scritta, il punteggio attribuito, gli esiti anonimi rettificati, la graduatoria degli idonei e l'elenco dei vincitori. Ha chiesto l'annullamento degli atti, il riesame del punteggio, la conseguente ricollocazione in graduatoria e la reintegrazione in forma specifica. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi dedotti, ma richiama i motivi illustrati nel ricorso e la richiesta di riesame del punteggio. Il TAR ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e gli idonei utilmente collocati nella graduatoria, quali soggetti potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, essa non fosse assistita dai necessari requisiti di legge. La decisione non definisce il merito né anticipa la valutazione sull'ammissibilità del ricorso. In vista dell'udienza pubblica, il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, vincitori e idonei. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con specifici contenuti informativi e documentali. La notificazione deve essere eseguita entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la relativa prova depositata entro i successivi 10 giorni, entrambi termini perentori, a pena di improcedibilità. È stato posto a carico della ricorrente l'onere di presentare, dopo gli adempimenti notificatori, istanza per la fissazione dell'udienza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i necessari requisiti per concedere la sospensione degli atti impugnati.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Consente al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari, individuati nel caso concreto nei vincitori e negli idonei utilmente collocati nella graduatoria.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un elevato numero di destinatari e di difficoltà nel reperimento degli indirizzi, la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa, insieme all'art. 41, comma 4, c.p.a., per la notificazione del gravame per pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il mancato adempimento, entro i termini perentori assegnati, della notificazione per pubblici proclami o del deposito della relativa prova comporta l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un esame sommario, non risultino integrati i necessari presupposti cautelari, senza anticipare la decisione sull'ammissibilità o sul merito del ricorso.
  • Nel giudizio che incide su una graduatoria concorsuale, devono essere chiamati in giudizio tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei, quando l'eventuale accoglimento della domanda possa pregiudicarne la posizione.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi è prevedibilmente difficoltoso, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, prescrivendo i contenuti necessari a garantire la conoscibilità del giudizio.
  • La notificazione per pubblici proclami e il deposito della prova dell'avvenuto adempimento devono essere effettuati entro i termini perentori fissati dal giudice; l'inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

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