Cassazione Civile, Sentenza n. 21851/2020 del 09/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione di terzo proposta da Fabrizio Orsetti contro la sentenza favorevole alla Monte Cervino che aveva accolto domanda di rivendicazione nei confronti della Noviello; l'Orsetti sosteneva di essere proprietario per usucapione dell'immobile e che la sentenza impugnata gli avesse pregiudicato tale diritto. La Corte d'appello aveva escluso la legittimazione all'opposizione di terzo ritenendo necessario un previo accertamento giudiziale dell'usucapione (sentenza dichiarativa).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo del ricorso principale ritenendo errato il presupposto della Corte d'appello che richiedesse una precedente sentenza dichiarativa dell'usucapione: il giudice dell'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c. deve verificare direttamente, nella fase rescindente, l'esistenza della situazione legittimante (qui la presunta proprietà per usucapione) e solo se accertata procedere alla fase rescissoria. Sono stati rigettati i primi quattro motivi del ricorso principale e assorbito il sesto; il ricorso incidentale della resistente è stato dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 404 cod. proc. civ.
art. 404, primo comma, cod. proc. civ.
L'opposizione di terzo può essere proposta da chi deduca un diritto incompatibile con la situazione accertata nella sentenza impugnata; il giudice dell'opposizione deve verificare direttamente l'esistenza della situazione legittimante (fase rescindente) e, se accertata, sostituire la pronuncia impugnata (fase rescissoria). Non è necessario un previo accertamento giudiziale dell'usucapione.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiesta di pronuncia su questioni dedotte: la Corte osserva che l'assenza di specifica motivazione su un punto di diritto può essere irrilevante se il giudice del merito ha comunque adottato una soluzione conforme alla legge, valutazione che la cassazione può compiere ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
art. 360 cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente (violazione di norme di diritto, omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha esaminato i motivi rilevanti e accolto quello che riguardava la corretta applicazione dell'art. 404 c.p.c.
art. 384 cod. proc. civ.
Consente alla Corte di cassazione di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata e di valutare se la soluzione del giudice del merito sia conforme alla legge; da ciò discende che la mancanza di approfondita motivazione sul punto non impedisce l'intervento della cassazione se la soluzione è oggettivamente verificabile.
artt. 116 e 295 cod. proc. civ.
artt. 116 e 295 cod. proc. civ.
Richiamati nella prospettazione del ricorrente in relazione alla sospensione del processo; la Corte ha ritenuto che la questione relativa alla pretesa necessità di una sentenza dichiarativa dell'usucapione fosse assorbente rispetto al motivo che invocava tali norme.
art. 2943 e art. 2945 cod. civ.
art. 2943, n.1; art. 2945, secondo comma, cod. civ.
Norme sostanziali sull'usucapione e sui termini: richiamate nella discussione sul contenuto probatorio necessario per dimostrare l'acquisto per usucapione; il giudice dell'opposizione deve verificare i presupposti fattuali dell'usucapione (possessione continuata, durata, buona fede/justitia) quando questi sono dedotti come titolo incompatibile con la sentenza impugnata.
art. 378 cod. proc. civ.
Norma relativa al deposito di memorie; nella vicenda le parti hanno depositato memorie ai sensi di tale articolo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228/2012
Richiamata in relazione agli oneri amministrativi e al presupposto per eventuale versamento ulteriore da parte della ricorrente incidentale; la Corte ne dà atto in dispositivo.
Massime di principio
- L'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. può essere utilizzata da chi deduca un diritto incompatibile con quanto accertato nella sentenza impugnata anche quando quel diritto sia fondato su usucapione: non è sempre necessaria una preventiva sentenza dichiarativa di usucapione.
- L'opposizione di terzo si articola in due fasi: una fase 'rescindente' volta ad accertare l'esistenza del diritto dedotto (es. usucapione) e, se l'accertamento è positivo, una fase 'rescissoria' volta a sostituire la pronuncia impugnata con una che tenga conto della situazione legittimante del terzo opponente.
- Il terzo che invoca l'usucapione deve comunque provare i relativi presupposti fattuali (possesso continuato, durata, condizioni richieste dal codice civile); la valutazione spetta al giudice dell'opposizione.
- La mera situazione di possesso o compossesso non sempre legittima l'opposizione di terzo: occorre che la situazione dedotta sia incompatibile con la pronuncia impugnata (es. proprietà acquisita per usucapione incompatibile con la sentenza di accoglimento della rivendicazione).
- Se il giudice del merito ritiene di non avere una precedente sentenza dichiarativa, non può automaticamente dichiarare inammissibile l'opposizione: deve procedere all'accertamento della situazione legittimante. Solo se l'accertamento è negativo l'opposizione fallisce.
- Questioni incidentali rimaste assorbite in sede di merito possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio se la cassazione accoglie il ricorso principale e cassando la sentenza rimanda il processo per nuovo esame.
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