Sentenza n. 4148/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento 1) della Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. 47341 del 25.11.2024, avente ad oggetto “ Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. ”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale nella parte in cui (par. 2 e 3), disciplina illegittimamente non riconoscendo il diritto del candidato di essere assegnato all'Istituto scelto in sede di domanda, laddove interpretata nel senso di consentire criteri di assegnazione del candidato diversi ed ulteriori da quello della uniforme distribuzione sul territorio, per violazione dell'art. 14 d.lgs. 62 del 2017 e ss.mm.ii., come atto presupposto dei pari modo gravati; 2) del DD del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale - Ufficio IV - Ambito Territoriale di Ascoli Piceno-Fermo nr. 5987 del 5.06.2025 successivamente conosciuto con cui è stata disposta l'assegnazione all'Istituto d'Istruzione Superiore "Fazzini-Mercantini" - I.T.E.T. "PERICLE FAZZINI", cod. mecc. APTL00701B; 3) del DD del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale - Ufficio IV - Ambito Territoriale di Ascoli Piceno-Fermo nr. 996 del 29.05.2025 successivamente conosciuto con cui è stato disposto l'inoltro della domanda di assegnazione di parte ricorrente ad altro Ambito territoriale (in breve AT); 4) ove occorra dell'Avviso della Direzione Generale AOODRMA n. 35397 del 27 novembre 2024, rivolto ai candidati esterni per rendere noti i termini e le modalità di presentazione delle istanze per gli esami di Stato a.s. 2024/2025; 5) del D.D.G AOODRMA n. 1909 del 29 novembre 2024 con cui il Direttore generale dell'USR Marche ha delegato ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della regione specifici adempimenti relativi all'accoglimento e alla gestione delle domande dei candidati esterni affinché possano essere espletati con maggior efficacia e speditezza, sia per motivi di ordine logistico, sia per la diretta conoscenza della situazione scolastica del territorio di competenza, di contenuto ignoto; 6) della nota USR Marche prot. Nr. AOODRMA n. 37557 del 20 dicembre 2024 ad oggetto: “ Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a. s. 2024-2025. Indicazioni operative per l'assegnazione agli istituti scolastici statali o paritari della regione delle domande dei candidati esterni” di contenuto ignoto; 7) della nota USR Marche, integrativa alla precedente, AOODRMA n. 1225 del 16 gennaio 2025 ad oggetto: “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a. s. 2024-2025. Indicazioni operative per l'assegnazione agli istituti scolastici statali o paritari della regione delle domande dei candidati esterni: integrazione” di contenuto ignoto; 8) del decreto AOODRMA n. 122 del 24 gennaio 2025, relativo all'assegnazione dei candidati esterni agli Esami di Stato per l'a.s. 2024/2025, per le istanze pervenute oltre il termine del 31 gennaio 2025 ed entro il 21 marzo 2025 di contenuto ignoto; 9) della presupposta OM 67 del 31.03.2025 nella parte in cui, all'art.6, possa avallare l'interpretazione fornita dalla P.A.; 10) Di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti anche se ignoti e/o sconosciuti ivi compreso il decreto USR.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse presentata dalla ricorrente. Ritenendo applicabile l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di legittimità dedotti contro la circolare e gli atti di assegnazione. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: Circolare ministeriale sulle modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato e provvedimenti di inoltro e assegnazione della candidata a istituti scolastici e ambiti territoriali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha impugnato la circolare ministeriale prot. 47341 del 25 novembre 2024, nella parte relativa ai paragrafi 2 e 3, sostenendo che essa non riconoscesse il diritto del candidato esterno a essere assegnato all'istituto indicato nella domanda e consentisse criteri di assegnazione ulteriori rispetto a quello dell'uniforme distribuzione sul territorio, in violazione dell'art. 14 del d.lgs. 62/2017. Sono stati inoltre impugnati gli atti dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e dell'ambito territoriale di Ascoli Piceno-Fermo concernenti l'inoltro della domanda ad altro ambito e l'assegnazione della candidata a uno specifico istituto, nonché gli atti presupposti, consequenziali e, ove occorrenti, l'ordinanza ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025 e ulteriori atti di contenuto non conosciuto.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 62/2017
Norma indicata dalla ricorrente quale parametro di legittimità della disciplina concernente l'assegnazione dei candidati esterni agli istituti scolastici; il TAR non ne ha esaminato la violazione per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione, in presenza della dichiarazione della parte ricorrente.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso, quando il giudice ne accerti la sussistenza, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame dei motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati.
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