Sentenza del 16/06/2020 n. 787 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - frode carosello - consapevolezza del cessionario - indice presuntivo - pagamento anticipato della merce - ordinario modus operandi - è tale - concorso alla frode - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n. XX/2018, pronunciata il 25 ottobre 2017 e depositata il 12 gennaio 2018, che aveva accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento n. THB03F05XXX/2016. L’accertamento contestava, per il 2011, fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti emesse da DC I. s.r.l. e I. s.r.l. e recuperava IVA per 131.246 euro. Secondo l’Agenzia, i fornitori erano soggetti interposti nell’ambito di una frode carosello e la consapevolezza della contribuente emergeva da pagamenti anticipati rispetto a fatturazione e consegna, dalla rivendita di merce prima di averla acquistata e da prezzi inferiori a quelli praticati da altri fornitori; inoltre, la società non avrebbe verificato diligentemente la provenienza dei beni. F.T. s.r.l. ha replicato che ignorava la frode e che il pagamento anticipato era una prassi adottata anche con altri fornitori per ordini consistenti; ha inoltre spiegato che le fatture anteriori all’acquisto consentivano di ottenere anticipazioni bancarie e che i prezzi dei prodotti informatici variavano rapidamente. La CTR ha ritenuto insufficienti gli indizi per dimostrare che la società sapesse o potesse sapere, usando la diligenza media, di partecipare a un’evasione o frode.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sezione XII, ha rigettato l’appello dell’Agenzia e confermato integralmente la sentenza di primo grado, lasciando quindi fermo l’annullamento dell’accertamento e il recupero IVA di 131.246 euro. Ha ritenuto che i pagamenti anticipati non fossero indizi di consapevolezza, poiché documentati anche nei rapporti con altri fornitori; la vendita di merce prima dell’acquisto non dimostrava di per sé la frode del fornitore; il confronto dei prezzi si basava su sole nove schede madri, un unico prodotto e un solo fornitore di raffronto, con un campione non rappresentativo e senza considerare la rapida obsolescenza. L’Agenzia non aveva svolto approfondimenti sufficienti sui rapporti commerciali e sui prezzi. Le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Principio sull’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti, richiamato con Cass. civ., 28 febbraio 2019, n. 5873
Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell'amministrazione finanziaria, che contesti il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo ovvero in detrazione l'Iva pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall'effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l'uso della diligenza media, che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un'evasione o in una frode.
La prova che il cessionario sapesse o potesse sapere, con la diligenza media, della frode grava sull’Amministrazione finanziaria. La mera esistenza di fornitori coinvolti in una frode carosello non basta a negare la detrazione: gli indizi riferiti al cessionario devono essere concretamente idonei a dimostrarne la consapevolezza.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, il coinvolgimento del fornitore in una frode non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione del cessionario: l’Amministrazione deve provare che questi sapesse o potesse sapere della frode usando la diligenza media.
- Un comportamento presentato come anomalo non è un indice significativo di consapevolezza se risulta essere una prassi commerciale consolidata del contribuente anche nei rapporti con altri fornitori.
- La vendita di beni non ancora acquistati o detenuti in magazzino può essere una normale modalità commerciale e, da sola, non prova la conoscenza della frode del fornitore.
- Il confronto dei prezzi deve basarsi su dati sufficientemente ampi e omogenei: pochi prodotti, una sola transazione o un solo fornitore di raffronto possono rendere l’indizio inidoneo, specialmente in mercati caratterizzati da rapida obsolescenza.
- L’Amministrazione deve svolgere approfondimenti adeguati e valutare gli indizi nel loro insieme; dati contabili equivoci o isolati non sono sufficienti a dimostrare la consapevolezza del cessionario.
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