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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24256/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Imperia che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto dal Procuratore europeo delegato contro il decreto del GIP che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo dello yacht "PREDATOR". Il ricorrente deduceva: (i) errata applicazione del c.d. giudicato cautelare, perché la Corte non si era pronunciata nel merito ma aveva dichiarato inammissibile per tardività un precedente ricorso; (ii) errata valutazione degli elementi di fatto e di diritto relativi al regime di ammissione temporanea e alla configurabilità del contrabbando doganale e dell'evasione IVA, con riferimento al termine massimo di 18 mesi previsto per l'ammissione temporanea; (iii) errata applicazione delle norme dell'Unione sul codice doganale (art. 215 e art. 250 UCD) e valutazione del ruolo del comandante come possibile titolare del regime doganale, con rilievo della sua stabile dimora in Italia e dei poteri a lui conferiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato rispetto al primo motivo, accertando che non si era formato alcun giudicato cautelare perché la precedente dichiarazione di inammissibilità era stata determinata da tardività del deposito e non da decisione sul merito. La Corte ha evidenziato l'esistenza di elementi nuovi (la persistenza della condotta illecita con la presenza del natante nelle acque comunitarie fino a febbraio 2022) e ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del Riesame di Imperia per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, L. n. 212/2000

    Richiamata dal ricorrente in relazione ai principi interpretativi e alla disciplina applicabile, utilizzata come riferimento nel quadro delle norme procedurali e interpretative citate nel ricorso

  • art. 217 del Regolamento delegato (UE) n. 2446/2015

    Stabilisce il termine massimo di 18 mesi per l'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto marittimi; nel caso la norma delimita il regime doganale temporaneo ma, secondo il ricorrente e parte della giurisprudenza citata, il superamento formale del termine non esclude automaticamente la possibilità di accertare un'importazione definitiva se la situazione di fatto dimostra destinazione al consumo

  • art. 70, DPR 633/1972

    Norma sul tributo IVA: l'evasione dell'IVA all'importazione è stata richiamata come ipotesi specifica di contrabbando doganale, con applicabilità delle misure sanzionatorie e della confisca obbligatoria

  • art. 215 §§ 1 e 3 UCD (Reg. UE n. 952/2013)

    Prevede talune deroghe nel regime di ammissione temporanea; il ricorrente sostiene che le deroghe non sono applicabili al caso di specie e che il titolare del regime deve essere stabilito fuori dall'Unione, quindi la posizione sostanziale del soggetto va valutata per escludere l'ammissione temporanea

  • art. 250, co. 2, Codice Doganale Unionale (Reg. UE n. 952/2013)

    Richiamato in relazione ai criteri di applicazione del regime di ammissione temporanea e all'individuazione del titolare del regime; il ricorrente deduce che, dati gli indizi sulla stabile dimora e sui poteri del comandante, il regime non dovrebbe applicarsi

  • art. 163 del Reg. UE n. 450/2008

    Richiamato per sostenere la continuità normativa circa il requisito della non stabilità del titolare fuori dall'UE per poter accedere all'ammissione temporanea anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale UCD

  • art. 301, DPR n. 43/1973

    Norma collegata alla confisca obbligatoria richiamata nella valutazione della funzione del sequestro preventivo (anche quale strumento impeditivo alla prosecuzione del reato permanente)

  • art. 611 cod. proc. pen. e art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)

    Richiamati in relazione ai termini per il deposito delle memorie difensive e alla trattazione orale: la Corte ha ritenuto inammissibile la memoria difensiva tardiva e ha applicato la giurisprudenza che estende il termine di 15 giorni anche ai procedimenti con trattazione orale

Massime di principio

  • La declaratoria di inammissibilità di un ricorso per motivi procedurali (es. tardività) non equivale a una pronuncia sul merito: non si forma un giudicato cautelare che precluda sempre il riesame quando emergano elementi nuovi o la condotta illecita si sia protratta.
  • Nei casi di reati di natura permanente (es. evasione IVA all'importazione/contrabbando doganale), la prosecuzione della condotta oltre il periodo originariamente contestato costituisce elemento nuovo che legittima il riesame cautelare e la richiesta di sequestro preventivo.
  • Il regime di ammissione temporanea è valutato sulla base della situazione di fatto e non soltanto su atti formali: uscite brevi e ripetute per interrompere formalmente il termine dei 18 mesi possono essere considerate elusive se dalla condotta emerge destinazione di fatto al consumo nell'Unione.
  • Per l'applicazione del regime doganale, rileva la posizione sostanziale del titolare (chi esercita i poteri di fatto sulla merce o sul mezzo); elementi quali stabile dimora, poteri di gestione e locazione esclusiva del posto barca possono essere indizi utili per escludere l'ammissione temporanea.
  • In sede cautelare il giudice deve verificare non solo i profili formali ma anche la sostanza degli elementi indiziari e la persistenza della condotta, tenendo conto delle finalità preventive del sequestro quando il reato può proseguire nel tempo.
  • Procedimentalmente, le parti devono rispettare i termini per depositare memorie e atti processuali: la tardività può comportare l'esclusione della loro valutazione, salvo che la parte abbia tempestivamente richiesto la trattazione orale nei termini prescritti.

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