Sentenza del 06/07/2021 n. 804 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Presentazione del ricorso, termini - Sospensione del termine di novanta giorni per proposizione di istanza di accertamento con adesione - Applicabilità a tutti i tributi locali - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 (importo complessivo €2.708,00) con la doglianza che sei dei dieci fabbricati avevano natura rurale e quindi erano esenti. La contribuente ha prodotto autocertificazioni e annotazioni catastali di ruralità (con successivo riconoscimento dell'Agenzia delle Entrate retrodatato al 29/09/2011) e ha dedotto carenza di motivazione dell'avviso. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso: la contribuente aveva presentato, tre giorni prima della scadenza del termine per impugnare, un'istanza di accertamento con adesione che tuttavia, secondo il regolamento comunale, non era applicabile ai tributi diversi dalle aree edificabili; pertanto non è operata la sospensione di 90 giorni del termine di proposizione del ricorso prevista per l'ipotesi di istanza di accertamento con adesione.
La decisione
L'appello è stato respinto per inammissibilità per tardività. La Corte ha ritenuto che la sospensione di 90 giorni del termine per proporre ricorso non operi quando il Comune, con regolamento, abbia escluso l'applicabilità dell'accertamento con adesione al tributo contestato. Ne è conseguito che il ricorso, presentato oltre il termine, è inammissibile. Sono state condannate la ricorrente al rimborso delle spese del grado, liquidate in €800. Sul merito la necessità di prova della strumentalità degli immobili all'attività agricola è stata richiamata come principio condiviso, ma la decisione è fondata principalmente sulla tardività.
Norme richiamate
art. 50, legge 449/1997
Attribuisce ai Comuni la possibilità di estendere l'istituto dell'accertamento con adesione ai tributi locali, ma non obbliga il Comune a estenderlo a tutti i tributi; il Comune può anche limitarne l'applicazione ad alcune tipologie di tributi.
art. 1, D.Lgs. 218/1997
Introduce l'istituto dell'accertamento con adesione, originariamente non previsto per i tributi locali; serve come riferimento all'istituto ma non preclude la riserva normativa ai Comuni sulla sua estensione.
art. 6, D.Lgs. 218/1997
Prevede la sospensione di 90 giorni del termine per proporre ricorso in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione; nella fattispecie è stato ritenuto non applicabile perché l'istanza è inammissibile rispetto al tributo in questione secondo il regolamento comunale.
Regolamento comunale di Cavriglia, art. 2 (regola l'accertamento con adesione)
L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente ai fini degli accertamenti per l'imposta comunale aventi ad oggetto aree edificabili
Il Comune ha esercitato la facoltà di limitare l'applicabilità dell'accertamento con adesione ai soli accertamenti concernenti aree edificabili; per i tributi esclusi (es. IMU sugli immobili rurali) la presentazione di un'istanza non sospende i termini di impugnazione.
Massime di principio
- Se il Comune, mediante regolamento valido, esclude l'accertamento con adesione per determinate categorie di tributi, la presentazione di un'istanza di adesione per quei tributi non sospende i termini per proporre ricorso (non opera la sospensione di 90 giorni).
- Prima di presentare un'istanza che si intende produrre come causa sospensiva del termine processuale, verificare il regolamento comunale e la sussistenza effettiva della possibilità di accertamento con adesione per quel tributo.
- La trascrizione/annotazione catastale di ruralità e l'autocertificazione non esauriscono la prova: è necessario dimostrare la reale strumentalità dei fabbricati all'attività agricola per ottenere l'esenzione IMU; le autonomie comunali e l'Ufficio territoriale possono richiedere prove supplementari.
- Le eccezioni di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento (mancata esposizione di presupposti di fatto e ragioni giuridiche) possono essere rilevanti sul merito, ma non rimuovono l'inammissibilità quando il ricorso sia notificato tardivamente per effetto di un'erronea prospettazione della sospensione dei termini.
- In caso di dubbio sull'ammissibilità di una procedura amministrativa (es. accertamento con adesione), valutare tempestivamente azioni conservative (impugnazione nei termini, istanze di sospensione cautelare) e documentare l'iter amministrativo per evitare decadenze procedurali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 lug 2021Sentenza del 06/07/2021 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 6 lug 2021Sentenza del 06/07/2021 n. 347 - Comm. Trib. Prov. Vicenza
- Sentenza · 6 lug 2021Sentenza del 06/07/2021 n. 348 - Comm. Trib. Prov. Vicenza
- Sentenza · 6 lug 2021Sentenza del 06/07/2021 n. 541 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 6 lug 2021Sentenza del 06/07/2021 n. 543 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 6 lug 2021Sentenza del 06/07/2021 n. 545 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →