Regolamento (UE) 2023/373
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/373 della Commissione del 17 febbraio 2023 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo urgente la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana contenuta nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La revisione tiene conto dell'evoluzione epidemiologica, con nuovi focolai in Italia, Polonia e Slovacchia e, in alcune aree polacche, anche di un miglioramento della situazione sanitaria che consente declassamenti o soppressioni di talune zone. L'atto sostituisce integralmente l'allegato I e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica negli Stati membri interessati elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, limitatamente alle zone soggette a restrizioni I, II e III ivi individuate per la prevenzione e il controllo della peste suina africana. Riguarda in particolare territori di Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Bulgaria, Romania e altri Stati membri menzionati nell'allegato, con effetti territoriali puntuali su regioni, province, comuni, distretti e unità amministrative. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione; non disciplina in via generale tutto il territorio dell'Unione ma soltanto le aree geografiche ricomprese nelle zone restrittive aggiornate. Non contiene esclusioni generali, salvo quelle puntualmente previste nelle singole delimitazioni (ad esempio aree già incluse in una diversa zona o parti di comuni/aree amministrative escluse o incluse per confini stradali, ferroviari o fluviali).
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana
Il regolamento della Commissione del 17 febbraio 2023 interviene in un quadro di forte dinamicità epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'obiettivo è adeguare rapidamente le zone soggette a restrizioni I, II e III in base ai nuovi focolai e all'evoluzione del rischio, così da contenere la diffusione della malattia nei suini detenuti e selvatici e ridurre l'impatto sui movimenti di animali e prodotti.
Contesto normativo e finalità
L'atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare, dell'articolo 71, paragrafo 3, ed è collegato al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che disciplina le misure speciali di controllo della peste suina africana negli Stati membri interessati. I considerando richiamano la gravità sanitaria ed economica della malattia, la necessità di basare la regionalizzazione su criteri scientifici, la coerenza con gli orientamenti UE e con il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH, nonché l'urgenza di intervenire rapidamente.
Criteri di delimitazione delle zone
La Commissione afferma che le modifiche delle zone soggette a restrizioni devono fondarsi su:
- situazione epidemiologica nelle aree colpite e nello Stato membro interessato;
- livello di rischio di ulteriore diffusione;
- principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone;
- orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente;
- norme internazionali WOAH;
- giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Evoluzione epidemiologica che giustifica la modifica
Il regolamento prende atto di nuovi focolai in Polonia, Slovacchia e Italia e di un miglioramento in alcune aree polacche. In particolare:
- in Slovacchia, focolai in suini selvatici nella regione di Banská Bystrica determinano un aumento del rischio e il passaggio di alcune aree da zona I a zona II;
- in Sardegna, un focolaio in suini detenuti comporta la riclassificazione di un'area da zona II a zona III;
- in Polonia, un focolaio in suini selvatici in Precarpazia comporta la riclassificazione di un'area da zona I a zona II;
- alcune aree polacche vengono declassate da zona III a zona II per effetto dell'efficacia delle misure di controllo e dell'assenza di focolai in suini detenuti nei periodi considerati;
- alcune porzioni di zone I in Polonia vengono soppresse, in mancanza di focolai negli ultimi dodici mesi.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (UE) 2021/605. Il nuovo allegato contiene un'elencazione molto ampia e dettagliata delle zone soggette a restrizioni I, II e III per ciascuno Stato membro interessato, con distinzione per territori e, in numerosi casi, per porzioni di comuni delimitate da strade, ferrovie, fiumi o confini amministrativi.
Per la prassi professionale, il dato rilevante è che le riclassificazioni incidono direttamente sulle misure di movimentazione e gestione sanitaria applicabili a suini e prodotti suinicoli nelle aree interessate, secondo il regime del regolamento 2021/605 e della normativa di base in materia di sanità animale.
Principali effetti territoriali
Tra le modifiche più significative figurano:
- Germania: aggiornamento di ampie aree in Brandeburgo, Sassonia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore e altri Länder nelle zone I e II;
- Estonia, Lettonia, Lituania e Ungheria: aggiornamento delle rispettive zone I e II, con elenchi estesi di municipalità e unità di gestione faunistica;
- Polonia: ridefinizione di vaste aree nelle zone I, II e III, con numerose riclassificazioni tra regioni e comuni;
- Slovacchia: aggiornamento delle zone I, II e III per diversi distretti;
- Italia: in particolare Sardegna, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Lazio con delimitazioni dettagliate;
- Cechia e Grecia: aggiornamenti mirati di specifiche aree;
- Bulgaria e Romania: mantenimento o aggiornamento di ampie zone III e II secondo la situazione epidemiologica locale.
Entrata in vigore
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Considerata l'urgenza espressamente richiamata nei considerando, il regolamento produce effetti immediati e vincolanti in tutti gli Stati membri.
Rilevanza pratica per operatori e professionisti
Per allevatori, veterinari, operatori del comparto suinicolo e consulenti, il regolamento è rilevante perché aggiorna le aree in cui si applicano restrizioni sanitarie differenziate. La corretta qualificazione della zona geografica è decisiva per verificare obblighi di biosicurezza, movimentazione, commercializzazione e eventuali limitazioni all'esportazione connesse alla peste suina africana.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento 2021/605
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il nuovo testo allegato al regolamento. La nuova disciplina ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana in base alla situazione epidemiologica aggiornata.
Criteri utilizzati per la nuova delimitazione
La delimitazione delle zone è motivata dalla valutazione del rischio fondata sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su principi scientificamente validi e sugli orientamenti dell'Unione concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, nonché sulle norme WOAH e sulle giustificazioni presentate dalle autorità nazionali.
Riallocazioni e ampliamenti delle zone in Slovacchia, Italia e Polonia
Per effetto dei nuovi focolai, alcune aree della Slovacchia passano da zona I a zona II, con ridefinizione dei confini; un'area della Sardegna passa da zona II a zona III per un focolaio in suini detenuti; un'area della Polonia passa da zona I a zona II per un focolaio in suini selvatici. Il regolamento prevede inoltre la delimitazione di nuove zone sufficientemente ampie in Italia, Polonia e Slovacchia e la soppressione di talune parti di zone I in Polonia.
Declassamento di alcune zone polacche e soppressione di aree non più giustificate
Alcune zone della Lubusz e della Pomerania occidentale in Polonia vengono riclassificate da zona III a zona II per l'assenza di focolai in suini detenuti nei periodi considerati, pur permanendo la presenza della malattia nei suini selvatici. Inoltre, alcune zone delle regioni di Małopolska, Pomerania, Łódź e Świętokrzyskie in Polonia sono soppresse dagli elenchi della zona I per assenza di focolai negli ultimi dodici mesi.
Nuovo allegato per Stati membri e territori specifici
Il nuovo allegato I elenca, per ciascuno Stato membro interessato, le zone soggette a restrizioni I, II e III con indicazioni estremamente dettagliate di regioni, province, comuni, distretti, municipalità, sezioni comunali e confini geografici. Le principali parti geografiche aggiornate riguardano, tra gli altri, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Bulgaria e Romania.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, in ragione dell'urgenza legata alla diffusione della peste suina africana.
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