Regolamento (UE) 2023/365
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/365 della Commissione del 16 febbraio 2023 che chiude l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza relativa alle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento chiude, per l’Ucraina, l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping sui prodotti piatti laminati a caldo. La Commissione ha preso atto del ritiro della denuncia da parte del richiedente e della mancanza di elementi che indicassero un contrasto con l’interesse dell’Unione. Il riesame continua invece per Brasile, Iran e Russia. Per l’Ucraina, il regolamento precisa anche gli effetti sui dazi eventualmente riscossi e richiama la precedente sospensione della riscossione prevista dal regolamento (UE) 2022/870.
Chiusura del riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping sui prodotti piatti laminati a caldo originari dell’Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari dell’Ucraina. Il regolamento incide sul segmento del riesame in previsione della scadenza relativo all’Ucraina, mentre il riesame prosegue per Brasile, Iran e Russia. Rilevano anche le conseguenze doganali per le merci sdoganate dalla data di apertura dell’inchiesta di riesame, nei limiti della normativa unionale sul rimborso o sgravio dei dazi; resta inoltre richiamata la sospensione della riscossione dei dazi antidumping prevista dal regolamento (UE) 2022/870 a decorrere dal 4 giugno 2022.
Chiusura del riesame in previsione della scadenza per l’Ucraina sui prodotti piatti laminati a caldo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/365 chiude, limitatamente all’Ucraina, l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili a taluni prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati. La Commissione richiama il quadro del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 11, paragrafo 2, e prende atto del ritiro della denuncia da parte del richiedente, oltre alla mancata emersione di elementi contrari all’interesse dell’Unione.
Procedura e parti coinvolte
L’inchiesta era stata avviata a seguito di domanda presentata da EUROFER, European Steel Association, il 4 luglio 2022, per conto dell’industria dell’Unione. L’avviso di apertura è stato pubblicato il 5 ottobre 2022. La Commissione ha informato e invitato a partecipare le parti interessate, i produttori e le associazioni note dell’Unione, nonché le autorità dei paesi interessati. L’inchiesta riguardava originariamente Brasile, Iran, Russia e Ucraina, ma il presente atto interviene solo sulla posizione dell’Ucraina.
Prodotto oggetto del riesame e esclusioni
Il prodotto considerato è costituito da taluni prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati, compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti. Restano esclusi:
- i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti "magnetici" a grani orientati;
- i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido;
- i prodotti non arrotolati, senza motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm;
- i prodotti non arrotolati, senza motivi in rilievo, di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.
Sono indicati i principali codici NC e TARIC, tra cui 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 e 7226 91 99; tali codici sono forniti solo a titolo informativo.
Ritiro della denuncia per l’Ucraina
Il 23 novembre 2022 il richiedente ha ritirato la domanda con riferimento all’Ucraina, osservando che il contesto era mutato in modo significativo dopo la presentazione della domanda e l’avvio del riesame. In particolare, ha richiamato la distruzione di una parte importante della capacità produttiva ucraina e delle infrastrutture energetiche, nonché il carattere duraturo del conflitto militare. Secondo il richiedente, non era prevedibile un rapido ritorno alla normale operatività dell’industria siderurgica ucraina né, nel breve o medio termine, un contributo delle esportazioni ucraine a una reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
Valutazione della Commissione e chiusura dell’inchiesta
La Commissione ha ritenuto che, in assenza di elementi contrari, la chiusura dell’inchiesta per l’Ucraina non fosse contraria all’interesse dell’Unione. Di conseguenza, ha disposto la chiusura del riesame limitatamente alle misure antidumping applicabili alle importazioni originarie dell’Ucraina. Contestualmente ha precisato che il riesame continua per Brasile, Iran e Russia. Il regolamento segnala inoltre che le misure adottate sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
Effetti doganali e rapporto con il regolamento (UE) 2022/870
Poiché le misure non sono prorogate per l’Ucraina, i dazi riscossi dalla data di apertura dell’inchiesta di riesame sulle merci sdoganate originarie dell’Ucraina devono essere restituiti, purché sia presentata apposita richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia accolta secondo la normativa unionale applicabile in materia di rimborso o sgravio. Tuttavia, la Commissione evidenzia che il regolamento (UE) 2022/870 ha sospeso la riscossione dei dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina a decorrere dal 4 giugno 2022; pertanto, per le importazioni coperte da tale sospensione, non si pone un problema di rimborso di dazi riscossi.
Entrata in vigore e efficacia
L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura del riesame e contesto procedurale
La Commissione aveva avviato, su domanda di EUROFER presentata il 4 luglio 2022 per conto dell’industria dell’Unione, un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping su prodotti piatti laminati a caldo originari di Brasile, Iran, Russia e Ucraina, dopo avviso di apertura pubblicato il 5 ottobre 2022. La domanda era stata ritenuta supportata da elementi di prova sufficienti circa il rischio di reiterazione o persistenza del dumping e del pregiudizio.
Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto riguarda taluni prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, inclusi prodotti tagliati su misura e in nastri stretti. Sono esclusi alcuni prodotti specificamente elencati, tra cui acciaio inossidabile e al silicio magnetico a grani orientati, acciaio per utensili e rapido, nonché taluni prodotti non arrotolati con determinate caratteristiche di spessore e larghezza. Sono indicati i codici NC e TARIC pertinenti, a fini informativi e senza pregiudizio per future modifiche della classificazione tariffaria.
Ritiro della denuncia limitatamente all’Ucraina
Il 23 novembre 2022 il richiedente ha ritirato la domanda di riesame per quanto riguarda l’Ucraina, motivando il ritiro con il mutato contesto successivo alla presentazione della domanda, in particolare la distruzione di una parte importante della capacità produttiva ucraina e delle infrastrutture energetiche, nonché la natura duratura del conflitto e l’improbabilità di un rapido ritorno alle normali operazioni industriali e all’export di prodotti piatti laminati a caldo.
Chiusura dell’inchiesta per mancanza di contrasto con l’interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può chiudere l’inchiesta salvo che ciò sia contrario all’interesse dell’Unione. Non essendo emerse considerazioni in senso contrario e non essendo pervenute osservazioni ostative, la Commissione ha chiuso il riesame limitatamente alle importazioni originarie dell’Ucraina, lasciando proseguire l’inchiesta per Brasile, Iran e Russia.
Effetti sui dazi e rimborso
Poiché le misure non sono prorogate per l’Ucraina, i dazi riscossi dalla data di apertura dell’inchiesta di riesame sulle merci sdoganate, originarie dell’Ucraina, devono essere restituiti previa domanda alle autorità doganali nazionali e secondo la disciplina unionale su rimborso o sgravio dei dazi. La Commissione precisa tuttavia che, in forza del regolamento (UE) 2022/870, i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina a decorrere dal 4 giugno 2022 non dovrebbero essere riscossi; pertanto, per il periodo coperto da tale sospensione, non è previsto alcun rimborso.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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