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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/383

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/383 della Commissione del 16 febbraio 2023 recante modifica del regolamento (CE) n. 2870/2000, che definisce i metodi d’analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose, e abrogazione del regolamento (CEE) n. 2009/92, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell’alcole etilico di origine agricola per l’elaborazione di bevande spiritose, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli

Normativa europea32023R0383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 2870/2000 per includere, tra i metodi analitici di riferimento dell’UE, quelli applicabili all’alcole etilico di origine agricola. Introduce adattamenti tecnici per la misurazione del titolo alcolometrico, delle sostanze volatili, del furfurolo e del tenore di 14C, così da tenere conto delle caratteristiche proprie di tale prodotto rispetto alle bevande spiritose. Contestualmente, abroga il regolamento (CEE) n. 2009/92, ritenuto obsoleto alla luce dell’evoluzione normativa e tecnica.

Modifica i metodi di analisi di riferimento dell’UE per le bevande spiritose estendendoli all’alcole etilico di origine agricola e abroga un vecchio regolamento sui metodi analitici dell’alcole etilico.

Ambito di applicazione

Si applica all’alcole etilico di origine agricola quale definito dall’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787. Riguarda i metodi di analisi di riferimento dell’Unione per la determinazione del titolo alcolometrico volumico, delle sostanze volatili, del furfurolo e del tenore di 14C nell’etanolo, con adeguamenti specifici rispetto ai metodi già previsti per le bevande spiritose. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore; resta escluso l’alcole per usi diversi da quelli contemplati dal regolamento richiamato.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/383: metodi di analisi per l’alcole etilico di origine agricola

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico dei metodi di analisi di riferimento dell’Unione nel settore delle bevande spiritose, estendendolo espressamente all’alcole etilico di origine agricola ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787. La finalità è allineare le procedure analitiche alla disciplina sostanziale più recente, anche in considerazione della modifica della definizione e dei requisiti dell’alcole etilico di origine agricola introdotta dal regolamento delegato (UE) 2022/1303.

Ambito e razionale dell’intervento

La Commissione motiva l’intervento con l’esigenza di disporre di metodi di riferimento coerenti con le caratteristiche dell’alcole etilico di origine agricola, che presenta differenze rispetto alle bevande spiritose sotto il profilo del titolo alcolometrico e delle concentrazioni di sostanze volatili. Viene inoltre evidenziata l’opportunità di recuperare un metodo idoneo a distinguere l’alcole di origine fossile da quello ottenuto da materie prime recenti mediante la misurazione del 14C.

Modifica del regolamento (CE) n. 2870/2000

L’articolo 1 inserisce un nuovo articolo 1 bis nel regolamento (CE) n. 2870/2000. Il nuovo disposto chiarisce che il regolamento si applica all’alcole etilico di origine agricola e che i metodi analitici di riferimento dell’Unione sono quelli contenuti nell’allegato. Ai fini applicativi, tale alcole è trattato come un distillato e il titolo alcolometrico volumico va misurato direttamente secondo il capo I dell’allegato.

Se il campione non è limpido o contiene particelle in sospensione, è prevista la distillazione del campione prima dell’analisi. Inoltre, per l’analisi delle sostanze volatili viene richiesta una taratura specifica con soluzione C in etanolo assoluto, per migliorare l’allineamento della matrice tra campioni e standard.

Determinazione delle principali sostanze e del furfurolo

Per aldeidi, alcoli superiori, acetato di etile e metanolo, il regolamento rinvia ai metodi di riferimento già consolidati nel capo III.2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000, con adattamenti minori dovuti al diverso tenore alcolometrico e ai diversi limiti di concentrazione dell’alcole etilico di origine agricola. Nell’allegato sono quindi introdotte indicazioni specifiche su reagenti e soluzioni di taratura, pensate per valori prossimi ai limiti di legge.

Per il furfurolo, la norma rinvia al metodo del capo X dell’allegato, ma impone una diluizione del campione due volte con acqua, fino a raddoppiarne il volume iniziale e raggiungere un titolo compatibile con le soluzioni di taratura. Il risultato deve poi essere convertito in grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol. secondo la formula espressamente riportata nel testo normativo.

Determinazione del tenore di 14C nell’etanolo

Il regolamento aggiunge all’allegato un nuovo capo XI dedicato alla determinazione del 14C nell’etanolo. Il metodo serve a distinguere tra alcole sintetico di origine fossile e alcole da materie prime recenti, ed è descritto in modo molto dettagliato sotto il profilo di reagenti, apparecchiature, selezione delle provette, procedura di misura, espressione dei risultati e valutazione dell’attendibilità.

Il testo ammette, come definizione del tenore di 14C, sia il metodo descritto nel capo XI sia quello di cui alla norma EN 16640 metodo C. Il valore di riferimento annuale per l’etanolo è determinato conformemente alla EN 16640, ma può essere accettato un diverso valore se certificato da un organismo accreditato. La misurazione diretta mediante contatore a scintillazione liquida è prevista per campioni contenenti almeno l’85 % in peso di etanolo.

Modifiche tecniche all’allegato

L’allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000 è integrato con il capo XI e con ulteriori precisazioni nel capo III.2. In particolare, per l’alcole etilico di origine agricola vengono inserite specifiche su etanolo assoluto e su soluzioni di taratura preparate con volumi ridotti, così da ottenere concentrazioni prossime ai limiti legali applicabili. Sono disciplinati anche i requisiti di selezione delle provette, i controlli di effetto zero, il rapporto canale-standard esterno e l’uso dello standard interno esadecano 14C.

Abrogazione del regolamento (CEE) n. 2009/92

L’articolo 2 abroga il regolamento (CEE) n. 2009/92, che stabiliva metodi comunitari di analisi dell’alcole etilico di origine agricola per l’elaborazione di bevande spiritose, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli. La Commissione ne giustifica l’abrogazione con il sopravvenuto superamento tecnico e normativo del suo contenuto.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione del campo di applicazione ai fini analitici

Inserisce l’articolo 1 bis nel regolamento (CE) n. 2870/2000, stabilendo che il regolamento si applica all’alcole etilico di origine agricola definito dall’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/787 e che i metodi di analisi di riferimento dell’Unione sono quelli contenuti nell’allegato del regolamento modificato.

Titolo alcolometrico volumico e trattamento del campione

Prevede che, ai fini del regolamento, l’alcole etilico di origine agricola sia considerato un distillato il cui titolo alcolometrico volumico è misurato direttamente secondo il capo I dell’allegato. Se il campione non è limpido o presenta particelle in sospensione, deve essere distillato prima dell’analisi.

Determinazione delle sostanze volatili

Per la determinazione di aldeidi, alcoli superiori, acetato di etile e metanolo, richiede l’uso della taratura con la soluzione di taratura C preparata in etanolo assoluto, per assicurare un adeguato abbinamento della matrice con i campioni e le soluzioni di taratura del capo III.2 dell’allegato.

Furfurolo

Stabilisce che, per il furfurolo, si applica il metodo del capo X dell’allegato; l’alcole etilico di origine agricola deve essere diluito due volte con acqua fino a raddoppiare il volume iniziale e raggiungere un titolo compatibile con le soluzioni di taratura. Sono fissate anche le modalità di conversione del risultato in grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol. mediante l’equazione indicata nell’articolo 1 bis, paragrafo 5.

Determinazione del tenore di 14C

Introduce il metodo del capo XI dell’allegato per la determinazione del tenore di 14C nell’etanolo, quale strumento per distinguere tra alcole di origine fossile (sintetico) e alcole di materie prime recenti (da fermentazione). Il capo XI richiama anche la norma EN 16640 metodo C come metodo alternativo di riferimento.

Modifiche puntuali all’allegato del regolamento (CE) n. 2870/2000

Aggiunge il capo XI sull’analisi del 14C, integra il capo III.2 con specificazioni per l’alcole etilico di origine agricola (etanolo assoluto e soluzioni di taratura a concentrazioni più vicine ai limiti di legge) e introduce regole tecniche dettagliate per reagenti, apparecchiatura, procedura, espressione dei risultati e attendibilità del metodo.

Abrogazione del regolamento (CEE) n. 2009/92

Abroga il regolamento (CEE) n. 2009/92 perché divenuto obsoleto in seguito all’evoluzione delle norme sull’alcole etilico di origine agricola e all’adozione del regolamento (UE) 2019/787 e del regolamento delegato (UE) 2022/1303.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebevande spiritosenorme tecniche di analisialimentarecontrolli e conformitàmetrologia e laboratorio

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