Regolamento (UE) 2023/366
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 della Commissione del 16 febbraio 2023 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori, tranne che per la produzione di uova, e all’autorizzazione di tale preparato per gli uccelli ornamentali, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013, il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276 e abroga il regolamento (UE) n. 107/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 (titolare dell’autorizzazione Kemin Europa N.V.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 come additivo zootecnico e ne autorizza un nuovo impiego per gli uccelli ornamentali. Contestualmente adegua la denominazione tassonomica dell’additivo in vari regolamenti precedenti, abroga due vecchie autorizzazioni e introduce un regime transitorio per l’esaurimento delle scorte. L’atto si fonda sulle valutazioni EFSA circa sicurezza ed efficacia e impone misure di protezione per gli utilizzatori, in particolare in relazione ai rischi respiratori.
Rinnovo e ampliamento dell’autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi, con modifiche di denominazione in atti precedenti e abrogazione di vecchie autorizzazioni.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai fabbricanti/utilizzatori dell’additivo Kemin Europa N.V. per l’impiego del preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 nei mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, specie avicole minori tranne quelle destinate alla produzione di uova, e uccelli ornamentali. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono previste misure transitorie per prodotti, premiscele, mangimi composti e materie prime prodotti ed ეტichettati prima di determinate date, consentendone la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte. Restano esclusi dall’autorizzazione rinnovata i casi non contemplati nell’allegato, mentre la selvaggina da penna e gli uccelli da cacciagione sono richiamati solo nei considerando come specie avicole minori, senza costituire un’esplicita categoria operativa autonoma nell’allegato.
Rinnovo e autorizzazione del preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 interviene nell’ambito della disciplina degli additivi per mangimi di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003. In base alle valutazioni scientifiche dell’EFSA e alle verifiche del laboratorio di riferimento, la Commissione rinnova l’autorizzazione per alcune specie avicole e concede una nuova autorizzazione per gli uccelli ornamentali, aggiornando nel contempo la denominazione tassonomica del ceppo.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’atto riguarda il preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737, classificato come additivo zootecnico nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, titolarità Kemin Europa N.V. L’autorizzazione rinnovata copre i polli da ingrasso, le galline ovaiole e le specie avicole minori tranne che per la produzione di uova; la nuova autorizzazione riguarda gli uccelli ornamentali. Nel testo dei considerando, la Commissione richiama anche anatre da ingrasso, quaglie, fagiani, pernici, faraone, piccioni, oche da ingrasso, struzzi, selvaggina da penna e uccelli da cacciagione come specie avicole minori, ma la disciplina operativa è quella fissata nell’allegato.
Presupposti scientifici dell’intervento
La Commissione fonda l’intervento sui pareri EFSA del 30 settembre 2020 e del 23 marzo 2022. L’Autorità ha concluso che il preparato resta sicuro per animali, consumatori e ambiente, anche considerando la modifica del tenore minimo dell’agente attivo, e che non è irritante per pelle e occhi né sensibilizzante cutaneo; al contempo, deve essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. L’EFSA ha inoltre ritenuto plausibile l’efficacia del prodotto come additivo zootecnico per gli uccelli ornamentali e ha indicato che non sono necessarie specifiche prescrizioni di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Contenuto dell’allegato: condizioni di impiego
L’allegato identifica l’additivo con il numero 4b1823i e ne stabilisce la composizione: preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 con tenore minimo di 8 × 10^10 CFU/g. La sostanza attiva è costituita da spore vive di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737. Il tenore minimo nel mangime completo è fissato a 1 × 10^7 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Il periodo di autorizzazione scade il 9 marzo 2033.
L’allegato prescrive inoltre che:
- nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
- l’additivo sia compatibile, se autorizzati per le specie interessate, con diclazuril, decochinato, salinomicina sodica, narasina/nicarbazina, lasalocid A sodico, maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina o cloridrato di robenidina;
- gli operatori del settore dei mangimi adottino procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori;
- in mancanza di eliminazione o riduzione sufficiente del rischio, l’additivo e le premiscele siano usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie.
Modifica della nomenclatura negli atti precedenti
Il regolamento aggiorna la denominazione del ceppo nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 306/2013, n. 787/2013, (UE) 2015/1020 e (UE) 2017/2276. In tutti questi atti, sia nei titoli sia nelle pertinenti colonne degli allegati, la dicitura "Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)" è sostituita da "Bacillus velezensis ATCC PTA-6737". Si tratta di un adeguamento tassonomico, senza alterazione sostanziale delle condizioni tecniche riportate negli atti modificati.
Abrogazione delle vecchie autorizzazioni
A seguito del rinnovo e della nuova impostazione autorizzativa, il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 107/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011, che costituivano le autorizzazioni originarie per alcuni impieghi del medesimo preparato.
Regime transitorio
Per evitare effetti immediati sulle filiere e consentire l’adeguamento degli operatori, il regolamento prevede un periodo transitorio.
- Il preparato e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 9 settembre 2023, conformemente alle norme applicabili prima del 9 marzo 2023, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.
- I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato, prodotti ed etichettati prima del 9 marzo 2024 conformemente alle norme previgenti, possono anch’essi essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte, se destinati ad animali da produzione alimentare.
Entrata in vigore e valore giuridico
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione del preparato indicato in allegato, classificato come additivo zootecnico e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, è rinnovata per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori tranne che per la produzione di uova, alle condizioni dell’allegato. Il periodo di autorizzazione termina il 9 marzo 2033.
Nuova autorizzazione per gli uccelli ornamentali
Il medesimo preparato è autorizzato per gli uccelli ornamentali, sempre come additivo zootecnico e stabilizzatore della flora intestinale, secondo le condizioni tecniche e di impiego stabilite nell’allegato.
Modifica della denominazione tassonomica
Nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 306/2013, n. 787/2013, (UE) 2015/1020 e (UE) 2017/2276, la denominazione "Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)" è sostituita con "Bacillus velezensis ATCC PTA-6737" nei titoli e nelle pertinenti colonne degli allegati.
Abrogazione di precedenti atti
Sono abrogati il regolamento (UE) n. 107/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011, a seguito del rinnovo e dell’aggiornamento dell’autorizzazione dell’additivo.
Misure transitorie
I preparati e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 9 settembre 2023, conformemente alle norme previgenti al 9 marzo 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 9 marzo 2024 secondo le norme previgenti, è consentita la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte.
Prescrizioni di impiego e sicurezza
L’allegato impone di indicare nelle istruzioni per l’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo è compatibile con specifici coccidiostatici, se autorizzati per le specie interessate. Gli operatori del settore devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se non sufficienti, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie.
Caratterizzazione e controlli analitici
L’additivo è identificato come preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 con tenore minimo di 8 × 10^10 CFU/g; la sostanza attiva è costituita da spore vive di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737. Il conteggio avviene mediante diffusione su piastra con triptone soia agar (EN 15784) e l’identificazione tramite PFGE o sequenziamento del DNA.
Base scientifica e valutazioni EFSA
La Commissione richiama i pareri EFSA del 30 settembre 2020 e del 23 marzo 2022, dai quali risulta che il preparato è sicuro per animali, consumatori e ambiente nelle condizioni autorizzate, non è irritante per pelle e occhi e non è sensibilizzante cutaneo; tuttavia deve essere considerato sensibilizzante delle vie respiratorie.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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