Regolamento (UE) 2023/842
Regolamento delegato (UE) 2023/842 della Commissione del 17 febbraio 2023 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni in materia di benessere degli animali per il trasporto di animali con navi adibite al trasporto di bestiame (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il quadro dei controlli ufficiali dell’Unione introducendo regole specifiche per le ispezioni delle navi adibite al trasporto di bestiame. Le misure mirano a rafforzare la tutela del benessere animale nel trasporto via mare verso paesi terzi, colmando le carenze emerse negli audit della Commissione. Sono previste verifiche documentali sui piani di emergenza, composizione minima multidisciplinare delle squadre ispettive, obbligo di considerare i risultati delle ispezioni dello Stato di approdo e acquisizione/conservazione di prove visive delle non conformità.
Norme di esecuzione per i controlli ufficiali sul benessere degli animali nel trasporto via mare su navi adibite al trasporto di bestiame.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali e alle ispezioni effettuati dagli Stati membri, in particolare dalle autorità competenti dei punti di partenza e dei punti di uscita nei porti marittimi, quando gli animali sono trasportati verso paesi terzi e una parte del viaggio avviene su navi adibite al trasporto di bestiame. Riguarda sia il carico sia lo scarico degli animali, i piani di emergenza in caso di emergenza, la valutazione delle navi ai fini del regolamento (CE) n. 1/2005 e dei controlli ufficiali ex regolamento (UE) 2017/625. Si applica a tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non disciplina altri tipi di trasporto animale non marittimo.
Regolamento delegato (UE) 2023/842: controlli ufficiali sul trasporto di animali su navi adibite al trasporto di bestiame
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2017/625 con una disciplina specifica per i controlli ufficiali relativi al benessere degli animali trasportati via mare su navi adibite al trasporto di bestiame. La ratio, richiamata nei considerando, è rafforzare l’efficacia delle ispezioni nei porti e ridurre i rischi per gli animali emersi dagli audit della Commissione, soprattutto in relazione alle operazioni di carico e scarico e alla gestione delle emergenze.
Ambito di applicazione
Il testo si applica ai controlli ufficiali ex articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e, in particolare, alle ispezioni previste dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005. La disciplina riguarda i trasporti di animali verso paesi terzi nei quali una parte del viaggio avviene mediante navi adibite al trasporto di bestiame, e coinvolge le autorità competenti del luogo di partenza e quelle dei punti di uscita nei porti marittimi.
Definizioni e coordinamento con altri atti
Ai fini del regolamento si applicano le definizioni del regolamento (CE) n. 1/2005. Inoltre, il testo introduce una definizione autonoma di "ispezione di controllo da parte dello Stato di approdo", intesa come l’ispezione effettuata dalle autorità di controllo dello Stato di approdo conformemente alla direttiva 2009/16/CE. Il regolamento si coordina anche con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/372, richiamato per i requisiti dei piani di emergenza e per le regole sui punti di uscita.
Controlli documentali e piani di emergenza
Per i trasporti verso paesi terzi che includono una tratta marittima, le autorità competenti del luogo di partenza devono verificare che i piani di emergenza soddisfino le prescrizioni dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/372. Ai punti di uscita, l’organizzatore del viaggio deve trasmettere all’autorità competente, almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell’ispezione o dei controlli ufficiali, la copia dell’autorizzazione del trasportatore per la tratta marittima e, nei lunghi viaggi, anche i piani di emergenza per tale tratta in caso di emergenza.
Considerazione dei controlli dello Stato di approdo
Le autorità competenti devono tenere conto dei risultati pubblicamente disponibili delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo. Tale obbligo serve a fondare decisioni più informate durante le ispezioni delle navi adibite al trasporto di bestiame, anche in relazione a profili tecnici come tenuta stagna, ventilazione, galleggiabilità e attrezzature antincendio.
Composizione delle squadre ispettive
Le ispezioni al momento del carico e i controlli ufficiali ai punti di uscita nei porti marittimi devono essere effettuati da una squadra di ispettori. La squadra deve comprendere almeno:
- un veterinario ufficiale;
- un esperto marittimo autorizzato dalle autorità marittime dello Stato membro.
L’esperto marittimo deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti: qualifiche pertinenti e esperienza come ufficiale navale certificato con certificato STCW II/2 o III/2 valido; oppure superamento di un esame riconosciuto e almeno cinque anni di servizio come architetto navale, ingegnere meccanico o ingegnere navale; oppure un diploma universitario pertinente o equivalente in un settore ingegneristico o scientifico riconosciuto dallo Stato membro.
Verifiche fisiche al carico e allo scarico
Ai punti di uscita nei porti marittimi, oltre al controllo documentale, l’autorità competente deve effettuare un’ispezione fisica per verificare che la distribuzione degli animali nei recinti rispetti i requisiti relativi agli spazi disponibili previsti dall’allegato I, capo VII, del regolamento (CE) n. 1/2005.
Prove visive, fascicoli e conservazione
Durante le ispezioni e i controlli ufficiali, le autorità competenti dello Stato membro del porto marittimo in cui gli animali vengono scaricati e caricati devono acquisire fotografie o video delle eventuali non conformità relative a elementi di costruzione o attrezzature di cui all’allegato I, capo IV, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, nonché di qualsiasi altro elemento irregolare o potenzialmente dannoso per il benessere degli animali. Le prove visive devono essere allegate ai fascicoli di ispezione e conservate per tutta la durata di validità del certificato di omologazione della nave adibita al trasporto di bestiame.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e quadro normativo
Il regolamento stabilisce norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, con particolare riferimento alle ispezioni previste dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005.
Definizioni
Richiama le definizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 e definisce l’"ispezione di controllo da parte dello Stato di approdo" come l’ispezione effettuata dalle autorità di controllo dello Stato di approdo ai sensi della direttiva 2009/16/CE.
Controllo dei piani di emergenza
Per i trasporti verso paesi terzi che includono una tratta su nave adibita al trasporto di bestiame, le autorità competenti del luogo di partenza verificano che i piani di emergenza soddisfino i requisiti dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/372.
Valutazione dei risultati dello Stato di approdo
Le autorità competenti devono tenere conto dei pertinenti risultati pubblicamente disponibili delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo per adottare decisioni informate durante le ispezioni e i controlli ufficiali sulle navi.
Squadra ispettiva multidisciplinare
Le ispezioni al carico ex articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2005 e i controlli ufficiali ai punti di uscita nei porti marittimi devono essere svolti da una squadra composta almeno da un veterinario ufficiale e da un esperto marittimo autorizzato dalle autorità marittime dello Stato membro. L’esperto deve possedere requisiti professionali specifici: qualifiche e esperienza come ufficiale navale certificato con brevetto STCW II/2 o III/2, oppure esame riconosciuto e almeno cinque anni di servizio come architetto navale/ingegnere meccanico/ingegnere navale, oppure diploma universitario pertinente riconosciuto dallo Stato membro.
Documentazione preventiva prima delle ispezioni ai punti di uscita
Quando gli animali sono presentati per il carico e lo scarico ai punti di uscita, l’organizzatore deve fornire almeno cinque giorni lavorativi prima della data di ispezione o dei controlli ufficiali: la copia dell’autorizzazione del trasportatore per la tratta marittima e, per i lunghi viaggi, anche i piani di emergenza per la tratta marittima in caso di emergenza.
Verifiche fisiche al porto marittimo
Le autorità competenti devono verificare che i piani di emergenza rispettino il regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 e, mediante ispezione fisica, che la distribuzione degli animali nei recinti sia conforme ai requisiti di spazio dell’allegato I, capo VII, del regolamento (CE) n. 1/2005.
Prove visive e conservazione
Durante le ispezioni e i controlli ufficiali, le autorità competenti devono scattare fotografie o effettuare video delle non conformità strutturali o di attrezzatura di cui all’allegato I, capo IV, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, nonché di ogni altro elemento irregolare o potenzialmente lesivo del benessere animale. Le immagini devono essere allegate ai fascicoli di ispezione e conservate per tutta la durata di validità del certificato di omologazione della nave.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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