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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/372

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 della Commissione del 17 febbraio 2023 che stabilisce norme relative alla registrazione, all’archiviazione e alla condivisione della documentazione scritta dei controlli ufficiali effettuati sulle navi adibite al trasporto di bestiame, ai piani di emergenza per le navi adibite al trasporto di bestiame in caso di emergenza, all’omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e ai requisiti minimi applicabili ai punti di uscita (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce regole operative comuni per rendere più efficaci i controlli ufficiali sulle navi che trasportano bestiame, soprattutto mediante una base di dati elettronica condivisa tra Stati membri. Definisce il contenuto minimo delle informazioni da registrare, le modalità di accesso ai dati, la composizione delle squadre ispettive e l’obbligo di un controllo a bordo durante il primo viaggio dopo l’omologazione o il rinnovo. Inoltre precisa il contenuto dei piani di emergenza per il trasporto marittimo di animali e impone la disponibilità di posti di controllo vicino ai punti di uscita nei porti marittimi.

Norme attuative per i controlli ufficiali sulle navi adibite al trasporto di bestiame, la registrazione condivisa delle relative omologazioni e ispezioni, il contenuto dei piani di emergenza e i requisiti minimi dei punti di uscita nei porti marittimi.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri sulle navi adibite al trasporto di bestiame ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, nonché alla registrazione e condivisione dei certificati di omologazione e della documentazione delle ispezioni in una base di dati elettronica comune. Si applica inoltre ai piani di emergenza presentati dai trasportatori per i viaggi via mare su tali navi e ai requisiti minimi dei posti di controllo presso i punti di uscita nei porti marittimi. Gli articoli 10 e 11 si applicano solo dal 1º gennaio 2024; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/372 sulla registrazione e condivisione dei controlli ufficiali sulle navi adibite al trasporto di bestiame

Il regolamento attua il regolamento (CE) n. 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto, con particolare riguardo alle navi adibite al trasporto di bestiame. La Commissione giustifica l’intervento con l’esigenza di rendere più efficaci i controlli ufficiali, superando la frammentazione delle banche dati nazionali e facilitando l’accesso transfrontaliero alle informazioni rilevanti per le ispezioni.

Ambito e fonti normative di riferimento

Il testo si inserisce nel quadro del regolamento sui controlli ufficiali, ossia il regolamento (UE) 2017/625, che disciplina la documentazione delle attività di controllo ufficiale e l’uso dei risultati pregressi nella programmazione e nell’esecuzione dei controlli. Si collega inoltre alla direttiva 2009/16/CE sul controllo da parte dello Stato di approdo e al regolamento (CE) n. 1255/97 sui posti di controllo, oltre che al regolamento (CE) n. 1/2005 come base materiale principale.

Base di dati elettronica comune

Una componente centrale del regolamento è l’istituzione di una base di dati elettronica comune, che la Commissione deve sviluppare, gestire e aggiornare. In tale base devono confluire:

  • i dati di certificazione contenuti nei certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame;
  • la documentazione delle ispezioni precedenti svolte dalle autorità competenti degli Stati membri;
  • le informazioni pubblicamente disponibili sugli esiti delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo.

Le autorità nazionali devono designare almeno un amministratore nazionale e notificare alla Commissione i relativi recapiti, comunicando tempestivamente ogni variazione. Le autorità restano responsabili dei dati e dei documenti che inseriscono o generano nel sistema.

Registrazione dei certificati e delle ispezioni

I certificati di omologazione delle navi devono essere registrati nella base di dati elettronica. Il regolamento specifica che tali certificati devono consentire di conoscere, tra l’altro, la data di scadenza, la massima superficie al suolo disponibile per gli animali per ponte e la tipologia di animali trasportabili.

Dopo ogni ispezione effettuata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, la relativa documentazione deve essere registrata senza indebito ritardo. La documentazione deve includere gli elementi previsti dall’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/625.

Accesso alle informazioni per i controlli ufficiali

La base di dati deve consentire alle autorità competenti di recuperare tutte le informazioni utili al monitoraggio dell’attuazione degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1/2005. L’accesso serve in particolare a due finalità operative:

  • verificare che la nave disponga di un certificato di omologazione valido;
  • adottare decisioni ben informate durante le ispezioni nelle operazioni di carico.

Piani di emergenza per il trasporto marittimo

Per i viaggi via mare su navi adibite al trasporto di bestiame, i piani di emergenza presentati dal trasportatore devono includere un’analisi del rischio dei pericoli più probabili per il benessere degli animali connessi a tali viaggi. Questa previsione si inserisce nel contesto dell’autorizzazione dei trasportatori e delle criticità emerse dagli audit della Commissione.

Domanda di omologazione della nave

Il richiedente deve presentare la domanda di certificato di omologazione almeno 20 giorni lavorativi prima della data dell’ispezione prevista dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2005. La finalità è consentire all’autorità competente di esaminare la documentazione e preparare adeguatamente l’ispezione fisica della nave.

Squadre ispettive e requisiti professionali

Le ispezioni per il rilascio del certificato di omologazione devono essere effettuate da una squadra di ispettori. La squadra deve comprendere almeno:

  • un veterinario ufficiale;
  • un esperto marittimo autorizzato dalle autorità marittime dello Stato membro.

L’esperto marittimo deve possedere uno dei requisiti alternativi previsti dal regolamento: qualifiche marittime pertinenti con esperienza di navigazione e certificazione STCW II/2 o III/2 valida; oppure superamento di un esame riconosciuto e almeno cinque anni di servizio come architetto navale, ingegnere meccanico o ingegnere navale; oppure un diploma universitario pertinente o equivalente, riconosciuto dallo Stato membro.

Controllo a bordo nel primo viaggio e sospensione dell’omologazione

Il regolamento introduce l’obbligo di controllo a bordo da parte del veterinario ufficiale durante l’intero primo viaggio della nave con animali dopo l’omologazione e prima del rinnovo. L’omologazione resta sospesa, salvo che:

  • i controlli dimostrino che costruzione e attrezzature della nave non compromettono il benessere degli animali;
  • il trasportatore adotti misure correttive efficaci se emergono altre carenze.

Per tali controlli il veterinario deve compilare una relazione conforme al modello allegato, che include dati identificativi della nave e del viaggio, condizioni ambientali a bordo, funzionamento dei sistemi rilevanti per il benessere animale e misure correttive adottate.

Requisiti minimi dei posti di controllo nei porti marittimi

Quando il trasporto verso i porti marittimi avviene da altri Stati membri o comporta lunghi viaggi su strada, le autorità competenti devono garantire la disponibilità di posti di controllo approvati per le categorie di animali interessate presso i punti di uscita o a non più di due ore di strada da tali punti. La regola mira a garantire scarico sicuro, alimentazione, abbeveraggio e riposo degli animali prima dell’imbarco.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Tuttavia, le disposizioni sugli articoli 10 e 11, relative rispettivamente al controllo veterinario a bordo e ai posti di controllo nei punti di uscita, si applicano soltanto dal 1º gennaio 2024.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Il regolamento detta norme dettagliate per l’esecuzione delle ispezioni previste dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005; specifica il contenuto dei piani di emergenza relativi alle navi adibite al trasporto di bestiame; fissa requisiti minimi per i punti di uscita situati nei porti marittimi.

Base di dati elettronica comune

La Commissione deve sviluppare, gestire e aggiornare una base di dati elettronica comune. La base contiene i dati dei certificati di omologazione, la documentazione delle ispezioni precedenti e le informazioni pubblicamente disponibili sugli esiti delle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo. Le autorità competenti degli Stati membri devono designare almeno un amministratore nazionale e sono responsabili dei dati immessi o generati nel sistema.

Registrazione dei certificati di omologazione

Le autorità competenti registrano nella base di dati elettronica i certificati di omologazione delle navi di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2005. I certificati devono includere la data di scadenza, la massima superficie al suolo disponibile per gli animali per ponte e la tipologia di animali trasportabili.

Registrazione delle ispezioni ufficiali

Dopo ogni ispezione effettuata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti devono registrare senza indebito ritardo la relativa documentazione nella base di dati elettronica. La documentazione deve comprendere gli elementi richiesti dall’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/625.

Accesso alle informazioni per i controlli

La Commissione deve garantire che la base di dati consenta di recuperare tutti i dati rilevanti ai fini del monitoraggio dell’attuazione degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1/2005. Le autorità competenti degli Stati membri hanno accesso alle informazioni necessarie per verificare la validità del certificato di omologazione e per assumere decisioni informate durante le ispezioni nelle operazioni di carico.

Piani di emergenza per i viaggi marittimi

I piani di emergenza presentati dai trasportatori ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1/2005 devono includere un’analisi del rischio relativa ai pericoli più probabili per il benessere degli animali connessi a tali viaggi.

Domanda di omologazione della nave

La domanda di certificato di omologazione per una nave adibita al trasporto di bestiame deve essere presentata all’autorità competente, o all’organismo designato dallo Stato membro, almeno 20 giorni lavorativi prima della data dell’ispezione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2005.

Squadre di ispettori

Le ispezioni ai fini del rilascio del certificato di omologazione devono essere effettuate da una squadra composta almeno da un veterinario ufficiale e da un esperto marittimo autorizzato dalle autorità marittime dello Stato membro. L’esperto marittimo deve soddisfare uno dei requisiti professionali indicati: qualifiche e esperienza di navigazione con certificazione STCW II/2 o III/2, oppure esame riconosciuto e almeno cinque anni di servizio come architetto navale/ingegnere meccanico/ingegnere navale, oppure diploma universitario pertinente riconosciuto.

Controllo a bordo nel primo viaggio

Un veterinario ufficiale deve effettuare controlli ufficiali a bordo durante l’intero primo viaggio della nave con animali dopo l’omologazione e prima del rinnovo dell’omologazione. L’omologazione è sospesa salvo che i controlli dimostrino che costruzione e attrezzature non pregiudicano il benessere degli animali e che il trasportatore adotti misure correttive efficaci in caso di altre carenze. Il veterinario redige una relazione secondo il modello allegato.

Posti di controllo nei punti di uscita

Quando il trasporto avviene da altri Stati membri o comporta lunghi viaggi su strada verso porti marittimi, devono essere disponibili posti di controllo approvati per le pertinenti categorie di animali presso i punti di uscita o a non più di due ore di strada dal punto di uscita. La norma si collega al regolamento (CE) n. 1255/97.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli articoli 10 e 11 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2024.

Come è indicizzato

Materieprotezione degli animalitrasporto di animalicontrolli ufficialidiritto alimentare e veterinariotrasporti marittimi

Testo integrale

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