Sentenza del 29/04/2015 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: 1. Contributo unificato per controversie riguardanti misure cautelari - proporzione con tributo sotteso a richiesta misure cautelari - Sussistenza. 2. Sanzioni per ritardato / mancato pagamento contributo unificato - proporzione con giorni di ritardo - Sussistenza. 3. Contributo unificato per controversie riguardanti misure cautelari - duplicazione rispetto alla controversia per tributo sotteso a richiesta misure cautelari - Non sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava tre profili: il criterio di determinazione del contributo unificato per un ricorso avente a oggetto una misura cautelare, quale l’iscrizione ipotecaria; la proporzione della sanzione per il ritardato o mancato pagamento rispetto ai giorni di ritardo; e l’eventuale duplicazione del contributo unificato quando esista anche una distinta controversia relativa al tributo sottostante alla misura cautelare.
La decisione
È stato affermato che, per una controversia relativa alla richiesta di iscrizione ipotecaria, il valore della lite ai fini del contributo unificato coincide con l’importo del tributo sotteso alla misura cautelare. La sanzione per il ritardato o mancato pagamento deve essere commisurata alla durata del ritardo decorrente dall’invito dell’organo di giustizia tributaria. È stata inoltre esclusa la duplicazione: il contributo è dovuto autonomamente per la controversia sulla misura cautelare, anche se esiste una distinta controversia sul tributo sottostante, poiché si tratta di controversie e presupposti processuali separati.
Norme richiamate
Disciplina del contributo unificato nel processo tributario
Il contributo unificato è dovuto per ciascuna controversia e per ciascun grado di giudizio. Nel caso di impugnazione di una misura cautelare, il valore della lite è determinato facendo riferimento all’importo del tributo sottostante.
Disciplina delle sanzioni per ritardato o mancato pagamento del contributo unificato
La sanzione deve essere graduata in relazione ai giorni di ritardo nel pagamento, calcolati a seguito dell’invito notificato dall’organo di giustizia tributaria.
Massime di principio
- Una controversia avente a oggetto una misura cautelare tributaria, come l’iscrizione ipotecaria, costituisce una lite autonoma ai fini del contributo unificato.
- Per calcolare il contributo unificato nelle controversie cautelari, occorre fare riferimento al valore economico del tributo sottostante alla misura contestata.
- La presentazione di un distinto ricorso contro il tributo non esclude né assorbe il contributo dovuto per il ricorso relativo alla misura cautelare.
- Le sanzioni per il pagamento tardivo del contributo unificato devono essere proporzionate all’effettiva durata del ritardo, computata dal termine indicato nell’invito dell’ufficio.
- In situazioni analoghe è necessario verificare separatamente il numero delle controversie, il grado di giudizio, il valore del tributo sottostante e il periodo di ritardo nel pagamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 apr 2015Sentenza del 29/04/2015 n. 8624 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 apr 2015Sentenza del 29/04/2015 n. 8628 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 apr 2015Sentenza del 29/04/2015 n. 8629 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 apr 2015Sentenza del 29/04/2015 n. 8631 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 apr 2015Sentenza del 29/04/2015 n. 8634 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 apr 2015Sentenza del 29/04/2015 n. 8640 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →