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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/954

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/954 della Commissione, del 6 giugno 2017, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga di sei mesi, fino al 15 dicembre 2017, i periodi transitori relativi al trattamento prudenziale delle esposizioni verso controparti centrali di paesi terzi. La misura evita un improvviso aumento dei requisiti di fondi propri per gli enti dell’Unione e per le loro filiazioni extra-UE in attesa del completamento delle procedure di riconoscimento delle CCP estere. La Commissione giustifica l’intervento con la necessità di prevenire perturbazioni dei mercati e assicura la coerenza con i precedenti atti di proroga.

Proroga di sei mesi dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di paesi terzi, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli enti stabiliti nell’Unione europea e, per quanto richiamato nel preambolo, anche alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell’Unione, limitatamente alle esposizioni verso controparti centrali (CCP) di paesi terzi. Incide sul trattamento prudenziale delle esposizioni verso CCP ai fini dei requisiti di fondi propri e, indirettamente, sugli obblighi di notifica di talune CCP di paesi terzi previsti dall’articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012. La proroga riguarda i periodi transitori già in essere e li estende fino al 15 dicembre 2017; si applica nel territorio dell’Unione, con efficacia generale e diretta negli Stati membri.

Proroga dei periodi transitori per le esposizioni verso controparti centrali di paesi terzi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/954 della Commissione interviene nel quadro della disciplina prudenziale applicabile alle esposizioni degli enti verso le controparti centrali (CCP) di paesi terzi. La Commissione richiama l’esigenza di prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e di evitare effetti penalizzanti sui requisiti di fondi propri durante il procedimento di riconoscimento delle CCP estere.

Contesto normativo e ratio dell’intervento

Il provvedimento si inserisce nel sistema delineato dal regolamento (UE) n. 575/2013, che disciplina i requisiti prudenziali per enti creditizi e imprese di investimento, e dal regolamento (UE) n. 648/2012, relativo a strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni. Nei considerando si spiega che l’articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 aveva già previsto un periodo transitorio durante il quale le CCP di paesi terzi potevano essere considerate come controparti centrali qualificate dagli enti stabiliti nell’Unione. Parallelamente, l’articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone ad alcune CCP di paesi terzi un obbligo di notifica limitato nel tempo, collegato alla medesima fase transitoria.

Proroghe precedenti e necessità della nuova estensione

Entrambi i periodi transitori sarebbero dovuti scadere il 15 giugno 2014, ma sono stati prorogati più volte da una serie di regolamenti di esecuzione della Commissione, fino al 15 giugno 2017, in particolare dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227. Il regolamento in esame sottolinea che, nonostante i progressi nel riconoscimento di numerose CCP di paesi terzi, molte altre procedure non risultavano concluse alla data di scadenza, con il rischio che gli enti dell’Unione o le loro filiazioni extra-UE dovessero aumentare sensibilmente i fondi propri richiesti per tali esposizioni.

Contenuto della proroga

L’articolo 1 dispone la proroga di ulteriori sei mesi dei periodi transitori di quindici mesi di cui:

  • all’articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • all’articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012.

La nuova scadenza è fissata al 15 dicembre 2017. La proroga si applica dunque sia al trattamento prudenziale delle esposizioni verso CCP estere sia, per coerenza, ai termini informativi previsti per talune CCP di paesi terzi.

Effetti pratici per gli operatori

La ratio pratica del regolamento è evitare che, in assenza di riconoscimento delle CCP di paesi terzi, gli enti dell’Unione siano costretti ad applicare requisiti di fondi propri più onerosi in modo repentino. La Commissione evidenzia che un simile aumento, anche se temporaneo, potrebbe indurre alcuni partecipanti diretti a ritirarsi dalle CCP interessate o a sospendere, almeno temporaneamente, i servizi di compensazione resi ai clienti, con ricadute rilevanti sui mercati in cui tali CCP operano.

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga dei periodi transitori

L’articolo 1 proroga di ulteriori sei mesi i periodi transitori di quindici mesi previsti dall’articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dall’articolo 89, paragrafo 5 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012. I termini, già prorogati l’ultima volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227, sono estesi fino al 15 dicembre 2017.

Finalità prudenziale e di stabilità finanziaria

Nei considerando si chiarisce che la proroga serve a evitare che gli enti dell’Unione debbano aumentare in misura significativa i fondi propri per esposizioni verso CCP di paesi terzi ancora in attesa di riconoscimento, con il rischio di ritiri dai mercati, cessazione dei servizi di compensazione e perturbazioni gravi nei mercati interessati.

Collegamento con il riconoscimento delle CCP di paesi terzi

Il preambolo evidenzia che molte CCP di paesi terzi hanno presentato domanda di riconoscimento e che solo una parte è stata riconosciuta dall’ESMA o a seguito di decisioni di equivalenza della Commissione. Poiché la procedura di riconoscimento non sarà completata entro il 15 giugno 2017, la Commissione ritiene necessaria un’ulteriore proroga per consentire la continuità operativa.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materierequisiti prudenzialiservizi finanziarimercati finanziaricontroparti centralicompensazione

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