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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1231

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1231 della Commissione, del 6 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova al fine di precisare alcuni elementi procedurali, e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 per precisare aspetti procedurali del sistema di correlazione tra WLTP e NEDC, rendendo il metodo più coerente con quello applicato ai veicoli commerciali leggeri. Introduce chiarimenti sulla designazione dei referenti nazionali, sull’uso delle chiavi di firma elettronica, sui dati di input/output dello strumento e sui controlli di verifica, oltre a semplificare il calcolo del valore di CO2 NEDC di riferimento e del consumo di carburante. Modifica inoltre il regolamento (UE) n. 1014/2010 per allineare i dati da monitorare e comunicare.

Modifica le regole procedurali e tecniche per la correlazione tra procedura WLTP e procedura NEDC ai fini del calcolo e della comunicazione delle emissioni di CO2 e dei consumi di carburante delle autovetture nuove.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli leggeri oggetto del sistema UE di omologazione e monitoraggio delle emissioni di CO2, in particolare alle autovetture di categoria M1 e, per alcuni profili richiamati, ai veicoli commerciali leggeri e ai veicoli di categoria N1. Riguarda le autorità di omologazione e i servizi tecnici degli Stati membri, i costruttori e il funzionamento dello strumento di correlazione usato per determinare i parametri di correlazione tra WLTP e NEDC. Si applica nell’ambito territoriale dell’Unione europea ed è rilevante ai fini SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU UE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1231 della Commissione

Il regolamento interviene sul sistema di correlazione tra WLTP e NEDC introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153, con l’obiettivo di precisare elementi procedurali e rendere più uniforme il trattamento tra autovetture e veicoli commerciali leggeri. Il contesto è quello della transizione alla procedura WLTP per la misurazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli leggeri, con necessità di garantire tracciabilità, verificabilità e riduzione degli errori di calcolo.

Finalità e quadro normativo di riferimento

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 443/2009, che disciplina i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove, e si fonda sulle competenze conferite dall’articolo 8, paragrafo 9, e dall’articolo 13, paragrafo 7, di tale atto. Il regolamento modifica in particolare l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 e l’allegato I del regolamento (UE) n. 1014/2010, inserendo aggiornamenti tecnici e procedurali destinati a supportare il nuovo sistema di prova e correlazione.

Ambito soggettivo e operativo

Le disposizioni interessano le autorità di omologazione e i servizi tecnici degli Stati membri, chiamati a gestire i dati di input, le chiavi di firma elettronica e la conservazione del file di correlazione, nonché i costruttori che utilizzano lo strumento di correlazione per determinare i valori di CO2 NEDC di riferimento. Il sistema si applica ai veicoli leggeri oggetto dell’omologazione UE e, in modo specifico, alle autovetture di categoria M1; alcune regole richiamano inoltre i veicoli commerciali leggeri e i veicoli di categoria N1, soprattutto per il coordinamento con il regolamento (UE) 2017/1152.

Designazione dei referenti e sicurezza operativa

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i nominativi dei referenti responsabili delle operazioni con lo strumento di correlazione presso l’autorità di omologazione e, se del caso, presso i servizi tecnici. È chiarito che per ciascuna autorità o servizio può essere designata una sola persona di contatto. Le chiavi di firma elettronica necessarie per l’uso formale dello strumento sono fornite solo su richiesta del referente, e la Commissione pubblicherà linee guida sulla relativa procedura. Le informazioni richieste includono denominazione dell’organizzazione, nome del responsabile, indirizzo postale, e-mail e numero di telefono.

Calcolo della correlazione e dati tecnici aggiornati

Il regolamento riscrive varie parti del metodo di correlazione per determinare i parametri necessari al passaggio da WLTP a NEDC. Sono precisati i criteri di selezione dei risultati di omologazione: se vi sono due prove, va utilizzato il risultato con le emissioni di CO2 nel ciclo misto più elevate; se le prove sono tre, si prende il risultato mediano. Vengono inoltre aggiornate le regole per la determinazione della massa di riferimento NEDC, della pressione degli pneumatici e della profondità del battistrada, con formule distinte per i veicoli H, L e R e con rinvii al regolamento (UE) 2017/1151 e al regolamento UN/ECE n. 83.

Resistenze all’avanzamento e veicoli con massa pari o superiore a 3 000 kg

Uno degli interventi più rilevanti riguarda il trattamento delle resistenze all’avanzamento NEDC quando i coefficienti sono stati determinati nel quadro WLTP. Il regolamento introduce formule per trasferire i coefficienti WLTP al quadro NEDC, distinguendo tra casi generali e casi derivanti da un veicolo rappresentativo di famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento. Per i veicoli di categoria M1 con massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico pari o superiore a 3 000 kg, ai costruttori è concessa una scelta: determinare i coefficienti NEDC mediante prove WLTP oppure utilizzare i valori dell’allegato 4a, tabella 3, del regolamento UN/ECE n. 83. Questa previsione mira a facilitare le prove di omologazione di tale categoria particolare.

Tracciabilità, codici hash e file di correlazione completo

Il testo rafforza la tracciabilità del processo introducendo il rapporto originale dei risultati dello strumento di correlazione, al quale viene attribuito un codice hash, e il file di correlazione completo, che include il rapporto originale e la risposta temporale generata dal server. Il file completo è anch’esso munito di codice hash e deve essere conservato dall’autorità di omologazione come verbale di prova ai sensi dell’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE. È inoltre previsto che un numero limitato di risultati non riservati sia trasmesso alla Commissione, per consentire sviluppo, miglioramento continuo e verifica dei risultati della correlazione.

Determinazione del valore di CO2 NEDC di riferimento

Il regolamento semplifica il metodo di calcolo del valore di CO2 NEDC di riferimento. Lo strumento di correlazione viene usato per simulare la prova NEDC sul veicolo H e, se del caso, sul veicolo L, utilizzando i dati di input aggiornati. Il valore di riferimento è ottenuto moltiplicando il risultato simulato per il fattore Ki previsto dall’allegato XXI, suballegato 6, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/1151. Lo stesso metodo vale anche per i valori specifici per fase, che lo strumento fornisce oltre al dato complessivo.

Misurazione fisica di verifica e selezione casuale

Il sistema mantiene una componente di verifica fisica basata su un numero casuale generato dal processo. Se il numero è compreso tra 90 e 99, il veicolo è selezionato per una misurazione fisica conformemente all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, con le precisazioni del nuovo allegato. Quando il valore di CO2 NEDC è determinato per entrambi i veicoli H e L, il range 90-94 comporta la selezione del veicolo L e il range 95-99 quella del veicolo H; se il valore è determinato per uno solo dei due, viene selezionato quel veicolo. Se entrambi i veicoli sono già sottoposti a prova fisica, il numero casuale non produce effetti.

Consumo di carburante e valori specifici per fase

Sono riformulati i criteri per il calcolo del consumo di carburante NEDC in ciclo misto e per fase. Il calcolo si basa sulle emissioni di CO2 NEDC determinate secondo il sistema di correlazione o mediante prova fisica e si applicano le formule dell’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008. Per il calcolo si presume pari a zero il contributo di altri inquinanti rilevanti, in particolare idrocarburi e monossido di carbonio.

Modifica del regolamento (UE) n. 1014/2010 e entrata in vigore

L’articolo 2 aggiorna il regolamento (UE) n. 1014/2010 inserendo tra le fonti dei dati il numero di identificazione della famiglia del veicolo, con rinvio al regolamento (UE) 2017/1151. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifiche agli allegati del regolamento (UE) 2017/1153

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 secondo l’allegato I del regolamento in esame. Le modifiche riguardano in particolare la designazione degli utilizzatori dello strumento di correlazione, i criteri di selezione dei risultati di prova, la determinazione dell’inerzia del veicolo e delle resistenze all’avanzamento, nonché il calcolo dei valori di CO2 e del consumo di carburante.

Designazione dei referenti e chiavi di firma elettronica

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i referenti responsabili delle operazioni con lo strumento di correlazione presso l’autorità di omologazione e, se del caso, presso i servizi tecnici. Può essere designata una sola persona di contatto per autorità o servizio. Le informazioni includono nome dell’organizzazione, nome della persona responsabile, indirizzo postale, e-mail e numero di telefono. Le chiavi di firma elettronica sono rilasciate solo su richiesta della persona di contatto e la Commissione pubblica linee guida sulla procedura.

Regole di scelta dei risultati di prova e parametri di input

Sono precisate le regole per l’uso dei risultati di omologazione: se sono effettuate due prove si usa il risultato con emissioni di CO2 (ciclo misto) più elevate; se sono effettuate tre prove, si usa il risultato mediano. Sono inoltre aggiornati i parametri necessari per il calcolo della massa di riferimento NEDC, della differenza di pressione degli pneumatici e della profondità del battistrada, con formule specifiche per veicoli H, L e R.

Resistenze all’avanzamento NEDC e casi particolari

Il regolamento riscrive le regole di determinazione delle resistenze all’avanzamento NEDC quando queste sono state stabilite nell’ambito WLTP. Prevede sia la conversione dei coefficienti derivati da WLTP sia, per i veicoli M1 con massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico pari o superiore a 3 000 kg, la possibilità per il costruttore di scegliere tra determinazione tramite prova WLTP o utilizzo dei valori dell’allegato 4a, tabella 3, del regolamento UN/ECE n. 83.

Dati da riportare nello strumento di correlazione e file di correlazione

La tabella dei dati di input è aggiornata con nuove voci e fonti, tra cui l’inerzia del veicolo, la regolazione dell’inerzia WLTP, la temperatura del liquido di raffreddamento, i valori di CO2 dichiarati in ciclo misto NEDC, i profili di velocità e rapporto di trasmissione NEDC, il numero di identificazione della famiglia del veicolo e il fattore di rigenerazione Ki. È introdotto il rapporto originale dei risultati con codice hash e il file di correlazione completo, comprensivo di marcatura temporale, da conservare come verbale di prova.

Determinazione del valore di CO2 NEDC di riferimento

Il valore di CO2 NEDC di riferimento per i veicoli H e, se del caso, L è determinato eseguendo la simulazione NEDC con lo strumento di correlazione e applicando il fattore Ki previsto dal regolamento (UE) 2017/1151. Il regolamento semplifica il metodo rispetto al precedente sistema, prevedendo un valore assoluto di CO2 NEDC di riferimento e non più un calcolo fondato sulla differenza rispetto al valore WLTP simulato.

Controllo casuale e misurazione fisica

Se il numero casuale generato dal sistema è compreso tra 90 e 99, il veicolo è selezionato per una misurazione fisica secondo l’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008, con le precisazioni del nuovo allegato. Se il valore di CO2 NEDC è determinato per entrambi i veicoli H e L, il numero casuale 90-94 seleziona il veicolo L e 95-99 il veicolo H; se il valore è determinato per uno solo dei due, quel veicolo è selezionato; se entrambi sono provati fisicamente, il numero casuale non rileva.

Calcolo dei valori specifici per fase e del consumo di carburante

Sono disciplinati il calcolo dei valori CO2 NEDC specifici per fase per i veicoli H e L nelle fasi UDC ed EUDC e il calcolo del consumo di carburante NEDC, sia in ciclo misto sia per fase, utilizzando i valori di CO2 NEDC determinati secondo il regolamento e le formule dell’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008. Ai fini del calcolo, le emissioni di idrocarburi e monossido di carbonio sono considerate pari a zero.

Modifica del regolamento (UE) n. 1014/2010

L’articolo 2 modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1014/2010 inserendo tra le fonti dei dati il numero di identificazione della famiglia del veicolo, con rinvio all’allegato XXI, punto 5.0, del regolamento (UE) 2017/1151. La modifica serve ad allineare il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove al nuovo impianto WLTP/NEDC.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieemissioni dei veicoliomologazione dei veicolitrasportiambientemonitoraggio e comunicazione dei dati

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