Regolamento (UE) 2017/988
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/988 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per le modalità di collaborazione in relazione ad una sede di negoziazione le cui operazioni hanno un'importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento tecnico di attuazione uniforma i moduli e le procedure di cooperazione tra autorità competenti nel caso in cui una sede di negoziazione abbia un impatto sostanziale nello Stato membro ospitante. L’obiettivo è favorire una vigilanza efficace, uno scambio strutturato di informazioni e un maggiore coinvolgimento dell’autorità ospitante nei casi transfrontalieri rilevanti. Il testo contiene anche un accordo standard allegato, utilizzabile e adattabile dalle autorità per disciplinare collaborazione, consultazioni, riservatezza e risoluzione delle controversie.
Stabilisce moduli standard, modelli e procedure per le modalità di collaborazione tra autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante quando una sede di negoziazione acquisisce importanza sostanziale nello Stato membro ospitante.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante di una sede di negoziazione le cui operazioni hanno acquisito un’importanza sostanziale ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE (MiFID II). Disciplina il formato degli accordi di collaborazione, delle richieste di collaborazione e delle risposte, nonché le procedure connesse a consultazioni, scambio di informazioni, acquisizione di dichiarazioni, indagini e ispezioni in loco. Si applica dal 3 gennaio 2018, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/988: moduli standard, modelli e procedure per la collaborazione tra autorità competenti in relazione a una sede di negoziazione di importanza sostanziale nello Stato membro ospitante
Il regolamento attua l’articolo 79, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e mira a rendere più efficace la cooperazione tra autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante quando le operazioni di una sede di negoziazione assumono un’importanza sostanziale nella giurisdizione ospitante. I considerando evidenziano la necessità di procedure standardizzate, ma anche la possibilità di adattarle tramite accordi bilaterali o multilaterali in funzione delle circostanze concrete.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento si inserisce nel quadro della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari e sulla tutela degli investitori. Il legislatore europeo ritiene opportuno predisporre modelli uniformi per:
- facilitare l’invio e il trattamento delle richieste di collaborazione;
- garantire uno scambio costante di informazioni;
- consentire consultazioni tempestive e assistenza reciproca;
- prevedere, nei casi più rilevanti, un maggiore coinvolgimento dell’autorità ospitante.
La base concettuale delle modalità di collaborazione richiama anche le migliori prassi e gli orientamenti ESMA sulle modalità di collaborazione e sullo scambio di informazioni tra autorità competenti.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni riguardano le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante di una sede di negoziazione le cui operazioni abbiano acquisito un’importanza sostanziale nello Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Oggetto della disciplina sono gli accordi di collaborazione, le richieste di assistenza, le risposte, le consultazioni e le forme di cooperazione rafforzata in relazione a eventi rilevanti per la sede di negoziazione.
L’articolo 2 dell’allegato standard individua gli eventi tipici che possono giustificare la cooperazione, tra cui:
- alleanze, fusioni, grandi acquisizioni, apertura o chiusura della sede di negoziazione o di parte significativa di essa;
- modifica, concessione, rifiuto o cessazione dell’accesso per controparti centrali e sede di negoziazione;
- cambiamenti nella proprietà, nel controllo, nella struttura societaria, nel governo societario o misure di integrazione/ristrutturazione;
- revoche o nomine nel consiglio di gestione o di vigilanza;
- nuove regole di negoziazione o modifiche rilevanti di quelle esistenti;
- modifiche significative di sistemi e controlli, inclusi sistemi informatici e gestione del rischio;
- modifiche rilevanti delle risorse finanziarie, umane o tecnologiche, anche tramite esternalizzazione;
- esercizio di taluni poteri di vigilanza di cui all’articolo 69, paragrafo 2, lettere e), f), h), k), l), da m) a q), s) e t), della direttiva 2014/65/UE;
- imposizione di sanzioni ai sensi dell’articolo 70 della direttiva 2014/65/UE;
- ogni altro evento definito dall’accordo.
Strumenti standard di cooperazione
L’articolo 1 impone l’uso di un accordo di collaborazione conforme all’allegato I, che costituisce il modello standard. Le autorità possono adattarlo o integrarlo per adeguarlo al caso concreto. Inoltre, le richieste di collaborazione devono utilizzare il formato dell’allegato II e le risposte quello dell’allegato III.
L’accordo standard consente di specificare le forme di collaborazione concordate e di selezionare gli eventi rispetto ai quali si attiva la consultazione. Questo meccanismo rende formalizzata la cooperazione, ma allo stesso tempo flessibile, perché le autorità possono disciplinare ulteriori modalità o dettagli operativi.
Presentazione e trattamento delle richieste
Le richieste e le risposte devono essere formulate per iscritto su supporto durevole e indirizzate alle persone di contatto designate. La comunicazione tra autorità deve avvenire con il mezzo più rapido possibile, tenendo conto di riservatezza, urgenza, volume dei documenti e accessibilità delle informazioni.
L’autorità richiedente deve usare il modulo standard e indicare, tra l’altro, la rilevanza della collaborazione per il funzionamento dei mercati o per la tutela degli investitori nello Stato membro ospitante e ogni profilo di riservatezza.
L’autorità interpellata deve:
- accusare ricevuta entro sette giorni di calendario;
- indicare un contatto e, se possibile, la data prevista di risposta;
- chiedere chiarimenti se il contenuto della richiesta non è chiaro;
- rispondere prontamente nel formato previsto dall’allegato III;
- segnalare eventuali ritardi superiori a sette giorni rispetto alla data prevista.
Se la richiesta è qualificata come "urgente", le autorità concordano la frequenza degli aggiornamenti sul suo trattamento.
Obbligo di collaborazione e limiti
L’autorità interpellata deve adottare tutte le misure opportune per fornire senza indugio la collaborazione richiesta, facendo procedere speditamente ogni azione necessaria. Tuttavia, può rifiutare di agire se ritiene che ciò comporterebbe l’adozione di una misura contraria alla legge. In tal caso deve informare l’autorità richiedente utilizzando il modello standard e motivando in modo completo la decisione.
Il regolamento prevede anche che le autorità si consultino rapidamente per risolvere difficoltà operative, comprese le questioni relative ai costi, e si forniscano reciprocamente feedback per migliorare la collaborazione.
Modalità di collaborazione in corso e consultazioni preventive
Le autorità devono organizzare riunioni periodiche e ad hoc con le persone di contatto designate per gestire efficacemente la cooperazione. L’autorità interpellata deve informare senza ritardo l’autorità richiedente delle circostanze eccezionali che possano impedirle di adempiere agli obblighi dell’accordo e, se del caso, delle misure adottate.
È inoltre previsto un obbligo di consultazione preventiva prima dell’adozione di decisioni relative agli eventi selezionati nell’accordo. Se si verifica una circostanza eccezionale che ostacola l’adempimento degli obblighi, le autorità si consultano almeno sull’approccio di vigilanza e sull’esito previsto.
Acquisizione di dichiarazioni
Quando l’assistenza richiesta consiste nell’acquisizione di una dichiarazione da una persona, l’autorità richiedente deve discutere in anticipo con l’autorità interpellata vari profili operativi e giuridici, tra cui:
- limitazioni giuridiche e differenze procedurali;
- diritti della persona interessata, incluso il diritto a non autoincriminarsi, se applicabile;
- eventuale partecipazione del personale dell’autorità richiedente;
- ruoli rispettivi delle autorità;
- assistenza legale della persona;
- natura volontaria o coercitiva della dichiarazione;
- qualifica della persona come testimone o sospettato;
- possibile uso della dichiarazione in un procedimento penale;
- ammissibilità nella giurisdizione richiedente;
- modalità di registrazione, certificazione o conferma;
- invio della dichiarazione e relativi termini.
Le autorità devono inoltre concordare calendario, eventuali informazioni aggiuntive, elenco delle domande, modalità di viaggio e regime linguistico.
Indagini e ispezioni in loco, anche congiunte
L’articolo 8 disciplina le richieste di avvio di indagini o ispezioni in loco. Se l’autorità interpellata decide di procedere, le misure restano sotto la sua responsabilità e il suo controllo generale, ma essa deve tenere informata l’autorità richiedente e trasmettere le risultanze appena possibile.
Le autorità devono valutare la possibilità di svolgere indagini congiunte o ispezioni in loco congiunte, tenendo conto, tra gli altri, di:
- richieste precedenti che suggeriscano l’opportunità della forma congiunta;
- eventuali indagini parallele su questioni transfrontaliere;
- profili di doppia condanna e ne bis in idem;
- quadro normativo delle due giurisdizioni;
- gestione e direzione dell’indagine;
- fact-finding congiunto;
- ripartizione delle risorse e nomina degli investigatori;
- piano di azione comune;
- condivisione delle informazioni e delle relazioni finali;
- specificità del caso.
Se l’indagine o l’ispezione congiunta viene avviata, le autorità devono concordare le procedure di esecuzione e conclusione, mantenere un dialogo costante, collaborare strettamente e, ove giuridicamente ammissibile, assistersi anche nelle fasi successive di esecuzione, incluse eventuali azioni amministrative, civili o penali o la possibilità di transazione.
All’avvio della procedura congiunta, devono essere considerati anche:
- le basi giuridiche applicabili;
- un piano d’azione comune con tappe e responsabilità;
- limitazioni giuridiche e differenze procedurali;
- privilegi legali professionali;
- strategia di comunicazione;
- uso delle informazioni raccolte o scambiate.
Riservatezza e uso delle informazioni
Il regolamento richiama espressamente gli articoli 76 e 78 della direttiva 2014/65/UE. Le autorità devono trattare come confidenziali le informazioni non pubbliche relative alla collaborazione, incluse:
- la richiesta di collaborazione e il suo contenuto;
- le questioni successive alla richiesta, comprese le consultazioni e l’eventuale rifiuto di cooperare;
- le informazioni fornite spontaneamente e il fatto stesso che siano state fornite.
I funzionari delle autorità devono rispettare gli obblighi di riservatezza. Se l’autorità interpellata ritiene necessario divulgare che una richiesta è stata presentata, deve prima discutere natura e portata della divulgazione con l’autorità richiedente e ottenerne il consenso; in difetto, l’autorità richiedente può ritirare la richiesta.
Modifica dell’accordo, nuove adesioni e controversie
L’accordo standard può essere modificato o integrato solo con il consenso scritto di entrambe le autorità. È prevista la revisione periodica dell’attuazione, per migliorarne il funzionamento e risolvere eventuali difficoltà.
L’autorità che diventa autorità ospitante dopo l’entrata in vigore dell’accordo può chiedere di aderirvi. Le eventuali controversie devono essere risolte prioritariamente tra le autorità; se ciò non è possibile, si ricorre al meccanismo di mediazione non vincolante previsto dall’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’ESMA.
Durata, recesso e pubblicazione
L’accordo ha durata illimitata, ma termina se la sede di negoziazione cessa di avere importanza sostanziale nello Stato membro ospitante. Il recesso richiede un preavviso scritto di almeno trenta giorni di calendario.
Le richieste di informazioni trasmesse prima dell’effettivo recesso restano trattate secondo l’accordo, salvo richiesta contraria dell’autorità che recede. Dopo il recesso, permane comunque l’obbligo di rispettare i vincoli di riservatezza.
Le autorità devono pubblicare l’accordo di collaborazione sui rispettivi siti web, insieme alle eventuali modifiche o integrazioni. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 gennaio 2018.
Disposizioni principali
Accordo standard di collaborazione
L’articolo 1 prevede che le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante stabiliscano modalità di collaborazione mediante un accordo conforme al modello dell’allegato I. L’accordo può essere adattato o completato per tener conto delle circostanze specifiche del caso.
Formati standard per richieste e risposte
Le richieste di collaborazione devono essere trasmesse nel formato dell’allegato II e le risposte nel formato dell’allegato III, con indicazione delle informazioni necessarie e della rilevanza della collaborazione per il mercato o per la tutela degli investitori.
Eventi che attivano la consultazione
L’allegato I elenca gli eventi rilevanti per i quali le autorità si consultano prima di adottare decisioni: fusioni, acquisizioni, aperture o chiusure, modifiche dell’accesso per controparti centrali, cambiamenti proprietari o di governance, nuove regole di negoziazione, modifiche rilevanti di sistemi e controlli, esternalizzazioni significative, esercizio di poteri di vigilanza con impatto sostanziale e sanzioni rilevanti.
Procedure per richieste e trattazione della collaborazione
Le richieste e le risposte devono essere in forma scritta su supporto durevole. L’autorità interpellata deve accusare ricevuta entro sette giorni di calendario, indicare un contatto e, se possibile, la data prevista di risposta; deve inoltre chiedere chiarimenti, rispondere prontamente e informare in caso di ritardi superiori a sette giorni rispetto alla data prevista.
Assistenza, indagini e ispezioni congiunte
L’accordo standard disciplina l’acquisizione di dichiarazioni, l’avvio di indagini e le ispezioni in loco, comprese le possibili indagini o ispezioni congiunte. Sono previsti criteri di valutazione, pianificazione comune, riparto delle responsabilità, consultazione su vincoli giuridici, diritti delle persone coinvolte e coordinamento delle azioni successive.
Riservatezza e usi delle informazioni
Le informazioni scambiate restano soggette agli articoli 76 e 78 della direttiva 2014/65/UE. Le autorità devono trattare come riservate le informazioni non pubbliche relative alla collaborazione, garantire la riservatezza da parte dei funzionari e, se necessario, ottenere il consenso prima di divulgare il fatto che una richiesta è stata presentata.
Modifica, nuove adesioni, controversie e durata
L’accordo può essere modificato o integrato solo con consenso scritto. È prevista la possibilità che una nuova autorità ospitante aderisca all’accordo, la composizione delle controversie anche tramite il meccanismo di mediazione non vincolante dell’articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010, una durata illimitata con cessazione se la sede non ha più importanza sostanziale, e recesso con preavviso di almeno trenta giorni.
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