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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/953

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/953 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il termine uniforme entro cui i gestori del mercato e le imprese di investimento devono trasmettere all'ESMA le relazioni settimanali sulle posizioni in determinati strumenti finanziari negoziati su sedi di negoziazione. La misura è funzionale alla pubblicazione centralizzata settimanale da parte dell'ESMA e alla maggiore trasparenza dei mercati dei derivati su merci e degli strumenti collegati alle quote di emissioni. Il regolamento si applica dal 3 gennaio 2018 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Norme tecniche di attuazione sul formato e sui tempi di trasmissione all'ESMA delle relazioni settimanali sulle posizioni detenute in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e relativi derivati.

Ambito di applicazione

Si applica ai gestori del mercato e alle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione in cui sono negoziati strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. Riguarda la trasmissione all'ESMA delle relazioni settimanali sulle posizioni aggregate detenute alla chiusura delle attività. Non disciplina il contenuto analitico della relazione oltre al richiamo alla relazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), né si applica a soggetti diversi da quelli indicati. È applicabile in tutti gli Stati membri; le sue disposizioni si applicano dal 3 gennaio 2018.

Norme tecniche di attuazione sul formato e sulla tempistica delle relazioni sulle posizioni

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/953 della Commissione completa l'articolo 58 della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) fissando un termine uniforme per la trasmissione all'ESMA delle relazioni settimanali sulle posizioni. La finalità, richiamata nei considerando, è rafforzare la trasparenza dei mercati degli strumenti finanziari derivati su merci, delle quote di emissioni e dei relativi derivati, consentendo anche la pubblicazione centralizzata settimanale da parte dell'ESMA.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione in cui sono negoziati strumenti derivati su merci, quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse. L'obbligo è collegato alle relazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, con riferimento alle posizioni aggregate detenute alla chiusura delle attività di ciascuna settimana.

Termine di trasmissione all'ESMA

L'articolo 1 stabilisce che la relazione settimanale deve essere trasmessa all'ESMA entro le ore 17.30 (CET) di mercoledì della settimana successiva rispetto a quella di riferimento. È prevista una regola speciale per i casi in cui il lunedì, il martedì o il mercoledì della settimana di trasmissione non siano giorni lavorativi per il soggetto obbligato: in tal caso la trasmissione va effettuata non appena possibile e, in ogni caso, entro le ore 17.30 (CET) di giovedì della stessa settimana.

Coordinamento con la disciplina MiFID II e con l'attività dell'ESMA

Nei considerando il regolamento spiega che la tempistica comune facilita la raccolta e la pubblicazione settimanale centralizzata da parte dell'ESMA delle relazioni provenienti da tutta l'Unione. Viene inoltre evidenziato che, per ragioni di coerenza e di corretto funzionamento dei mercati finanziari, il regolamento si applica dalla stessa data della direttiva 2014/65/UE.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La data di applicazione è fissata al 3 gennaio 2018. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Termine di trasmissione delle relazioni settimanali

I gestori del mercato e le imprese di investimento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE devono trasmettere all'ESMA, entro le ore 17.30 (CET) di mercoledì della settimana successiva, la relazione settimanale sulle posizioni aggregate detenute ogni settimana alla chiusura delle attività. Se il lunedì, il martedì o il mercoledì della settimana di trasmissione non è un giorno lavorativo per il soggetto obbligato, la relazione deve essere trasmessa non appena possibile e comunque entro le ore 17.30 (CET) di giovedì della stessa settimana.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaristrumenti derivati su mercitrasparenza di mercatovigilanza finanziaria

Testo integrale

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