Sentenza n. 112/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione: della sentenza n. 221/2024 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata il 24.03.2025 nel procedimento avente R.G. 86/2023, non appellata e passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e disposto il pagamento delle somme relative agli anni scolastici accertati. La sentenza era stata notificata all'amministrazione, ma il giudicato non risultava eseguito. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L'amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. La ricorrente ha inoltre chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. È stata rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la nomina del commissario quale misura acceleratoria. L'amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente nel giudizio definito dal Tribunale del lavoro; la sentenza amministrativa ne dispone l'attuazione secondo quanto stabilito dal giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo la notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'adempimento.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
L'indennizzo richiesto in sede di ottemperanza può essere negato quando non sussistano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente ad accelerare l'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza notificata all'amministrazione, il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza integrale adempimento dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo.
- L'inottemperanza al giudicato può essere dichiarata quando l'amministrazione, costituitasi solo formalmente, non contesti la persistente mancata esecuzione né opponga ragioni contrarie alla spettanza e all'azionabilità della pretesa.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine assegnato, facendo salve le somme eventualmente già corrisposte.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è misura idonea a garantire l'esecuzione del giudicato in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione; l'indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negato se non risultano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.
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