Cassazione Civile, Ordinanza n. 27094/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società, di un'ingiunzione notificata dalla Regione per il pagamento di un contributo ambientale dovuto per l'attività estrattiva. In primo grado il giudice tributario aveva deciso nel merito rigettando l'impugnazione; in appello la Commissione tributaria regionale ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, richiamando un precedente delle Sezioni Unite. La società ha proposto un solo motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., degli artt. 37 e 38 c.p.c. e dell'art. 3 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR non avrebbe potuto rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione perché su tale punto si era formato giudicato implicito: il primo giudice aveva deciso nel merito, affermando implicitamente la propria giurisdizione, e nessuna parte aveva contestato la giurisdizione in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, quando il giudice di primo grado decide nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti non contestano la giurisdizione in appello, la questione resta coperta da giudicato implicito e non può essere rilevata d'ufficio nella fase impugnatoria successiva. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha osservato che, pur essendo corretta in astratto la soluzione di merito sulla giurisdizione, nel caso concreto prevale il giudicato implicito formatosi sul punto.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
è richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato implicito formatosi sulla giurisdizione dopo la decisione di merito di primo grado non contestata in appello
artt. 37 e 38 c.p.c.
sono evocati per censurare la dichiarazione d'ufficio del difetto di giurisdizione resa in appello, ritenuta non consentita in presenza di giudicato implicito
art. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla giurisdizione del giudice tributario nella controversia
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è il rito applicabile al processo tributario, menzionato quanto alla disciplina della controversia
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado decide la causa nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e tale profilo non viene contestato dalle parti in appello, la questione di giurisdizione si consolida per giudicato implicito e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione.
- La correttezza in astratto della soluzione sulla giurisdizione non consente di superare il limite processuale derivante dal giudicato implicito, che prevale sulla fondatezza teorica della diversa soluzione di merito.
- Nel giudizio tributario, la dichiarazione di difetto di giurisdizione in appello è censurabile quando intervenga su una questione già coperta da acquiescenza delle parti dopo una pronuncia di merito di primo grado.
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