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Ordinanza

Ordinanza n. 452/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che dispone la prosecuzione per sei mesi del servizio di gestione integrata dei rifiuti nelle isole di Lampedusa e Linosa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione, l'ordinanza sindacale con cui il Comune ha disposto la prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti dal 12 maggio all'11 novembre 2026. Il testo non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, ma dà conto della questione relativa alla competenza a indire la nuova gara, ritenendo che essa spetti alla S.R.R. Ato n. 4 Agrigento Provincia Est. La ricorrente ha inoltre lamentato un pregiudizio, descritto dal giudice come generico e di natura economica.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha rilevato, da un lato, che la competenza a indire la nuova gara spetta alla S.R.R.; dall'altro, ha escluso la sussistenza del periculum in mora, poiché il pregiudizio prospettato dalla ricorrente era genericamente dedotto e aveva natura economica, quindi risarcibile per equivalente. Il giudice ha attribuito prevalenza all'interesse pubblico alla continuità del servizio di gestione dei rifiuti, soprattutto durante il periodo estivo. Nessuna statuizione sulle spese della fase cautelare, in assenza di costituzione delle amministrazioni intimate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti per la sospensione, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; il giudice ha escluso tale presupposto perché il danno allegato era generico, economico e risarcibile.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile adeguatamente allegato e dimostrato.
  • Il pregiudizio di natura meramente economica, quando sia risarcibile per equivalente, non integra di regola il periculum in mora necessario per la tutela cautelare.
  • Nella valutazione cautelare deve essere comparato il pregiudizio privato con l'interesse pubblico alla continuità di un servizio essenziale, quale la gestione dei rifiuti, anche considerando la particolare rilevanza del servizio nel periodo estivo.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiServizi pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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